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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17472/2023

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a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30169/2021, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avvocat i CLAUDIO GARDELLIe [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difes o da lla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 636 /20 20 , depositata il22/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/02/2023 dal consigliereREMO CAPONI. [OSCURATO:PERSONA] Il processo presupposto aveva ad oggetto il riconoscimento dell’in- dennità di trasferimento ex l. 86/2001; veniva promosso nel 2005 di- nanzi al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Difesa; si concludeva nel 2015 con decreto di perenzione, dopo oltre 2di 4 – RG 30169 /20 21 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 10 anni.

Il processo per equo indennizzo veniva promosso nel 2012 dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che rigettava il ricorso per man- cata presentazione nel processo presupposto dell’istanza di prelievo ex art. 54 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008.

Impugnato il decreto di rigetto in cassazione, Cass. 9756/2020lo annullava per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 54 co. 2 d.l. 112/2008.

In sede di rinvio, allegata una durata irragionevole di 7 anni e 4 mesi, il ricorrente chiedeva un indennizzo di € 3.666,66 (€ 500 per ogni anno di ritardo).

La Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda solo in parte (liquidando € 1.250 per equo indennizzo e € 915 per spese), con la seguente argomentazione: (a) nei giudizi amministrativi dichia- rati perenti, occorre detrarre dalla durata del processo rilevante per l'equa riparazioneil periodo successivo al 16/09/2010 per i giudizi de- finiti con decreto di perenzione sotto il vigore del codice del processo amministrativo; (b) pertanto il processo presuppostoha avuto una du- rata di circa 5 anni e 3 mesi, superando di circa 2 anni e 6 mesi il termine ragionevole di 3 anni. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in cassazione con un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 2 l. 89/2001 e6 Cedu per avere la Corte di appello omesso di calcolare nella durata del processo rilevante per l'equa riparazione il periodo successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (cioèil pe- riodo successivo al 16/09/2010), per i giudizi definiti con decreto di perenzione sotto il vigore del codice medesimo.

Il motivo è fondato.

Infatti, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo 3di 4 – RG 30169 /20 21 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. amministrativo, la dichiarazione di perenzione del giudizio non esclude la sussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il pro- cesso.

Infatti, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell’en- trata in vigore della l. 208/2015 (ossia prima del 1/01/2016), non si applica la presunzione iuris tantum ex art. 2 co. 2 - sexies lett. d) l. 89/2001 (introdotta appunto dalla stessa l. 208/2015), cioè la presun- zione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata a cagione della perenzione del ricorso nel processo amministrativo.

Tale disposi- zione introduce nuovi oneri probatori e quindi non può avere efficacia immediata nei giudizi in corso al tempo della sua entrata in vigore (e tale è il presente processo), poiché onera la parte ricorrente di dedurre prove per superare la presunzione, deduzioni che costei non poteva calcolare nel decidere se proporre il ricorso, con incombente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. 13538/2022).

In altri termini, nei processi iniziati anteriormente all’introduzione di talepresunzione legale relativa, non può attribuirsi alla successiva di- chiarazione di perenzione rilevanza di indizio di insussistenza del danno da irragionevole durata, poiché altrimenti si attribuirebbe rilevanza ad una circostanza valutata legislativamente come siffatto indizio solo successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 10336/2020).

Dettoancora con altre parole, prima dell’entrata in vigore della l. 208/2015 non poteva ritenersi che il di- sinteresse alla prosecuzione del processo amministrativo, manifestato col non averne impedito la perenzione, fosse in sé un indizio della ca- renza di un pregiudizio da irragionevole durata, salvo che tale carenza fosse emersa in concreto.

In conclusione, il ric orso è accolto, il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 4di 4 – RG 30169 /20 21 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30169/2021, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avvocat i CLAUDIO GARDELLIe [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difes o da lla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 636 /20 20 , depositata il22/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/02/2023 dal consigliereREMO CAPONI. [OSCURATO:PERSONA] Il processo presupposto aveva ad oggetto il riconoscimento dell’in- dennità di trasferimento ex l. 86/2001; veniva promosso nel 2005 di- nanzi al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Difesa; si concludeva nel 2015 con decreto di perenzione, dopo oltre 2di 4 – RG 30169 /20 21 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 10 anni. Il processo per equo indennizzo veniva promosso nel 2012 dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che rigettava il ricorso per man- cata presentazione nel processo presupposto dell’istanza di prelievo ex art. 54 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008. Impugnato il decreto di rigetto in cassazione, Cass. 9756/2020lo annullava per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 54 co. 2 d.l. 112/2008. In sede di rinvio, allegata una durata irragionevole di 7 anni e 4 mesi, il ricorrente chiedeva un indennizzo di € 3.666,66 (€ 500 per ogni anno di ritardo). La Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda solo in parte (liquidando € 1.250 per equo indennizzo e € 915 per spese), con la seguente argomentazione: (a) nei giudizi amministrativi dichia- rati perenti, occorre detrarre dalla durata del processo rilevante per l'equa riparazioneil periodo successivo al 16/09/2010 per i giudizi de- finiti con decreto di perenzione sotto il vigore del codice del processo amministrativo; (b) pertanto il processo presuppostoha avuto una du- rata di circa 5 anni e 3 mesi, superando di circa 2 anni e 6 mesi il termine ragionevole di 3 anni. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in cassazione con un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 2 l. 89/2001 e6 Cedu per avere la Corte di appello omesso di calcolare nella durata del processo rilevante per l'equa riparazione il periodo successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (cioèil pe- riodo successivo al 16/09/2010), per i giudizi definiti con decreto di perenzione sotto il vigore del codice medesimo. Il motivo è fondato. Infatti, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo 3di 4 – RG 30169 /20 21 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. amministrativo, la dichiarazione di perenzione del giudizio non esclude la sussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il pro- cesso. Infatti, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell’en- trata in vigore della l. 208/2015 (ossia prima del 1/01/2016), non si applica la presunzione iuris tantum ex art. 2 co. 2 - sexies lett. d) l. 89/2001 (introdotta appunto dalla stessa l. 208/2015), cioè la presun- zione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata a cagione della perenzione del ricorso nel processo amministrativo. Tale disposi- zione introduce nuovi oneri probatori e quindi non può avere efficacia immediata nei giudizi in corso al tempo della sua entrata in vigore (e tale è il presente processo), poiché onera la parte ricorrente di dedurre prove per superare la presunzione, deduzioni che costei non poteva calcolare nel decidere se proporre il ricorso, con incombente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. 13538/2022). In altri termini, nei processi iniziati anteriormente all’introduzione di talepresunzione legale relativa, non può attribuirsi alla successiva di- chiarazione di perenzione rilevanza di indizio di insussistenza del danno da irragionevole durata, poiché altrimenti si attribuirebbe rilevanza ad una circostanza valutata legislativamente come siffatto indizio solo successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 10336/2020). Dettoancora con altre parole, prima dell’entrata in vigore della l. 208/2015 non poteva ritenersi che il di- sinteresse alla prosecuzione del processo amministrativo, manifestato col non averne impedito la perenzione, fosse in sé un indizio della ca- renza di un pregiudizio da irragionevole durata, salvo che tale carenza fosse emersa in concreto. In conclusione, il ric orso è accolto, il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 4di 4 – RG 30169 /20 21 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, che