CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura la motivazione in ordine all'ordinanza con cui il Tribunale ha ritenuto la decadenza del teste per omessa citazione, la mancata rinnovazione istruttoria e la ritenuta responsabilità quanto a dolo del reato, sono inammissibili in quanto, manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato, infatti, che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fornito corretta risposta riportando orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (ex multis, Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758); che inconferente risulta il prospettato recente indirizzo recente, che si assume andare di contrario avviso (Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023, Rv. 284636), essendo la questione relativa ad ipotesi di giudizio abbreviato condizionato proprio all'esame del teste, evenienza in cui la sua escussione è posta a fondamento del rito per come richiesto dalla parte e disposto dal Giudice e non certo confrontabile con quella sottoposta al vaglio nella quale la difesa, assente all'udienza in cui era necessario escutere il teste, non aveva mai dato prova, neppure nel successivo grado di appello, di aver citato il teste in questione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria tesa all'esame del teste, padre del ricorrente, avendo la Corte territoriale evidenziato la superfluità del relativo esame in quanto tutti gli aspetti erano stati chiariti dal teste esaminato; rilevato che egualmente inammissibile risulta il terzo motivo attraverso il quale si censura la motivazione in ordine al dolo del reato di evasione, la cui sussistenza risulta adeguatamente argomentata dal riferimento al volontario allontanamento e dall'irrilevanza delle giustificazioni rese che non avrebbero comunque impedito, qualora vere, di chiedere adeguata autorizzazione; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co