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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39794/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, facendo rilevare l'intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] FATrO 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che aveva confermato la condanna, disposta in primo grado, di Poliseno per il reato di ricettazione (capo a, per avere ricevuto da ignoti un modulo in bianco di certificato di proprietà di autovettura), dichiarando non doversi procedere per i reati di cui ai capi b (art. 477, 482, 61 n.2 cod.pen., utilizzo del modulo di cui sopra al fine di comprovare falsamente la proprietà di vettura che gli era stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA], provento del delitto di truffa ai danni di quest'ultimo), c (art. 476, 482 c.p., contraffazione di un mandato per effettuare la radiazione dell'autovettura, apparentemente rilasciato a suo favore da [OSCURATO:PERSONA]) e d (art. 48, 477 cod.pen., induzione in errore della dipendente dell'agenzia di pratiche automobilistiche mediante la produzione dei documenti falsi di cui sopra per ottenere un certificato di proprietà con attestazione dell'avvenuta esportazione della vettura). 1.1 Il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza, avendo omesso ogni riferimento al delitto di truffa perpetrato a Mestre e riportato nel decreto di citazione a giudizio, avendo ritenuto più grave il reato contestato nel capo B) del decreto di citazione a giudizio (artt.477, 482, 61 n.2 cod.pen.), con un giudizio palesemente errato, in quanto reato più grave era quello di cui al capo d); inoltre, il reato di falsità materiale commesso da privato in atti pubblici era stato commesso in data e luogo imprecisati, per cui il reato da confrontare con la truffa per la quale pendeva procedimento a Venezia era quello previsto dal capo d) e poiché il reato di truffa precedeva i reati contemplati ai capi b), c) e d) del decreto di citazione, lo stesso doveva essere considerato reato più grave, per cui il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la competenza territoriale per connessione del Tribunale di Venezia. 1.2 II difensore osserva che la Corte di appello, pur chiamata a valutare la rilevanza del reato di truffa ai fini della competenza per territorio derivante da connessione, aveva completamente omesso di menzionare tale reato nel ragionamento proposto ai fini del rigetto dell'eccezione, con omissione della motivazione sul punto. 1.3 II difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato di ricettazione estinto per prescrizione, in quanto il furto del certificato di proprietà presso l'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di Garlasco era stato commesso in data 27.4.2010 e dall'istruttoria non era emerso alcun elemento che potesse ancorare la consumazione del successivo reato di ricettazione ad un preciso dato temporale; non poteva la mancanza della prova della data precisa di commissione del reato andare a discapito dell'imputato. 1.4 Il difensore osserva che la Corte di appello, dopo aver dichiarato il non doversi procedere per i capi b), c) e d), aveva omesso completamente di giu- stificare il mancato maturare della prescrizione in relazione al reato di ricettazione. 1.5 Con un quinto motivo il difensore, dopo aver premesso che vi era discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, in quanto nel dispositivo la pena inflitta all'imputato per il reato di cui al capo a) era stata rideterminata in anni due e mesi due di reclusione e 700 euro di multa mentre la motivazione aveva ricalcolato la pena senza menzionare la multa, osserva che la parte del dispositivo che comminava la multa era da ritenersi viziata in quanto in contrasto con il divieto di reformatio in pejus, non potendo essere irrogata ex novo una pena pecuniaria non comminata in primo grado; la Corte di appello, nel rideterminare la pena complessiva a seguito dell'estinzione dei reati previsti dai capi b), c) e d), era vincolata dalla statuizione del giudice di primo grado, che aveva irrogato la pena di anni due e mesi due di reclusione senza prevedere alcuna pena pecuniaria. 1.6 II difensore aggiunge che il punto del dispositivo che condannava l'imputato ad euro 700,00 di multa era viziato perché, oltre che con l'art. 597 comma 3 cod.proc.pen., strideva ancor di più con l'art. 597 comma 1 cod.proc.pen.,visto che non vi era stato appello da parte del Pubblico Ministero e la questione non era stata sottoposta all'esame della Corte neanche dalla difesa. 1.7 II difensore osserva infine che la sentenza risultava viziata anche per il difetto assoluto di motivazione in relazione alla irrogazione della multa, non avendo la Corte di appello dato ragione del motivo per cui aveva ritenuto di poter concedere l'aumento di pena richiesto dal Procuratore generale in sede di conclusioni e non aveva giustificato, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 133 cod.pen., l'entità della pena pecuniaria inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato di ricettazione estinto per intervenuta prescrizione. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, manifestamente infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale.

Si deve infatti rilevare come reato più grave tra quelli indicati nel capo di imputazione, come rilevato dal ricorrente, debba essere considerato quello di cui al capo d) dell'imputazione, in quanto il reato previsto dagli art. 477 e 482 cod.pen. (capo b) prevede una pena ridotta di un terzo rispetto a quella di cui all'art. 477 cod.pen.(capo d); ciò premesso, avendo i reati di cui all'art. 477 cod.pen. (capo d) e quello di cui all'art. 640 cod.pen. (contestato nel proc.

RG 3 r \ • n.12591/11 [OSCURATO:PERSONA]) uguale pena edittale, ai sensi dell'art. 16 comma 1 cod.proc.pen., la competenza appartiene al competente per il primo reato; ora, mentre la data del reato commesso al capo d) è certa in quanto si riferisce a quando è stato tratto in errore il dipendente dell'agenzia di pratiche automobilistiche di Pordenone (15 novembre 2011), non si vede come si possa ritenere che il reato di truffa sia stato commesso prima, visto che i comportamenti addebitati al ricorrente nel presente procedimento sono tutti tesi a consentire la realizzazione della truffa, che si perfeziona soltanto dopo la commissione degli stessi, tanto è vero che in nessun atto il ricorrente indica la data del commesso reato della truffa contestato nell'altro procedimento. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso: si deve infatti rilevare che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta all'imputato è stata rideterminata in anni due e mesi due di reclusione ed C 700,00 di multa, quando la pena della multa non era stata inflitta in primo grado e non vi era stata impugnazione del Pubblico Ministennsul punto), appare opportuno ricordare che "Il giudice dell'impugnazione, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rideterminato in anni uno di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda la pena di anni uno di reclusione irrogata dalla sentenza di primo grado)". (Sez. 4, Sentenza n. 24430 del 10/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281403 - 01"); poiché vige il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, la pena della multa era stata quindi erroneamente inflitta.

Ciò premesso, poiché si deve ritenere decorso il termine di prescrizione del reato di ricettazione, in considerazione del fatto che il furto del modulo poi ricettato era avvenuto nell'aprile 2010, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, facendo rilevare l'intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] FATrO 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che aveva confermato la condanna, disposta in primo grado, di Poliseno per il reato di ricettazione (capo a, per avere ricevuto da ignoti un modulo in bianco di certificato di proprietà di autovettura), dichiarando non doversi procedere per i reati di cui ai capi b (art. 477, 482, 61 n.2 cod.pen., utilizzo del modulo di cui sopra al fine di comprovare falsamente la proprietà di vettura che gli era stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA], provento del delitto di truffa ai danni di quest'ultimo), c (art. 476, 482 c.p., contraffazione di un mandato per effettuare la radiazione dell'autovettura, apparentemente rilasciato a suo favore da [OSCURATO:PERSONA]) e d (art. 48, 477 cod.pen., induzione in errore della dipendente dell'agenzia di pratiche automobilistiche mediante la produzione dei documenti falsi di cui sopra per ottenere un certificato di proprietà con attestazione dell'avvenuta esportazione della vettura). 1.1 Il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza, avendo omesso ogni riferimento al delitto di truffa perpetrato a Mestre e riportato nel decreto di citazione a giudizio, avendo ritenuto più grave il reato contestato nel capo B) del decreto di citazione a giudizio (artt.477, 482, 61 n.2 cod.pen.), con un giudizio palesemente errato, in quanto reato più grave era quello di cui al capo d); inoltre, il reato di falsità materiale commesso da privato in atti pubblici era stato commesso in data e luogo imprecisati, per cui il reato da confrontare con la truffa per la quale pendeva procedimento a Venezia era quello previsto dal capo d) e poiché il reato di truffa precedeva i reati contemplati ai capi b), c) e d) del decreto di citazione, lo stesso doveva essere considerato reato più grave, per cui il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la competenza territoriale per connessione del Tribunale di Venezia. 1.2 II difensore osserva che la Corte di appello, pur chiamata a valutare la rilevanza del reato di truffa ai fini della competenza per territorio derivante da connessione, aveva completamente omesso di menzionare tale reato nel ragionamento proposto ai fini del rigetto dell'eccezione, con omissione della motivazione sul punto. 1.3 II difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato di ricettazione estinto per prescrizione, in quanto il furto del certificato di proprietà presso l'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. di Garlasco era stato commesso in data 27.4.2010 e dall'istruttoria non era emerso alcun elemento che potesse ancorare la consumazione del successivo reato di ricettazione ad un preciso dato temporale; non poteva la mancanza della prova della data precisa di commissione del reato andare a discapito dell'imputato. 1.4 Il difensore osserva che la Corte di appello, dopo aver dichiarato il non doversi procedere per i capi b), c) e d), aveva omesso completamente di giu- stificare il mancato maturare della prescrizione in relazione al reato di ricettazione. 1.5 Con un quinto motivo il difensore, dopo aver premesso che vi era discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, in quanto nel dispositivo la pena inflitta all'imputato per il reato di cui al capo a) era stata rideterminata in anni due e mesi due di reclusione e 700 euro di multa mentre la motivazione aveva ricalcolato la pena senza menzionare la multa, osserva che la parte del dispositivo che comminava la multa era da ritenersi viziata in quanto in contrasto con il divieto di reformatio in pejus, non potendo essere irrogata ex novo una pena pecuniaria non comminata in primo grado; la Corte di appello, nel rideterminare la pena complessiva a seguito dell'estinzione dei reati previsti dai capi b), c) e d), era vincolata dalla statuizione del giudice di primo grado, che aveva irrogato la pena di anni due e mesi due di reclusione senza prevedere alcuna pena pecuniaria. 1.6 II difensore aggiunge che il punto del dispositivo che condannava l'imputato ad euro 700,00 di multa era viziato perché, oltre che con l'art. 597 comma 3 cod.proc.pen., strideva ancor di più con l'art. 597 comma 1 cod.proc.pen.,visto che non vi era stato appello da parte del Pubblico Ministero e la questione non era stata sottoposta all'esame della Corte neanche dalla difesa. 1.7 II difensore osserva infine che la sentenza risultava viziata anche per il difetto assoluto di motivazione in relazione alla irrogazione della multa, non avendo la Corte di appello dato ragione del motivo per cui aveva ritenuto di poter concedere l'aumento di pena richiesto dal Procuratore generale in sede di conclusioni e non aveva giustificato, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 133 cod.pen., l'entità della pena pecuniaria inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato di ricettazione estinto per intervenuta prescrizione. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, manifestamente infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale. Si deve infatti rilevare come reato più grave tra quelli indicati nel capo di imputazione, come rilevato dal ricorrente, debba essere considerato quello di cui al capo d) dell'imputazione, in quanto il reato previsto dagli art. 477 e 482 cod.pen. (capo b) prevede una pena ridotta di un terzo rispetto a quella di cui all'art. 477 cod.pen.(capo d); ciò premesso, avendo i reati di cui all'art. 477 cod.pen. (capo d) e quello di cui all'art. 640 cod.pen. (contestato nel proc. RG 3 r \ • n.12591/11 [OSCURATO:PERSONA]) uguale pena edittale, ai sensi dell'art. 16 comma 1 cod.proc.pen., la competenza appartiene al competente per il primo reato; ora, mentre la data del reato commesso al capo d) è certa in quanto si riferisce a quando è stato tratto in errore il dipendente dell'agenzia di pratiche automobilistiche di Pordenone (15 novembre 2011), non si vede come si possa ritenere che il reato di truffa sia stato commesso prima, visto che i comportamenti addebitati al ricorrente nel presente procedimento sono tutti tesi a consentire la realizzazione della truffa, che si perfeziona soltanto dopo la commissione degli stessi, tanto è vero che in nessun atto il ricorrente indica la data del commesso reato della truffa contestato nell'altro procedimento. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso: si deve infatti rilevare che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta all'imputato è stata rideterminata in anni due e mesi due di reclusione ed C 700,00 di multa, quando la pena della multa non era stata inflitta in primo grado e non vi era stata impugnazione del Pubblico Ministennsul punto), appare opportuno ricordare che "Il giudice dell'impugnazione, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rideterminato in anni uno di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda la pena di anni uno di reclusione irrogata dalla sentenza di primo grado)". (Sez. 4, Sentenza n. 24430 del 10/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281403 - 01"); poiché vige il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, la pena della multa era stata quindi erroneamente inflitta. Ciò premesso, poiché si deve ritenere decorso il termine di prescrizione del reato di ricettazione, in considerazione del fatto che il furto del modulo poi ricettato era avvenuto nell'aprile 2010, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Rom
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