CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 20431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ccit,Zo&M ORDINANZA sul ricorso 20486/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 429/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 18/5/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, a parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto la relativa domanda in via riconvenzionale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'appellante la somma di €. 10.892,39, oltre interessi. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che spetta al giudice la corretta qualificazione della causa petendi della domanda proposta alla luce della fattispecie fattuale esposta dalla parte istante, ha ritenuto che, nel caso in esame, tenuto conto della prospettazione difensiva del Mercurio ed, in particolare, della deduzione dell'espletamento da parte della ditta a lui facente capo di lavori edili presso immobili di proprietà del Mautone su richiesta di quest'ultimo, come anche dell'esplicito richiamo, contenuto nella comparsa di costituzione dell'attore in via riconvenzionale, a "lavori appaltati", risultava agevole sussumere la fattispecie delineata dall'istante nell'ipotesi normativa di cui all'art. 1655 c.c.. 1.3. Ed una volta accertato, in fatto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il Mercurio aveva eseguito i lavori edili a lui "appaltati" dal geom. Mautone, la corte ha ritenuto che, alla luce del computo metrico estimativo prodotto in giudizio dall'appellante, "non contestato in maniera specifica e circostanziata dalla controparte anche con riferimento all'aspetto correlato alle opere edili ivi analiticamente elencate ed all'epoca di esecuzione (1993) delle stesse", era conforme ai criteri stabiliti dall'art. 1657 c.c. la determinazione del corrispettivo delle opere eseguite nella misura del 60% del valore monetario globale indicato nel predetto computo metrico. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 31/7/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655 ss. c.c., la violazione degli artt. 1662, 1665 e 2041 c.c. nonché M'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo Ric. 2017 n. 20486, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che tra le parti fosse intercorso un contratto d'appalto senza, tuttavia, considerare che il Mercurio aveva chiesto la condanna del Mautone a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.. 3.2. La corte d'appello, inoltre, ha proseguito il ricorrente, non ha considerato che il Mercurio è privo di un'organizzazione di mezzi e manodopera tale da poter essere qualificata come un'impresa edile. 3.3. D'altra parte, se si fosse trattata di appalto, il committente avrebbe avuto diritto di controllo e dm verifica, laddove tali circostanze non sono in alcun modo emerse dagli atti di causa. 3.4. Trattandosi di arricchimento senza causa, ha aggiunto il ricorrente, la concreta determinazione è affidata al giudice il quale deve valutare se sussiste una giusta causa. 4.1. Il ricorso è del tutto destituito di fondamento. La corte d'appello, in effetti, ha accolto la domanda (riconvenzionale) proposta dall'appellante sul rilievo che, alla luce della deduzione dell'espletamento da parte della ditta a lui facente capo di lavori edili presso immobili di proprietà del Mautone su richiesta di quest'ultimo, e dell'esplicito richiamo, c:ontenuto nella comparsa di costituzione dell'attore in via riconvenzionale, a "lavori appaltati", risultava agevole sussumere la fattispecie delineata dall'istante nell'ipotesi normativa di cui all'art. 1655 c.c., e cioè nel contratto d'appalto, sicché, una volta accertato, in fatto, che il Mercurio aveva effettivamente eseguito i lavori edili a lui "appaltati" dal geom. Mautone, ha provveduto a determinare, secondo i criteri Ric. 2017 n. 20486, 5ez. 2, CC del 18 maggio 2022 fissati dall'art. 1657 c.c., il corrispettivo conseguentemente spettante. 4.2. Il ricorrente, pertanto, lì dove ha affermato che il convenuto aveva proposto una domanda di condanna dell'attore per arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., si è, a ben vedere, doluto dell'interpretazione che la corte d'appello ha dato di tale domanda (o meglio, della comparsa di risposta che la contiene) e, (solo) per l'effetto, della sua conseguente qualificazione come azione di pagamento del corrispettivo dovuto per effetto della stipulazione di un contratto d'appalto e dell'effettiva esecuzione delle opere commissionate. 4.3. Ora, non v'è dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell'esercizio del potere d'interpretazione di un atto processualo e di qualificazione della domanda giudiziale ivi contenuta, ha il potere-dovere di accertare, senza essere condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, il contenuto sostanziale della pretesa azionata, qual è desumibile, innanzitutto, dal tenore letterale dell'atto e, quindi, dalle vicende fattuali ivi rappresentate dalla parte e dalla pronuncia giudiziale invocata (cfr. Cass. n. 13602 del 2019). L'interpretazione del contenuto della domanda costituisce, peraltro, un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l'ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fatto a tal fine decisivo. 4.4. Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come l'atto di citazione, ha, dunque, l'onere Ric. 2017 n. 20486, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare il vizio consistito o nell'omesso esame di fatti decisivi, indicandone la loro specifica deduzione in giudizio, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., indicando altresì, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri errneneutici, nonché, e prima ancora, il testo dell'atto oggetto dell'interpretazione asseritamente erronea (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 'del 2003; più di recente, Cass. n. 12574 del 2019). 4.5. Nel caso di specie, come detto, tale onere non è stato adempiuto. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'interpretazione che la corte d'appello ha fornito della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale poi accolta, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell'espletamento di tale accertamento, dalla corte territoriale e in che modo la stessa se ne sarebbe discostata, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ma, prima ancora, non ha provveduto a riprodurre in ricorso, in tutti i suoi dati essenziali, il testo dell'atto (cfr. il ricorso, p. 13) che la corte d'appello avrebbe malamente interpretato. 4.6. Escluso, infine, ogni rilievo alle questioni sollevate solo in ricorso, a partire dalla prescrizione, non essendo:: state in alcun modo trattate dalla sentenza impugnata senza che il ricorrente ne abbia dimostrato la tempestiva deduzione innanzi al giudice di merito, il ricorso è infondato e dev'essere, come tale, respinto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2017 n. 20486, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. :I, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d