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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 24830/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius le pene, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - a fronte del risarcimento del danno da parte dell'imputato ha riconosciuto la circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., negando la sussistenza di ulteriori profili meritevoli di favorevole apprezzamento al fine della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., indicando anzi in maniera congrua e logica, e dunque qui non sindacabile, l'elemento (i numerosi precedenti penali dell'imputato) che ha valorizzato in senso contrario (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso pure propone (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); rilevato che l'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo a quanto dedotto dal difensore dell'imputato con memoria in data 27 febbraio 2024 (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), con la quale è stato prospettato il difetto di procedibilità in ordine alla fattispecie delittuosa in imputazione a seguito della novella posta dal d.lgs. n. 150 del 2022; e ciò in quanto deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius le pene, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - a fronte del risarcimento del danno da parte dell'imputato ha riconosciuto la circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., negando la sussistenza di ulteriori profili meritevoli di favorevole apprezzamento al fine della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., indicando anzi in maniera congrua e logica, e dunque qui non sindacabile, l'elemento (i numerosi precedenti penali dell'imputato) che ha valorizzato in senso contrario (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso pure propone (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); rilevato che l'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo a quanto dedotto dal difensore dell'imputato con memoria in data 27 febbraio 2024 (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), con la quale è stato prospettato il difetto di procedibilità in ordine alla fattispecie delittuosa in imputazione a seguito della novella posta dal d.lgs. n. 150 del 2022; e ciò in quanto deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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