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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02016/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con il decreto impugnato in questa sede, ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.m., accogliendo tale ultima richiesta; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art.410 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; f ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con il decreto impugnato in questa sede, ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.m., accogliendo tale ultima richiesta; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art.410 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; f ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Decreto Cassazione n. 02016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris