CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 34901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è si riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. co [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data del suo arresto Galiano [capo 1)], e a plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti commessi in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo giugno- novembre 2019 [capi 2), 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 18), 19), 20), 22) 24) 26), 28), 39), 31), 32), 33), 34), 36), 37), 39), 40), 41), 42), 43), 45), 46), 47), 49), 51), 52), 53), 54), 56), 57), 60), 61), 62), 63), 64), 66), 75), 76), 79), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89), 90), 91), 98), 99), 100), 101), 102), 105), 106), 107), 108), 112), 113), 114), 116), 117), 118), 119), 120), 121), 1221)„ 123), 124), 127), 128) 131), 135), 136), 137), 138), 140), 141), 143), 144), 145), 146)1 148), 149), 155) 1566), 157), 158), 159), 160), 163), 164), 165), 166), 167), 168), 169), 172), 173), 174), 175), 176) 177), 178), 179), 180), 181)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]). Secondo i giudici i Galiano, il padre Giorgio e i figli Antonio e Angelo cl. 90, rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lupparelli. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto Pupello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei Galiano in [OSCURATO:PERSONA]) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla Butruce. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha censurato la mancata retrodatazione della misura e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della retrodatazione il difensore osserva:[OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2019 era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento n. 2278/18 RGNR (denominato Scacco della Regina) in ordine ad una serie di episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel quartiere Ciampa di Cavallo di [OSCURATO:PERSONA] risalenti al periodo gennaio 2017- luglio 2019, ovvero in ordine agli stessi fatti oggetto della misura in esame. La condotta di partecipazione al reato associativo non si era protratta dopo l'emissione della prima misura in quanto il termine di operatività dell'associazione coincideva proprio con la sottoposizione alla prima misura. La Corte costituzionale con sentenza n. 233 del 2011 aveva affermato la compatibilità tra l'istituto della retrodatazione e il computo previsto dall'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. della custodia subita per la prima misura ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza, anteriormente all'adozione del secondo provvedimento cautelare. La partecipazione di Galiano al sodalizio di cui al capo 1) era collegata alla partecipazione al sodalizio di cui al capo 134), sottogruppo del primo, i cui elementi erano stati tutti tratti dall'operazione Scacco della Regina. Nel caso di specie, dunque, i fatti di cui alla seconda misura dovevano ritenersi connessi quelli di cui alla prima misura ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen: al momento della emissione della prima ordinanza erano già note all'ufficio requirente le ulteriori condotte di spaccio contestate all'indagato e la rilevanza associativa della condotta, anteriore, tanto che Galiano era già indagato per reato associativo nel procedimento nl 5474/2018 RGNR.Sotto il profilo della contestazione del reato associativo di cui al capo 1), il difensore osserva l'assenza di elementi da cui trarre lo stabile inserimento di Galiano nella consorteria oggetto di indagine e a tal fine riporta stralci di sentenze di legittimità. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che, a fronte di un presunto sodalizio costituito nel 2016 , gli elementi da cui poteva trarsi la partecipazione di Galiano erano tutti risalenti al periodo giugno- settembre 2019 e che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato la fine del presunto sodalizio. 3.Nel corso dell'udienza il Procuratore Generale e il difensore hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore ha anche depositato copia dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare, la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagata al sodalizio di cui al capo 1), e il ritenuto quadro cautelare. 3. La prima doglianza impone un sintetico richiamo ai principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità in ordine all'istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Le Sezioni unite con la sentenza n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059 hanno individuato tre diverse ipotesi di retrodatazione: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, cod. proc. pen. prima parte) 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. I principi espressi dalla sentenza Rahulia sono stati ripresi dalle Sezioni Unite nella successiva sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 , per la quale, in coerenza con il dictum della sentenza della Corte Costituzione del 2005 n.408 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la retrodatazione opera anche per le ordinanze adottate in "procedimenti diversi" per fatti non legati da connessione qualificata, purché gli elementi costitutivi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione sia frutto di una scelta indebita e consapevole del pubblico ministero. In tale prospettiva, mentre la retrodatazione deve essere esclusa, ad avviso della Suprema Corte, quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario (tenuto conto dei ristretti limiti entro i quali, a norma dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., il giudice incompetente può disporre la misura cautelare), per i procedimenti che appartengono alla competenza del medesimo giudice deve essere ammessa quando la successione dei titoli custodiali sia il "frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria", nel caso in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti. Nell'affermare tali principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la retrodatazione sia riferita, di regola, a misure adottate nello stesso procedimento e possa applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate. Hanno sottolineato, infatti, che la retrodatazione «costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui questa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero». Hanno sottolineato in proposito che non è di per sé indicativo di una scelta indebita (e perciò non giustifica di per sé la retrodatazione) il fatto che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro 5 \\ significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. 3.1. Quanto alla nozione di connessione qualificata, con orientamento costante la Corte di legittimità ha chiarito che non sussiste tale vincolo, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, non potendo ritenersi, in via automatica e generale, che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Rv. 271477; Sez. 1, n. 18340 del 11/02/2011, Scarcia, Rv. 250305 ) Si è altresì sostenuto che ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza. (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivegna, Rv. 274511) 3.2.Per l'anteriore " desumibilità" dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza emessa in un diverso procedimento e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i fatti oggetto di altra precedente ordinanza primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. Si è sostenuto, infatti, che non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi, spesso, devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente (Sez U. Librato, cit,; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291). 3.3.Così ricostruita la cornice normativa ed ermeneutica di riferimento, il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha osservato che le due ordinanze cautelari erano state emesse nell'ambito di distinti procedimenti ed avevano avuto ad oggetto fatti diversi: la prima ordinanza aveva avuto ad oggetto ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 ed era relativa ad un procedimento incardinato presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], mentre la seconda ordinanza aveva ad oggetto anche il reato associativo, mai contestato prima. Pur potendosi configurare la connessione fra i fatti in esame, ciò nondimeno difettava il requisito della desumibilità dagli atti dei fatti contestati con la seconda ordinanza. Invero quest'ultima era stata emessa sulla base di un complesso e variegato compendio indiziario rappresentato da informative di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e ambientale e dichiarazioni di collaboratori di giustizia attraverso cui si era delineato il contesto associativo del quale il ricorrente era stato ritenuto capo; tali elementi avevano manifestato la loro portata solo attraverso una lettura complessiva, che non sarebbe stata possibile al momento della emissione della prima ordinanza. Il percorso argomentativo adottato è aderente ai dati riportati e rispettoso, altresì, dei principi che governano l'istituto della retrodatazione. Il ricorrente, di contro, si limita ad osservare che nel momento di emissione della prima ordinanza erano già in essere gli elementi indiziari relativi ai reati oggetto di contestazione nell'ambito della seconda ordinanza, ma a tal fine non tiene conto che ciò che ha rilievo non è il momento in cui gli indizi vengono in essere, bensì il momento in cui gli stessi sono conosciuti e apprezzati, nella loro completezza e concatenazione, dal Pubblico Ministero procedente. 4.La doglianza relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile per difetto di specificità. Si deve ricordare che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano descritto i Galiano ( il padre Giorgio e i figli, fra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) come attivi nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti e avevano riferito anche della disponibilità da parte loro di armi, fornite dai fratelli Lupparelli di Roma. Il Tribunale ha, indi, osservato che le intercettazioni, debitamente indicate anche nel contenuto (pagg. 8, 9, 10 dell'ordinanza), avevano confermato il ruolo del ricorrente come dominus dell'associazione, su delega operativa del padre, ovvero come di colui che sovraintendeva alla gestione complessiva del traffico, controllando anche il sottogruppo che operava nella zona di Ciampa di Cavallo, intrattenendo rapporti con i fornitori della sostanza e con la rete di spacciatori che poi la immettevano sul mercato. A fronte di tale percorso argomentativo, esaustivo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico, il ricorso si limita a contestare in maniera generica il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato associativo e a riportare massime e stralci dei sentenze della Corte di Cassazione, senza rapportare i principi ivi affermati alla specificità della vicenda in esame e senza confrontarsi con gli argomenti in fatto e in diritto affermati nel provvedimento impugnato. 5. Anche le doglianze inerenti al quadro cautelare sono inammissibili per difetto di specificità. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione. In positivo i giudici hanno comunque tratto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dalla pluralità dei contatti, dalle gravi condotte poste in essere, finalizzate all'acquisizione di ingenti guadagni illeciti mediante commercializzazione e distribuzione di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, dall'arco temporale di consumazione delle condotte, con una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative correttamente fondata su un'analisi accurata della fattispecie concreta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il