CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 679 cod pen. commesso in Roma il 3 luglio 2015 (capo B) perché estinto per prescrizione e ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 .P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 3 luglio 2015 (capo A) alla pena di anni 2 mesi undici di reclusione e euro 8.464,81 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione in ordine alla destinazione, anche solo parziale, a terzi della sostanza stupefacente detenuta è inammissibile in quanto riproduttivo della stessa censura già dedotta in appello, in assenza di confronto con gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata. I giudici, infatti, hanno dato conto degli elementi da cui hanno tratto la prova di tale destinazione (ovvero il quantitativo di sostanza stupefacente, la divisione in singole dosi, le modalità di occultamento, il contemporaneo rinvenimento di appunti relativi ad una rudimentale contabilità relativa alla pregressa attività di vendita e di schede telefoniche intestate a soggetti extracomunitari) con un giudizio che, in quanto attinente al merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Va osservato che, in 1:ema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza,, ha espressamente considerato che al prevenuto non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti a suo carico, e ha ritenuto congrua la pena irrogata alla luce della non modesta gravità del fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci