CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29406/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti principali- e da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GENNY T. CARRETTA, che lo rappresentano e difendono, -ricorrenteincidentale tardivo- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3033/2021 depositata il 2.8.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2326/2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento dei danni per € 321.924,80, ragguagliato ad 1/3 della somma della quale si era illecitamente appropriato dal conto corrente societario il dante causa delle predette convenute nell’esercizio dell’attività di socio amministratore dell'estinta società [OSCURATO:PERSONA] SNC, di cui erano soci, oltre che [OSCURATO:PERSONA], condannato in sede penale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso questa sentenza, proponevano appello le originarie convenute, che ribadivano di avere rinunciato all'eredità del padre [OSCURATO:PERSONA] con l'atto del notaio Bellecca del 29.6.2010, rep. n. 61225, racc. n. 16689 e non potevano quindi essere chiamate a rispondere dell'obbligazione risarcitoria sullo stesso gravante. Chiamavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituivano e contestavano le pretese delle appellanti. Con la sentenza n. 3033/2021 del 26.7/2.8.2021, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal dante causa delle parti appellate, condannandole in solido alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del legale antistatario di parte appellante. In particolare, secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che le appellanti avessero tenuto nel giudizio di revocatoria ordinaria dell'atto di donazione del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro i donanti [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie [OSCURATO:PERSONA] e contro le donatarie [OSCURATO:PERSONA], Raffaella e Paola (giudizio riassunto , poi , dalla curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SNC, e definito in sede di rinvio dalla Suprema Corte dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2550/2009) un comportamento processuale incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di secondo grado rilevava, altresì, che in nessuno degli atti depositati successivamente alla morte di [OSCURATO:PERSONA] (pur mancando la loro prima comparsa di costituzione dopo l'interruzione del giudizio di revocatoria ordinaria per morte del padre [OSCURATO:PERSONA]) le figlie dello stesso avevano espressamente dichiarato di costituirsi anche nella qualità di eredi del proprio padre (salvo che nel ricorso per correzione di errore materiale presentato dal loro legale, ma privo di valore probatorio perché erroneamente indicante le figlie di [OSCURATO:PERSONA] come appellanti, mentre a riassumere dopo la cassazione il giudizio di appello era stata la curatela fallimentare), non figurando in tale qualità neppure nell'intestazione della citata sentenza. Né l'accettazione della donazione degli immobili di Scafati e Maiori fatta dai genitori in loro favore,con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],in conto di legittima e per il supero in conto di disponibile, poteva ritenersi come accettazione dell'eredità paterna, perché i beni donati erano entrati nel patrimonio delle Cipriano prima della morte di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario,secondo la sentenza impugnata, sin dalla loro costituzione nel giudizio di revocatoria ordinaria di primo grado, le appellanti avevano fermamente contestato di essersi costituite anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di non aver mai accettato l’eredità paterna e documentando, anzi, di aver rinunciato alla stessa col menzionato atto del notaio Bellecca, in data persino antecedente alla notificazione dell’atto introduttivo di questo giudizio. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso principale a questa Corte, affidato a tre motivi. Con autonomo ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la medesima sentenza, sulla scorta di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto controricorso. Nell'imminenza dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo del ricorso principale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., i Panariello lamentano la violazione degli articoli 490 cod. civ. e 94 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe errato nel condannarli solidalmente alle spese processuali del doppio grado, non considerando l’accettazione con beneficio d'inventario da parte loro dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] con l'atto del notaio D'Aquino del 30.4.2015, seguito dall'inventario del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed il conseguente effetto limitativo sulla loro responsabilità anche con riferimento alle spese di lite. 2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4) dell’art. 360, primo comma c.p.c. i Panariello lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli articoli 490 cod. civ e 94 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione, da loro sollevata, di contenere, in caso di soccombenza, la condanna alle spese processuali intra vires. Tale eccezione, secondo i ricorrenti, sarebbe stata ostativa alla loro condanna solidale alle spese. 3)Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., i Panariello lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero il beneficio di inventario, che avrebbe dovuto riguardare anche le spese processuali. Inoltre, la Corte aveva omesso di indicare gli specifici e gravi motivi che avrebbero potuto giustificare una loro condanna personale solidale alle spese processuali senza le limitazioni derivanti dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. 1A) Col primo motivo dell'autonomo ricorso successivo, da qualificare come incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta ai sensi del n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., la violazione degli articoli 459, 476, 521, 528 e seguenti, 2697 e 2909 cod. civ., degli articoli 101, 102, 115 e 331 c.p.c. e 111 Cost., non avendo la Corte d'Appello ritenuto integrata la fattispecie dell'accettazione tacita di eredità, nonostante le Cipriano, convenute nel giudizio di revocatoria ordinaria definito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2550/2009 quali eredi del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], non avessero contestato specificamente tale qualità,sulla quale, pertanto, si era formato il giudicato. 2A) Col secondo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] sostiene la violazione degli articoli 485, 521, 581, 724, 737 e 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., poiché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che le germane Cipriano, inadempienti rispetto all’obbligo di collazione, erano in possesso di beni ereditari e pertanto erano comunque obbligate al compimento dell’inventario nei termini di legge. Pertanto le stesse, pur in presenza della tardiva rinuncia all’eredità con l'atto del notaio Bellecca del 29.6.2010, erano da considerarsi eredi a tutti gli effetti alla luce dell’inadempimento dell’obbligo di collazione e della mancata tempestiva redazione dell’inventario. Ritiene la Corte che in relazione all'eccezione di tardività e conseguente inammissibilità sollevata dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Paola e Raffaella, debba essere preliminarmente esaminato il ricorso autonomo notificato alle altre parti del giudizio da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da qualificare come ricorso incidentale perché successivo al ricorso principale notificato avverso la medesima sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3033/2021 del 26.7/2.8.2021 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso autonomo di [OSCURATO:PERSONA], volto a rimettere in discussione la prova dell'accettazione dell'eredità di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], Paola e Raffaella e l'efficacia della loro rinuncia all'eredità per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 61225, racc. n. 16689, deve ritenersi tardivamente notificato e quindi inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'impugnazione autonoma che, dopo la notifica del primo ricorso per cassazione, sia stata proposta sotto forma di ricorso principale si converte in ricorso incidentale ed è ammissibile purché sia stata proposta nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 c.p.c. e sia disposta, ove necessaria, la riunione dei ricorsi (Cass. 28.5.2004 n. 10309; Cass.25.6.2002 n. 9232; Cass. 23.6.1999 n.6400; Cass. 29.7.1994 n. 7135; Cass. sez. un. 4.12.1992 n.12942). Nel caso di specie, dopo la notifica in data 23.11.2021 del ricorso principale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3033/2021 del 26.7/2.8.2021 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi che avevano accettato con beneficio d'inventario l'eredità dell'originario attore, [OSCURATO:PERSONA], per rappresentazione della madre premorta, [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], l'altro erede di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], ha notificato ricorso autonomo, da qualificare come incidentale in base all'art. 335 c.p.c. perché successivo, alle altre parti del giudizio (oltre ai Panariello nella qualità, a [OSCURATO:PERSONA], Paola e Raffaella in quanto asserite eredi di [OSCURATO:PERSONA]) soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale dei Panariello (23.11.2021), termine stabilito dall'art. 371 c.p.c. per la notifica del ricorso incidentale. Pertanto,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando, dato che si tratta di ricorso incidentale, la circostanza che alla data del 10.2.2022 non fosse ancora decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (2.8.2021). Possono ora essere esaminati congiuntamente i tre motivi del ricorso principale dei Panariello, tutti attinenti alla loro condanna in solido con [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in base al principio della soccombenza, delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], Paola e Raffaella, di primo e di secondo grado, liquidate rispettivamente in € 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in € 20.000,00 per compensi ed € 1.862,98 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. I Panariello si dolgono che l'impugnata sentenza, nel condannarli in solido con [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali di primo e di secondo grado per l'intero, non abbia considerato, pur dando atto alla pagina 5 della posizione assunta dai Panariello, che fin dall'atto di costituzione nel giudizio di appello, col quale erano subentrati per rappresentazione della madre premorta, [OSCURATO:PERSONA], all'originario attore, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, insieme al figlio del predetto, [OSCURATO:PERSONA], essi avevano eccepito di avere accettato con beneficio d'inventario l'eredità di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, essi avevano prodottosia l'accettazione con beneficio d'inventario per atto del notaio D'Aquino del 30.4.2015, sia l'inventario del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed invocato la limitazione nei limiti dell'attivo del patrimonio del defunto per l'eventuale condanna alle spese processuali che avessero dovuto subire per soccombenza. Per contro, la sentenza impugnata ha viola to l'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e gli articoli 490 cod. civ. e 94 c.p.c., regolanti gli effetti dell'accettazione con beneficio d'inventario e le ipotesi in cui eccezionalmente gli eredi beneficiati possono essere condannati personalmente, e quindi per l'intero, al pagamento delle spese processuali. I suddetti motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. L'accettazione con beneficio di inventario determina la limitazione di responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari (art. 490 cod. civ., comma 2, n. 2). L'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. 29.9.2020 n. 2053; Cass. n. 112/1964): insomma l'accettazione con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma, ferma tale limitazione, non impedisce di per sé che i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e su suoi beni (Cass. n. 1990/1973). La limitazione intra vires afferisce così alla sorte capitale come agli interessi e, per regola (come può desumersi dall'art. 94 c.p.c.), il beneficio si estende anche alle spese del giudizio (Cass. 29.9.2020 n. 2053; Cass.n. 3713/1977). I Panariello per contenere nei limiti del beneficio l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, hanno fatto valere l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di cognizione, producendo sia l'accettazione con beneficio d'inventario, che l'inventario, e tale accettazione di eredità con beneficio d'inventario non è stata negata dalla Corte d'Appello. E' sufficiente quindi richiamare il principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “in tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata” (Cass. ord.24.7.2025 n. 21213; Cass. 12.4.2017 n. 9350). La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali e del ricorre