CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, per quanto qui di interesse, confermava quello di primo grado, con il quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto la totalità delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e del patrimonio di tale società (comprendente anche diversi immobili), nonché una polizza vita e una casetta di sicurezza intestati alla medesima [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] manifestava la pericolosità descritta dall'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 nel periodo dal 1989 al 2009, in cui acquistava i beni sottoposti a confisca. Ciò si desumeva dal suo coinvolgimento nell'utilizzazione di figure societarie che, dopo l'acquisizione di appalti nel settore delle pulizie, costituivano lo strumento per generare ingenti proventi illeciti, in particolare tramite la sistematica commissione di delitti in materia fiscale, di omesso pagamento dei contributi previdenziali e di bancarotta fraudolenza per distrazione, commessi in concorso da [OSCURATO:PERSONA] con altri, costituendo a tal fine un'associazione per delinquere. Secondo quanto esposto dalla Corte di appello, tali condotte risalivano già al momento della costituzione della ASE s.r.I., in ragione di quanto emerso in ordine alle operazioni di svuotamento delle sostanze anche di tale società, da cui derivavano le risorse utilizzate quale provvista per gli acquisti a nome della SIR s.r.I., riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA] e operante quale strumento del reimpiego delle entrate illecite, secondo il programma congegnato da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi correi. Dando attuazione a questo meccanismo e alle conseguenti condotte delittuose, secondo quanto ancora rilevato nel decreto di appello, [di Gay, priva di ogni altra fonte di entrate di natura lecita e dunque vivendo abitualmente dei proventi di natura delittuosa di cui sopra, rientrava nella categoria dei soggetti indicati dalla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 e i beni nella sua disponibilità andavano confiscati, sussistendo tutti i presupposti di legge. 3. Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione [di Gay, a mezzo dei propri difensori, muovendo doglianze affidate a tre motivi che di seguito si illustrano nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, in osservanza al disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo denunzia violazione dell'art. 1 lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011, in forza di rilievi che lamentano la mancata individuazione delle condotte delittuose in materia fiscale e di contributivi previdenziali, che avrebbero integrato nel periodo considerato i tratti tipizzanti la pericolosità, posto che le generiche asserzioni in proposito non consentivano minimamente di ritenere accertate, sulla base di pertinenti informazioni e di verificabili dati documentali, la specifica integrazione delle condotte delittuose di volta in volta citate, così come l'abitualità e la capacità di produrre proventi illeciti delle stesse. In tal modo sono stati violati i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della verifica della pericolosità sociale. 3.2. Il secondo motivo lamenta nuovamente violazione dell'art. 1 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, ma sotto il profilo dell'accertamento della perimetrazione temporale della pericolosità in rapporto all'epoca delle rilevate acquisizioni. Deduce che è mancata qualsiasi operazione ricostruttiva dei fatti asseritamente ritenuti come di "spoglio" della società ASE tra il 1989 e il 1993, ossia nel periodo in cui intervenivano gli acquisti immobiliari della SIR s.r.I., in quanto sono state svolte generiche asserzioni in ordine alla sussistenza delle condotte delittuose e all'individuazione di certe movimentazioni finanziarie che, comunque, non risultavano alimentate dalla casse della ASE s.r.I., così da non potere essere ricondotte ad operazioni distrattive del patrimonio di tale società. 3.3. Con il terzo motivo chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 24, 42 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 2, prot. n. 4, CEDU. Lo stesso motivo denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione. La difesa espone critiche circa la possibilità dell'individuazione delle condizioni della "pericolosità generica", in ragione della vaghezza, indeterminatezza e imprevedibilità della base fattuale normativa, per giungere alla conclusione della violazione delle regole del giusto processo e dunque dei principi affermati in materia dalla Corte Edu (sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia). A conferma della fondatezza dei rilievi e censurando ancora le modalità di accertamento delle condotte da considerare nel procedimento di prevenzione, osserva che si è fatto ricorso al solo contenuto degli atti dell'accusa, la cui verifica con le garanzie del contraddittorio è ancora in corso di scrutinio in sede di giudizio penale nei confronti di una persona che non aveva mai riportato condanne, di modo che la misura di prevenzione della confisca ha indebitamente sostituito la risposta demandata solamente all'esito del processo penale, a fronte di un sequestro preventivo in tale sede ancora operante sui medesimi beni. Nel corpo del motivo, richiamandosi i principi affermati dalla sentenza Corte cost. n. 33 del 2018 in tema di ragionevolezza temporale della confisca e sui conseguenti limiti, si rileva altresì che le considerazioni in ordine alle accuse e alla sproporzione, così come intervenute, hanno manifestamente disatteso detti principi, per di più affidandosi a generici assunti comportanti una non consentita inversione dell'onere della prova avuto riguardo alle allegazioni difensive.4. Con requisitoria depositata in data 12 novembre 2021, il Procuratore generale chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. I difensori della ricorrente, in sede di memoria di replica, ribadendo i rilievi mossi nei motivi del ricorso (in particolare nel secondo e nel terzo), ne chiedono l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, muovendo doglianze tutte prive di fondamento. 2. Quanto alle censure esposte nel primo motivo, va premesso che la motivazione del decreto impugnato dà conto puntualmente dell'intero percorso che aveva condotto il Tribunale a ritenere la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 1 lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011, in ragione della sistematiche condotte delittuose rimaste accertate nei loro tratti fattuali e dei conseguenti effetti, quanto al realizzarsi della capacità delle ricorrente, nell'ampio periodo in considerazione, di disporre di ingenti proventi di origine delittuose dai quali la stessa traeva abitualmente le fonte di sostentamento, in assenza di altre entrate che potessero giustificare la manifestazioni del tenore di vita, così come le movimentazioni e gli acquisti tramite le società a lei riconducili. I Giudici di appello espongono diffusamente i passaggi rilevanti della motivazione del decreto di primo grado, sottolineando altresì come tale provvedimento avesse specificatamente preso in esame e precisamente confutato le articolate deduzioni difensive che erano state mosse in quella sede. Il decreto di secondo grado, inoltre, descrive, in modo altrettanto puntuale, le doglianze in sede di appello che nel prosieguo della motivazione disattende, in forza di spiegazioni fondate sulle risultanze processuali sottoposte nuovamente a un'attenta verifica e a ragionate considerazioni a smentita delle tesi difensive. L'impostazione delle censure articolate nel primo motivo del ricorso mostra un approccio critico, per certi versi, diverso dal percorso dei rilievi articolato in sede di appello secondo la sua precisa descrizione nel decreto di secondo grado. La difesa, nell'abbandonare alcuni temi di merito in ordine alle valutazioni delle fonti di prova considerate ai fini della ricostruzione dei tratti fattuali della pericolosità, muove altre diffuse obiezioni che intendono porre in discussione la verifica delle singole condotte ai fini dell'accertamento dell'integrazione delle fattispecie delittuose in considerazione, in materia sia fiscale che contributiva. Tali rilievi non si riferiscono semplicemente al primo periodo degli acquisti dei beni confiscati, ma si estendono all'intera ricostruzione delle attività delittuose posta a base dell'inquadramento della pericolosità della ricorrente.Seguendo tale impostazione, la difesa finisce per introdurre in sede di legittimità censure che risultano inedite stante quanto esposto nella motivazione del decreto che, quanto motivi dedotti con l'appello, descrive - senza ricevere smentita circa la completezza del resoconto - rilievi invece di altro genere. Il percorso critico così dedotto, ad ogni modo, non fa altro che esporre certe elaborazioni relative alla verifica di merito delle violazioni, in materia fiscale e contributiva, sotto il profilo dell'individuazione delle fattispecie e dei profitti. In tal modo i rilievi, focalizzando l'attenzione solo su alcuni passaggi della motivazione e isolandoli dalla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito che irrobustisce il significato degli stessi passaggi, restano ben lontani dal dimostrare le violazioni di legge quanto alla verifica dei presupposti della misura. Invero, secondo quanto emerge dall'intero esame della motivazione del decreto impugnato, i giudici di merito non si sono limitati a recepire le chiare descrizioni dei fatti costituenti delitto esposti nelle imputazioni mosse in sede penale, ma a riscontro della loro fondatezza hanno dato prova di considerare i pertinenti accertamenti della Guardia di finanza e altri convergenti elementi, fra cui quelli acquisiti nelle procedure fallimentari e da diverse fonti dichiarative. L'articolata ricostruzione dei fatti dimostrativi della pericolosità della ricorrente così come puntualmente inquadrata, per altro verso, trae chiaro fondamento, sotto il profilo dell'individuazione delle manifestazioni delle condotte delittuose e della loro estensione temporale, di pari passo con le movimentazioni rilevate quale reimpiego dei proventi delittuosi, nella precisa rappresentazione della condotta associativa ribadita nel decreto impugnato: tale condotta viene ricostruita, sulla base di precise emergenze ancora una volta esaminate, come strutturata fin dalla costituzione della SIR, a distanza di pochissimo tempo da quella della ASE, in modo da risultare congegnato e attuato da allora, seguendo certe movimentazioni specificatamente descritte, lo "svuotamento" della ASE conformemente ad un ben definito programma, la cui esecuzione concretizzava le sistematiche distrazioni proprie del delitto di bancarotta fraudolenta, senza che potesse rilevare il realizzarsi della sua punibilità soltanto a seguito del fallimento. Le conseguenti movimentazioni delle somme, che già all'epoca davano contezza delle dimensioni e della direzione delle attività delittuose in esecuzione del programma associativo, erano proprio quelle, come pure esposto dai giudici di merito, che venivano a costituire la provvista utilizzata per gli acquisti della SIR, tramite un giro di operazioni non riconducibile ad altro tipo di fonti e dunque in grado di rappresentare l'illecito reimpiego dei proventi di natura delittuosa. Aspetto, questo, della definizione della pericolosità sociale della ricorrente certamente di primaria rilevanza secondo le rappresentazioni di merito e con lir quale l'impostazione delle censure mosse nel primo motivo non si confronta.Sicché, anche sotto tale profilo il motivo non assume alcuna attitudine a dimostrare la violazione delle disposizioni e dei principi in materia che richiama. 3. Il secondo motivo, oltre a riprendere parte delle infondate critiche esposte nel primo motivo, focalizza l'attenzione sul periodo degli acquisiti a nome delle SIR degli immobili confiscati, indicato come ricadente tra il 1989 e il 1993, lamentando anzitutto l'assenza di spiegazioni nel decreto impugnato a supporto dell'accertamento della risalenza già all'epoca dell'attività di "spoglio" dell'ASI. Si tratta di rilievi che sotto tale aspetto risultano dedotti in sede di appello e precisamente confutati nel decreto impugnato tramite appropriate spiegazioni. La motivazione adottata dalla Corte di appello illustra a tal riguardo convergenti elementi che il secondo motivo non considera o asseritamente nega, quando intende riproporre l'argomento della carenza dell'accertamento, in tale specifico periodo, di fatti integranti i delitti rilevanti ai fini della pericolosità. Ci si riferisce all'analitico scrutinio nel decreto impugnato del tema relativo alle distrazioni operate in pregiudizio dell'ASI, secondo un sistematico modello di riciclaggio caratterizzato da passaggi all'estero e implicante la programmatica commissione del delitto di bancarotta fraudolenta, anche alla stregua di quanto chiaramente confermato dal rientro di corrispondenti somme nelle casse della SIR, appositamente costituita per l'occulto reimpiego negli acquisti immobiliari. A tal proposito risultano appropriatamente apprezzati i seguenti elementi: i tempi coevi di costituzione delle due suddette società; il ruolo di "uomo di fiducia" dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] assunto da [OSCURATO:PERSONA], il quale compariva come socio, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], all'atto della costituzione del SIR; il genere di movimentazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA], dall'anno 1989 all'anno 1996, ai fini del trasferimento a un certo momento all'estero delle somme riconducibili allo svuotamento delle società che inizialmente riguardava l'ASI e poi coinvolgeva le altre compagini costituite; la conferma della riconducibilità della SIR fin dalla sua costituzione ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]- [di Gay desunta da quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] in una causa civile; le ulteriori chiare indicazioni tratte dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua comparsa formale negli assetti della SIR quale "testa di legno" su incarico della sorella [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla veicolazione delle somme percepite dalle società di pulizie verso la SIR che consentivano gli acquisti a nome di tale società; le precise informazioni nello stesso senso fornite da [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Enzo); l'assenza di qualsiasi altra risorsa che potesse spiegare la destinazione finale alla SIR delle ingenti somme di denaro reimpiegate tramite le operazioni di acquisto degli immobili. ' Si colgono così apprezzamenti fondati su precise, attendibili e convergenti risultanze, che danno ampio conto dell'origine del denaro dallo "svuotamento" dell'ASE, secondo i piani associativi di distrazione propedeutici a delitto di bancarotta fraudolenta, posto che, come pure è stato illustrato, a causa della replicazione dello stesso sistema di "svuotamento", tutte le società poi confluite del Consorzio COASE, ivi compresa l'ASE, verranno in seguito dichiarate fallite. Il motivo del ricorso, quanto agli elementi di cui sopra e alle conclusioni di merito che a tali elementi risultano saldamente ancorate, ribadiscono precedenti critiche senza confrontarsi con le risposte, come nel caso della rilettura dei movimenti di un conto di Corsetti (si veda pag. 74 del decreto impugnato), e comunque si oppongono discorsivamente all'apprezzamento di merito della rilevanza probatoria, soffermandosi solamente su alcuni degli elementi valutati e sfuggendo al contempo alla considerazione complessiva, secondo la motivazione adottata, della convergenza indicativa degli stessi elementi e dei rimanenti. Allo stesso ambito delle valutazioni riservate al merito vanno ricondotti anche gli altri passaggi motivazionali del decreto impugnato che spiegano come la pratica delle imponenti omissioni dei versamenti previdenziali e contributi da parte della ASE potesse retrodatarsi già al periodo precedente a quello degli specifici accertamenti che l'hanno poi precisamente disvelata, muovendosi tale pratica di pari passo con le corrispondenti fuoriuscite di denaro che, prima e durante il periodo di detto accertamento, la ricorrente attuava tramite Corsetti in ragione degli stessi fini di "svuotamento" delle società destinate al fallimento. Le censure su tale tema assumono nuovamente profili solo rivalutativi. Ne discende l'evidente infondatezza anche del secondo motivo del ricorso. 4. Il terzo motivo pone rilievi tutti manifestamente infondati, ivi compresi quelli che invocano la proposizione di questione di legittimità costituzionale. Si tratta, per lo più, delle stesse censure già puntualmente prese in considerazioni e confutate nel decreto impugnato (da pag. 92 a pag. 96). Le prospettazioni difensive, quando non contestano l'intero impianto normativo delle misure di prevenzione e dunque le stesse pronunce della Corte costituzionale che ne hanno riconosciuto la conformità ai precetti costituzionali e convenzionali, rivolgono in più momenti le critiche all'instaurazione del procedimento di prevenzione in aggiunta a quello penale relativo agli stessi fatti. I rilievi in proposito non si confrontano con l'autonomo e motivato vaglio cui è sempre tenuto il giudice di prevenzione, nel corso di un procedimento nel quale alla difesa è consentito, davanti al giudice e nel contraddittorio, di opporre l'allegazione di elementi di segno diverso, la produzione di documentazione o la richiesta dell'assunzione orale di prove, ai fini di verifiche che, quanto all'accertamento dei fatti economici, non ignorano gli effetti del tempo trascorso. Pare altresì contestarsi la contemporanea applicazione del sequestro di prevenzione e di quello penale, come la possibilità dell'adozione della confisca di prevenzione prima della definizione del processo penale in cui è stato emesso il sequestro; ma ciò è ammesso e regolato dall'art. 30, d.lgs. n. 159 del 2011. Si evoca, per altro verso, la violazione del principio del ne bis in idem, richiamandosi una decisione interlocutoria allo stato degli atti sul sequestro penale, riguardante non sovrapponibili prospettazioni e presupposti di legge. In proposito, non si coglie che la stessa sentenza Corte cost. n. 24 del 2919 ha ribadito la natura non penale del sequestro e della confisca di prevenzione. Si svolgono considerazioni in ordine al percorso seguito dalla sentenza Corte cost. n. 38 del 2018 con riferimento alla confisca allargata, senza tener conto che l'ambito dell'applicazione di tale confisca è stato ivi disegnato secondo criteri di ragionevolezza temporale già ampiamente operanti in materia di confisca di prevenzione, e nella specie rimasti correttamente applicati, secondo i principi della perimetrazione cronologica fissati dalla sentenza Sez. U., Spinelli. Si giunge ad affermare, senza appropriate spiegazioni, che dalle pronunce della Corte costituzionale citate emergerebbe che nella materia della confisca di cui trattasi il criterio della "sproporzione" non dovrebbe operare più "in modo alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita dei beni". Inoltre, ci si oppone ancora una volta al chiaro e motivato percorso dell'accertamento dei giudici di merito che, a seguito della minuziosa verifica delle allegazioni e delle censure difensive dedotte in primo e secondo grado, hanno ricostruito, tramite un'esaustiva motivazione, i fatti oggettivi indicativi della pericolosità di cui all'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, proprio secondo i criteri indicati nella sentenza Corte cost. n. 24 del 2019, che, a sua volta, si è uniformata alla pronuncia della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] c. Italia. Al riguardo, non ci si misura, come nei precedenti motivi, con l'intera ricostruzione di merito delle condotte delittuose e dei loro effetti, così come puntualmente verificati e delineati al momento degli acquisti, senza fermarsi a considerare gli accordi associativi e la commissione dei tanti delitti in materia fiscale e di omissioni contributive, ma tenendo altresì conto dell'esecuzione di chiare e ben meditate attività distrattive ai fini della bancarotta fraudolenta, con le conseguenti sistematiche movimentazioni di ingenti capitali illeciti e le altre specifiche operazioni per coprirne l'origine prima del reimpiego, ricorrendo ad uno schermo societario appositamente costituito avvalendosi di diversi fiduciari Di conseguenza, risultano del pari infondate le ulteriori critiche che vorrebbero negare la prevedibilità della risposta ablativa a una simile abituale condotta quale oggettiva manifestazione della pericolosità ex art. 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, seguendo la lettura delineata dalla Corte costituzionale. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e la