CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08784/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBERNAVA ANDREA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deiquali è domiciliata per legge;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente protempore, ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, inpersona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesidall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo diposta elettronica certificata sono domiciliati per legge:- ricorrenti incidentali, adesivi al ricorso principale -Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata perlegge;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante in atti indicato, difesa all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- resistente -controREGIONE [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante inCLAUDIO e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata dei quali è domiciliata per legge;- controricorrente -- resistente al ricorso principale ed al ricorso incidentale -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1576/2024depositata il 06/03/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del13/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il PROCURATORE GENERALE, che nella persona dei SostitutiAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo:a) in via principale, l’enunciazione, ai sensi dell’art. 363 comma3, il seguente principio di diritto:«il divieto di azione esecutiva sancito dall’art. 43, comma 3, dellalegge n. 79 del 2022 che comporta la necessità di estinguere di ufficiole espropriazioni eventualmente promosse sui beni della Repubblicafederale di Germania ubicati sul territorio nazionale opera solo in dannodei cittadini italiani e dei cittadini stranieri che possono beneficiare dellatutela compensativa apprestata dal Fondo ristori.Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge n. 79 del 2022 sonoammessi alla tutela compensativa del Fondo ristori i seguenti soggetti:tutti i cittadini italiani cui sia stato riconosciuto il diritto alrisarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra(commesso dalle Forze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1°settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia oall’estero, in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dalgiudice nazionale o in virtù di sentenza straniera munita di exequatur;tutti i cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alrisarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra(commesso dalle Forse del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1°settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italiain virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudicenazionale;hanno, conseguentemente diritto ad agire esecutivamente indanno della Repubblica Federale di Germania sui beni di quest’ultimaubicati in Italia i soli cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il dirittoal risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra(commesso dalle Forse del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1°settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni all’estero,in virtù di sentenza straniera munita di exequatur»;b) in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale,ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini dicui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante«Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresae resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29giugno 2022, n. 79, nella parte in cui recita: «o derivanti da sentenzestraniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento didanni provocati dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 1°settembre 1939 e l’8 maggio 1945», per contrarietà agli artt. 2, 3, 10,Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/202624, 117, comma, primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazioneall’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n.1 alla Convenzione europea deidiritti dell’uomo (CEDU);uditi i [OSCURATO:PERSONA], indicati nel verbale di udienza,che hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettiverichieste, in atti indicate.1. In forza della sentenza n. 137/97 del Tribunale greco diLivadia, resa esecutiva in Italia dalla Corte di appello di Firenze, dicondanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del dannosubito dagli eredi delle duecentodiciotto vittime della strage di Distomo(1944), perpetrata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale,l’[OSCURATO:PERSONA] di Voiotia (ora [OSCURATO:PERSONA]), cheagiva in rappresentanza della locale comunità greca, con atto dipignoramento presso terzi iniziò, dinanzi al Tribunale di Roma,un’azione esecutiva nei confronti dell’Istituto di credito Deutsche BahnAG (quale debitore esecutato), nonché nei confronti dei terzi pignoratiRete [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito,rispettivamente, DB, RFI e [OSCURATO:SOCIETA]), iscritta al n. 1371/10 r.g.e..Avverso detto pignoramento DB propose opposizioneall’esecuzione ed agli atti esecutivi (iscritta al n. 48089/10 r.g.),sostenendo di essere un soggetto del tutto distinto dalla Repubblicaautonomia patrimoniale e soggettiva, che in alcun modo avevapartecipato alle esecrabili deportazioni e stragi naziste perpetratedurante quel tragico conflitto bellico.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (RFI) e [OSCURATO:SOCIETA]., qualiterzi pignorati, resero dichiarazione negativa.Il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo risulta ancorapendente davanti al Tribunale di Roma, mentre il giudizio di opposizioneall’esecuzione è stato definito dallo stesso con sentenza n. 1720/2025Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026(prodotta da parte ricorrente in allegato alla memoria per l’odiernaudienza), statuendo che la [OSCURATO:PERSONA] AG costituisce un soggettogiuridico distinto e autonomo rispetto alla Repubblica Federale diGermania, dotato di propria soggettività giuridica e di piena autonomiapatrimoniale, e che le esecuzioni intraprese nei confronti di DeutscheBahn AG sulla base del titolo esecutivo azionato dalla Regione StereaEllada non possono proseguire, poiché il titolo medesimo è statoemesso esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza è stataimpugnata dai creditori procedenti ed è attualmente pendente ilgiudizio di secondo grado dinnanzi alla Corte d’appello di Roma.2. Nelle more del giudizio di opposizione (che fu riassunto conaccoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi avverso intervenutadeclaratoria di improcedibilità, in forza della sentenza n. 21996/19 diquesta Corte suprema di cassazione) e, precisamente, in data 29 aprile2022, RFT avviò un procedimento d’urgenza contro la Repubblicaitaliana dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja,chiedendo che:a) l’Italia fosse condannata per aver ignorato l’immunitàgiurisdizionale della Germania in quanto Stato sovrano, consentendodi intentare cause civili contro la Germania basate su violazioni deldiritto umanitario internazionale commesse dal Reich tedesco durantela Seconda guerra mondiale , avendo autorizzato la vendita all’astadi alcuni beni immobili di proprietà dello Stato tedesco indicati nelricorso di quest’ultimo nell’ambito di un’esecuzione forzata perespropriazione avviata in virtù di un titolo esecutivo di condanna di RFTper fatti commessi durante la [OSCURATO:PERSONA], nonchéb) all’Italia fosse ordinato di garantire che le proprietà tedesche,indicate nel ricorso, non fossero sottoposte a un’asta pubblica inNumero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026misura di vincolo fosse adottata dai tribunali (italiani) contro leproprietà tedesche .Il giorno successivo a quella data (e, quindi, il 30 aprile 2022) ilGoverno italiano, con D.L. n. 36, istituì il Fondo per il ristoro dei dannisubiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesionedi diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano ocomunque in danno di cittadini italiani da parte delle forze del TerzoReich, nel periodo compreso tra il settembre 1939 e l’8 maggio 1945.RFT, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 36/2022, rinunciò allasua domanda cautelare.3. Il 7 ottobre 2022, DB depositò istanza di estinzione nellaprocedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, ritenendo che tale procedurarientrasse tra quelle descritte nel comma 3 dell’art. 43 (così comemodificato dalla legge di conversione n. 79/2022).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione con ordinanza del 19.1.2023 rigettòl’istanza di estinzione, ritenendo non applicabile l’art. 43 del D.L. n.36/822, in quanto i resistenti, essendo cittadini stranieri che avevanoportato ad esecuzione una sentenza di condanna di RFT per fatticommessi dal [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dello Stato italiano, non potevanoaccedere al Fondo istituito dallo Stato.DB propose reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c., chiedendo lariforma dell’ordinanza.Nelle more del procedimento di reclamo, la Corte costituzionale,con sentenza n. 159/2023, dichiarò infondate le specifiche questioni dilegittimità costituzionale del citato art. 43, sollevate dal Tribunale diRoma in un diverso procedimento in cui DB non era parte.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13453/2023, rigettò ilreclamo, in quanto, valorizzando l’interpretazione storica della norma(nello specifico, nella parte in cui il primo comma dell’art. 43 faespressa menzione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la RepubblicaNumero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263: di seguito, per brevità, Accordo diBonn), ritenne non solo che l’art. 43 non era applicabile all’esecuzionein corso, ma anche che, più in generale, l’art. 43 non è applicabile aicittadini stranieri, anche se i fatti che avevano condotto alla condannadi RFT erano avvenuti sul suolo italiano.DB propose appello avverso detta sentenza.Nel corso del giudizio di appello intervennero la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze,aderendo sostanzialmente all’appello di DB.[OSCURATO:PERSONA] eccepì l’inammissibilità dell’intervento.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1576/2024,dichiarati inammissibili gli interventi, rigettò l’appello e confermòintegralmente tra le parti le spese del giudizio. In estrema sintesi, lacorte territoriale, confermando l’interpretazione restrittiva dell’art. 43offerta dal Tribunale di Roma, ritenne non applicabile l’art. 43all’esecuzione in corso e, più in generale, ai cittadini stranieri, aprescindere dal luogo di commissione dei crimini da parte del TerzoReich durante il secondo conflitto mondiale.4. Avverso la sentenza della corte territoriale proponeva ricorsoDB, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale denunciava laviolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.l. n. 36/2022 (che haistituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini diguerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili dellapersona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno dicittadini italiani da parte delle forze del [OSCURATO:PERSONA], nel periodo tra il1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), chiedendo la riforma dellasentenza della Corte di appello di Roma n. 1576/2024, conconseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutivaR.G.E. n. 1371/2010 pendente di fronte al Tribunale di Roma.Al ricorso aderivano: sia la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministried il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che proponevano ricorsoNumero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026incidentale, articolando due motivi, sia la terza pignorata Trenitalias.p.a., la quale sola (dei terzi pignorati) risulta, stando agli attiaccessibili al Collegio, aver depositato rituale controricorso.Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) resisteva con distinti controricorsi sia al ricorso principaleche al ricorso incidentale.Disposta la trattazione con rito camerale, per l’adunanzacamerale del 12 settembre 2025, il Procuratore Generale concludevarilevando la tardività di entrambi i ricorsi (sia principale cheincidentale), ma chiedendo la rifissazione del ricorso in pubblicaudienza, in considerazione della assoluta rilevanza nomofilattica della questione sottesa al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], comunicata, già prima dellarequisitoria del PG, la pendenza di altro ricorso su questione identica,depositava memoria con la quale sostanzialmente aderiva alla richiestadel PG di fissare udienza pubblica per la trattazione del ricorso.Alle conclusioni del PG aderiva con memoria anche [OSCURATO:SOCIETA] eRFI (la quale ultima, peraltro, non risulta avere depositato ritualmentecontroricorso), mentre la [OSCURATO:PERSONA] insisteva nel chiederel’immediata declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi (siaprincipale che incidentale).5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25678/2025, hadisposto il rinvio a nuovo ruolo, affinché, senza pregiudizio dellaquestione preliminare della tardività del ricorso principale e dei relativieffetti sull’incidentale, il ricorso sia trattato alla pubblica udienza, allaluce della complessità, novità e della evidente portata nomofilatticadelle questioni di diritto sottese ad entrambi i ricorsi, non potendoescludersi a priori (per il caso in cui andasse dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso principale per tardività o, comunque, in cui nessuno dei duericorsi potesse essere deciso nel merito) l’evenienza di una pronunciaNumero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026di principi di diritto anche soltanto nell’interesse della legge, ai sensidell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ..Per l’odierna udienza il Procuratore Generale ha rassegnatoconclusioni, rilevando la tardività del ricorso principale, e chiedendo: invia principale, di enunciare il principio di diritto nell’interesse dellalegge, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c., sopra indicato; in viasubordinata, di rimettere alla Corte costituzionale la questione dilegittimità costituzionale, sopra indicata, dell’art. 43, comma 3, deldecreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.I Difensori di tutte le parti hanno depositato memoria, insistendonell’accoglimento delle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] AG articola in ricorso un unico motivo, con ilquale denuncia: Violazione e falsa applicazione ex Art. 360 n. 3)c.p.c. dell’Art. 43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertitocon la legge n. 79 del 29 giugno 2022 , nella parte in cui la Corteterritoriale, aderendo alla scelta ermeneutica del giudice di primogrado, ha erroneamente interpretato l’art. 43, escludendol’interpretazione letterale della norma.Osserva che l’interpretazione letterale, con conseguentedichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n.1371/2010, sia l’unica possibile e che, nel fornire un’interpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 43, alla luce delle vicendestoriche e politiche che hanno condotto all’istituzione del Fondo ristori,la corte territoriale abbia omesso di valorizzare il profilo storicodell’avvio di procedimento d’urgenza innanzi alla Corte Internazionaledi Giustizia, dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblicaitaliana (il 29 aprile 2022), immediatamente precedente l’emissione deldecreto-legge n. 36/2022 (il 30 aprile 2022), contenente l’art. 43,oggetto del presente giudizio.2. Il ricorso è inammissibile per tardività.Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità(cfr., tra innumerevoli e per limitarsi alle più recenti: Cass. n.6039/2025, ove altri riferimenti giurisprudenziali; Cass. 5058/2025;Cass. n. 36324/2023; via via risalendo, fino a Cass. n. 499/1973) lasospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi diopposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazionied incluso il giudizio di legittimità.Dando seguito al suddetto principio, deve essere affermata latardività del ricorso, in quanto quest’ultimo - essendo stata pubblicatala sentenza impugnata in data 6 marzo 2024, e non essendo stata lastessa notificata - avrebbe dovuto essere notificato entro il venerdì 6settembre 2024, mentre è stato notificato solo il 16 settembre 2024.D’altronde, né la peculiarità della materia trattata, né le domandea vario titolo dispiegate anche in sede di intervento (a prescinderedall’ammissibilità di questo), ampliano o immutano la natura dellacontroversia, che rimane una causa da ricondursi al paradigma delle“opposizioni esecutive”, esentate, in quanto tali, dalla sospensioneferiale dei termini (sull’applicazione di tale esenzione anche ai giudiziseguiti ai reclami avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione inmateria di estinzione, vedi, tra le altre: Cass. n. 484/2009, n.2847/2005 e n. 1531/2003).3. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze articolano in ricorso incidentale duemotivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 344, 404 C.P.C. nonché dell’art. 10 e 11 Cost. edella legge n. 848/1957 ;- con il secondo motivo denuncia: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022,convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 in relazione all’art. 12preleggi; nonché violazione e/o falsa applicazione della Legge n.Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026404/1963, nonché della Legge Cost. 1/1948 e art. 23, legge n.87/1953 .Il ricorso incidentale, avendo natura di impugnazione incidentaletardiva, avuto riguardo alla data del suo deposito (4 ottobre 2024) eda quella di pubblicazione della sentenza (come detto, 6 marzo 2024),è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c.Per tale ragione, se ne omette l’illustrazione dei due motivi edogni questione con essi sottoposta a questa Corte resta impregiudicata.A ciò si aggiunge che le ricorrenti incidentali hanno vantato unautonomo interesse all’impugnazione della sentenza n. 1576/2024della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il lorointervento volontario ex art. 344 c.p.c.Tuttavia, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] AG non ha censurato quelcapo della sentenza, ragion per cui i ricorrenti incidentali avrebberodovuto impugnare la sentenza della Corte d’appello entro il termineordinario di sei mesi dalla pubblicazione.4. Infine, non può essere accolta la sollecitazione del ProcuratoreGenerale, volta a pronunciare nell’interesse della legge il principio didiritto che avrebbe regolato la fattispecie, ove i ricorsi principale eincidentale non fossero stati definiti in rito.Vero è che, quanto alla valutazione dell’opportunità di enunciareo meno il principio di diritto nell’interesse della legge, può anche qui(dopo Cass. n. 33932/2025) richiamarsi quanto elaborato in tema dienunciazione di quel principio su impulso del Procuratore Generale daCass. Sez. U. n. 23469/16, con la conclusione che a tanto questa Cortepuò indursi in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certonon arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e nonaltrimenti eliminabile conflitto tra i giudici o, in alternativa, a materiedi grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale odeconomico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tuttosecondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismoNumero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampiee non predeterminabili.Tuttavia, pur ammettendosi trattarsi sicuramente di unaquestione di indubbia importanza, la circostanza che sul merito dellastessa si provvede su separato ricorso avverso altra sentenza di sensoanalogo rende irrilevante affrontarla anche in questa sede.In definitiva, sul punto, vale il seguente principio di diritto:«L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge,ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., costituisce esercizio di unafunzione nomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello iusconstitutionis a fronte della perdita di rilevanza dello ius litigatoris nelcaso concreto. La Corte di cassazione decide se esercitare detto poterein base a parametri, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tra cuila presenza di un grave contrasto interpretativo tra i giudici di meritoo l’importanza della materia, pure per le sue ricadute sociali edeconomiche. Ne consegue che, pur in presenza di una questione dirilevanza nomofilattica, la Corte ben può omettere l’enunciazione delprincipio di diritto nell’interesse della legge, allorquando la medesimaquestione sia già oggetto di esame in altri procedimenti innanzi a sépendenti e suscettibili di essere definiti nel merito, rendendo così privodi utilità sistemica un intervento ufficioso nella decisione di ricorsi dadefinirsi esclusivamente in rito».5. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, occorrepremettere che (Cass. n. 4074/2014), in caso di declaratoria diinammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo èinefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con laconseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrentein via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale visarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che questaCorte non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunquel’applicazione del principio di causalità, con riferimento al “decisum”,Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto allaparte ricorrente principale.Peraltro, nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrentiincidentali, la sostanziale comunanza di interesse alla finale decisioneintegra un valido presupposto per dichiarare non luogo a provvederesulle spese.Sempre in considerazione della sostanziale comunanza diinteresse, vanno poi dichiarate integralmente compensate le spese traparte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale, da un lato, eRete [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altro, le quali hannoperfino aderito quanto meno al principale.Le spese della [OSCURATO:PERSONA], che ha resistito conseparati controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale,sviluppando tesi solo in parte sovrapponibili, vanno invece liquidateseparatamente e poste a carico: sia della ricorrente principale, che, traloro in solido, dei ricorrenti incidentali, in relazione ad un valore chedeve qualificarsi indeterminabile (come indicato nel ricorso principalee in difetto di utili elementi per una diversa quantificazione).Infine, la declaratoria di inammissibilità esige che si dia atto dellasussistenza, in capo alla sola ricorrente principale (e non anche di quelliincidentali, perché il loro ricorso è definito con pronuncia di inefficaciae, comunque, essendone originariamente esenti), dei presuppostiprocessuali per il pagamento – al competente ufficio di merito –dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso principale, proposto da[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19173/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 8784/2026Data pubblicazione 08/04/2026- dichiara inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto dallaPresidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’Economia edelle Finanze;- dichiara non luogo a provvedere sulla regolamentazione dellespese tra la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] AG, da un lato, e laPresidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’Economia edelle Finanze, ricorrenti incidentali, dall’altro;- dichiara interamente compensate le spese processuali tra dettaparte ricorrente principale e dette parti ricorrenti incidentali, da un lato,e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa e la resistente [OSCURATO:PERSONA]Italiana [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro;- condanna la [OSCURATO:PERSONA] AG alla rifusione in favore dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, spese cheliquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agliaccessori di legge;- condanna la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, alla rifusione in favoredella [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, speseche liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidentePasquale [OSCURATO:PERSONA]