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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36181/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori delle parti civili ricorrenti, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, e dell'imputato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, col favore delle spese.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di diffamazione ascrittigli in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del padre di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato.

In particolare, i fatti contestati riguardano: a) la pubblicazione sul sito www.valledaostacinquestelle e sulla pagina Facebook del Movimento 5 [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta di un articolo nel quale il Ferrero, in concomitanza con la presentazione di un dossier dal titolo "Castaforte di Bard", sotto il titolo "I figli di & C.: la disoccupazione non esiste" scriveva, tra l'altro: "anche per l'assistenza legale esiste un filo conduttore famigliare: la scelta cade ad esempio sull'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nel 2006 aveva patteggiato la pena di un anno e un mese di reclusione con la condizionale per una vicenda giudiziaria legata a favori post alluvione" (capo 1); b) la pubblicazione sulla pagina Facebook del Movimento 5 [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e sul sito www.alpvda.org nonché la condivisione sulla piattaforma YouTube del video della presentazione dell'interpellanza proposta dallo stesso Ferrero durante la seduta del consiglio regionale del 23 ottobre 2013 e dei relativi commenti, con la quale ci si doleva di non avere ottenuto copia delle fatture relative alle spese sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bard e si sottolineava che il rifiuto fosse stato espresso da una lettera dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo "guarda un po' le coincidenze, lo stesso che ci ha querelato due mesi fa perché, presentando un dossier denuncia sul Forte di Bard, avevamo detto che lo avevano beccato con quattrocentomila euro nel bagagliaio della macchina e condannato per favoreggiamento in riciclaggio per questioni di mazzette" (capo 2); c) la pubblicazione sulla pagina Facebook del Movimento 5 [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e sul sito www.alpvda.org nonché la condivisione sulla piattaforma YouTube del video dell'intervento del medesimo Ferrero, in occasione della sessione straordinaria del consiglio regionale della Valle d'Aosta, nel quale, in relazione alla richiesta di valutare la sussistenza di una causa di insindacabilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie da [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato: "ho fatto il nome di quest'avvocato, perché ha ottenuto dei lavori da parte di una società partecipata all'epoca in cui padre era amministratore delegato di questa società..." (capo 3).

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al riconoscimento, in favore dell'imputato, del diritto di critica politica.

Con riguardo al reato di cui al capo 1), si osserva: a) che la finalità attribuita al Ferrero di denunciare le modalità selettive per il conferimento di incarichi professionali era stata argomentata dalla Corte territoriale, sottolineando come la pubblicazione della quale si tratta contenesse il riferimento ad incarichi anche ad altri destinatari, ai quali, tuttavia, il Ferrero non aveva riservato alcun commento; b) che, d'altra parte, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non appartiene ad alcuna delle strutture regionali o partecipate della Regione; c) che erroneamente era stato ritenuto sussistente il requisito della verità, dal momento che la sentenza di applicazione della pena che aveva riguardato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a risalire al 2006, con conseguente estinzione del reato alla data di commissione della diffamazione, aveva ad oggetto un reato di favoreggiamento e non di riciclaggio; c) che l'[OSCURATO:PERSONA] di Bard, lungi dal poter essere considerata espressione della maggioranza, non poteva essere ritenuta un avversario politico del Ferrero, in quanto partecipata anche da soggetti privati, terzi rispetto alla contesa politica.

Con riguardo al reato di cui al capo 2), si deduce: a) che quanto dichiarato dal Ferrero non aveva a che fare con le modalità di conferimento degli incarichi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bard ma con la mancata consegna dei documenti che il primo aveva richiesto; b) che priva di qualunque aggancio alla realtà era la circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato fermato con 400.000,00 euro nel bagagliaio della propria autovettura e che egli avesse mai esportato somme di denaro.

Con riguardo al reato di cui al capo 3), si osserva: a) che l'occasione in cui l'imputato aveva reso le dichiarazioni indicate nel capo di imputazione riguardava l'invocata richiesta di sussistenza di una causa di insindacabilità delle opinioni espresse e non le modalità di conferimento degli incarichi nei soggetti partecipati dalla regione; b) che, in ogni caso, non risultavano conferiti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] incarichi ulteriori rispetto ai due documentati e mai attribuitigli da soggetti collettivi nei quali il padre avesse assunto alcun ruolo; c) che non esisteva una relazione di stretta connessione tra l'[OSCURATO:PERSONA] di Bard - che tali incarichi aveva conferito - e la [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il padre dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore delegato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza, in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3), della causa di insindacabilità di cui all'art. 122 Cost.

Si rileva che la prerogativa dell'irresponsabilità per le opinioni espresse non sarebbe applicabile ai consiglieri regionali e che, in ogni caso, l'insindacabilità non legittima la divulgazione di fatti offensivi manifestamente falsi.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memorie nell'interesse dei ricorrenti e dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. 5, n. 25759 del 28/04/2022, Pillon, n.m.), in tema di esercizio del diritto di critica, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vanno individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni che fondano l'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).

Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01).

Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati.

In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità del riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica (corsivo di chi scrive) che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.

Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica».

La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c.

Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio.

Sia nella prospettiva interna che in quella sovranazionale la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art.' 21 Cost. come pure dall'art. 10 della Convenzione.

In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica.

1.2. Ciò posto in linea generale, si osserva, esaminando le critiche sopra riassunte nell'ordine nel quale sono state prospettate, che la finalità di denuncia delle modalità di individuazione degli incarichi dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bard è stata logicamente ricostruita dalla sentenza impugnata innanzi tutto - e il profilo sarebbe assorbente - attraverso un puntuale esame del contenuto dell'articolo che ha riguardo ad [OSCURATO:PERSONA], mentre il riferimento ad incarichi nei confronti di terzi soggetti - valorizzato dalla sentenza impugnata per sottolineare l'assenza di un attacco personale nei confronti della parte civile - rappresenta l'oggetto di una considerazione aggiuntiva che pure è anch'essa assistita dal crisma della razionalità.

Non è affatto esatto quanto si sostiene in ricorso, ossia che le altre vicende descritte nell'articolo non sarebbero corredate da alcun commento, posto che, a tacer d'altro, nel quadro di una denuncia concernente l'adozione di criteri estranei al merito professionale, è proprio l'indicazione di legami parentali o amicali o, ancora, di aspetti di palese inopportunità (come appunto nel caso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) a documentare, nella prospettiva del Ferrero, la critica relativa all'assenza di parametri orientati alla valutazione delle capacità del destinatario.

Nel quadro di tale denuncia, il fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non appartenga ad alcuna struttura regionale o ad alcuna partecipata della regione Val d'Aosta, è profilo di nessun rilievo, poiché, come logicamente osservato dalla sentenza impugnata, il dato di pubblico interesse che ha costituito l'oggetto della critica è rappresentato dal fatto che un'associazione partecipata dalla Regione affidasse incarichi professionali a soggetti coinvolti in procedimenti penali per un reato collegato ad un grave fatto di corruzione (in particolare, il Ferrero aveva patteggiato la pena per il reato di favoreggiamento posto in essere nei confronti di un funzionario regionale che aspirava ad assicurarsi il provento derivatogli da reati di corruzione).

Rispetto alla finalità politica della critica, il mero fatto che esistessero altri membri dell'Associazione della quale si discute non priva di significato la posizione della Regione autonoma e, in ogni caso, non incide sull'interesse pubblico che ha sorretto l'intervento.

Così come, rispetto all'inopportunità dell'incarico, l'eventuale estinzione del reato sarebbe stata del tutto irrilevante, poiché la critica si correla al disvalore del fatto in sé e non ai suoi effetti penali in senso tecnico.

Il cenno finale dell'articolazione del primo motivo che riguarda il capo di imputazione 1) al fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto estraneo al dibattito politico è del tutto fuori fuoco.

Innanzi tutto, là critica politica, anche in una accezione ristretta, identifica l'espressione di opinioni che hanno riguardo a fatti concernenti il governo della cosa pubblica e non è circoscritta ai soli casi nei quali il destinatario dell'offesa sia un avversario politico specificamente indicato.

L'esempio del presente procedimento ne è la riprova evidente, dal momento che la denuncia si concentra sugli effetti di quella che è stata ritenuta una reiterata condotta di cattiva gestione degli interessi pubblici.

Ma, in ogni caso, la specificità della critica politica si apprezza non tanto per uno statuto autonomo del bilanciamento - sempre imposto dalla contestazione del reato di diffamazione-, quanto dai tratti peculiari di siffatto bilanciamento, sul piano della verifica dell'interesse pubblico o della continenza delle espressioni.

E, tuttavia, fuori questione, nel caso di specie, quest'ultimo tema (non oggetto di critiche specifiche): pertanto, rilevata la logicità della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla correlazione tra fatto storico e giudizio espresso rispetto a questione di obiettivo interesse pubblico, la doglianza che si esamina rimane priva di qualunque specificità.

1.3. Infondata, nel suo complesso, è anche la seconda articolazione del primo motivo, che concerne il reato di cui al capo 2).

Del tutto fuori centro è la critica che investe il fine della denuncia, chiaramente e razionalmente colto dalla sentenza impugnata nel fatto che il Ferrero si doleva della scelta dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bard di non comunicare e documentare ad un consigliere regionale le spese sostenute.

Il riferimento alla condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (autore del parere legale che si era espresso nel senso di opporsi alla richiesta di accesso), che avrebbe costituito oggetto di una precedente denuncia del Ferrero è certamente inesatto nei suoi dati fattuali (nel senso che non risulta che il Ferrero abbia denunciato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per essere stato «beccato» con 400.000,00 euro nel bagagliaio della macchina né che siffatto comportamento sia mai stato tenuto), ma non rappresenta un dato di rilievo per varie ragioni.

Innanzi tutto, perché il senso dell'affermazione, per quanto emerge dal contenuto dell'intervento, quale sopra letteralmente riportato, è che il parere negativo era stato redatto dallo stesso professionista che aveva querelato il Ferrero per averlo denunciato per l'ausilio fornito all'autore di altro illecito.

Ma, soprattutto, perché, in definitiva, non si assiste, secondo le coordinate sopra ricordate supra sub 1.1., ad una manipolazione dei fatti, rilevante nel senso di incrinare la base della critica, poiché, nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento, al Giunti era stato contestato di essersi intestato, presso un istituto elvetico, una cassetta di sicurezza per consentire il trasferimento della somma di 1.000.000 di euro, sottratta dal sopra ricordato funzionario regionale.

In altri termini, il senso della critica è che proprio l'autore di siffatta condotta, dopo avere ricevuto un incarico dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bard, si era poi espresso contro l'esercizio del diritto di accesso del consigliere regionale.

In questa prospettiva, tanto il cenno al denaro presente nel bagagliaio, quanto l'atecnico riferimento al «favoreggiamento per riciclaggio» non privano di fondamento fattuale la critica espressa.

1.4. La terza articolazione del primo motivo è, del pari, infondata.

Non è in discussione il fatto che il padre dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia stato amministratore della [OSCURATO:PERSONA] di Bard - ossia dell'ente che al secondo ha conferito incarichi professionali - ma - e comunque in epoca precedente al conferimento dell'incarico - di una società correlata - quanto all'attività svolta - all'Associazione e che non ha conferito alcun incarico all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tali dati emergono in termini privi di qualunque equivocità dalla sentenza impugnata, la quale, tuttavia, ancora una volta in termini razionali, ha osservato come la critica fosse sempre incentrata sui criteri opachi di conferimento degli incarichi, legati più a logiche di appartenenza personale e amicale che alla obiettiva verifica del merito e dell'opportunità.

Insomma, rispetto al nucleo centrale della critica, non si assiste ad una alterazione significativa del dato fattuale.

2. Il secondo motivo, per vero, destinato ad essere assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, è comunque infondato.

Esattamente la Corte territoriale ha fatto applicazione del generale principio - espresso con riferimento all'art. 68, comma primo, Cost. - secondo cui l'immunità, essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese extra moenia, quando queste presentano - come, nella specie, una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 02).

D'altra parte, Corte cost. 20/07/2007, n. 301 ha ribadito che l'insindacabilità riconosciuta in favore dei consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, trova diretto ed esclusivo fondamento nell'art. 122, quarto comma, Cost. (tra le altre, sentenze nn. 221 del 2006, 276, 163 e 76 del 2001, e 382 del 1998), fermo restando che l'identità formale degli enunciati di cui agli articoli 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost. non riflette, tuttavia, una compiuta assimilazione tra le Assemblee parlamentari e i Consigli regionali: infatti, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, «le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità», con la conseguenza che l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni non può estendersi alle regioni.

Specularmente, la valutazione del consiglio regionale contraria alla sussistenza del presupposti di insindacabilità non vincola il giudice.

Ciò posto, le dichiarazioni di cui ai capi di imputazione 2) e 3), rese dal Ferrero quando era consigliere regionale costituiscono null'altro che la riproduzione all'esterno del contenuto di interventi svolti in seno al consiglio regionale ed esprimono critiche che, in presenza di una razionale base fattuale, investono la gestione degli enti partecipati dalla Regione. 3 Alla pronuncia di rigetto, consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La richiesta dell'imputato di condanna delle parti civili al pagamento delle spese non può trovare accoglimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori delle parti civili ricorrenti, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, e dell'imputato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, col favore delle spese. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di diffamazione ascrittigli in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del padre di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato. In particolare, i fatti contestati riguardano: a) la pubblicazione sul sito www.valledaostacinquestelle e sulla pagina Facebook del Movimento 5 [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta di un articolo nel quale il Ferrero, in concomitanza con la presentazione di un dossier dal titolo "Castaforte di Bard", sotto il titolo "I figli di & C.: la disoccupazione non esiste" scriveva, tra l'altro: "anche per l'assistenza legale esiste un filo conduttore famigliare: la scelta cade ad esempio sull'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nel 2006 aveva patteggiato la pena di un anno e un mese di reclusione con la condizionale per una vicenda giudiziaria legata a favori post alluvione" (capo 1); b) la pubblicazione sulla pagina Facebook del Movimento 5 [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e sul sito www.alpvda.org nonché la condivisione sulla piattaforma YouTube del video della presentazione dell'interpellanza proposta dallo stesso Ferrero durante la seduta del consiglio regionale del 23 ottobre 2013 e dei relativi commenti, con la quale ci si doleva di non avere ottenuto copia delle fatture relative alle spese sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bard e si sottolineava che il rifiuto fosse stato espresso da una lettera dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo "guarda un po' le coincidenze, lo stesso che ci ha querelato due mesi fa perché, presentando un dossier denuncia sul Forte di Bard, avevamo detto che lo avevano beccato con quattrocentomila euro nel bagagliaio della macchina e condannato per favoreggiamento in riciclaggio per questioni di mazzette" (capo 2); c) la pubblicazione sulla pagina Facebook del Movimento 5 [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e sul sito www.alpvda.org nonché la condivisione sulla piattaforma YouTube del video dell'intervento del medesimo Ferrero, in occasione della sessione straordinaria del consiglio regionale della Valle d'Aosta, nel quale, in relazione alla richiesta di valutare la sussistenza di una causa di insindacabilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie da [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato: "ho fatto il nome di quest'avvocato, perché ha ottenuto dei lavori da parte di una società partecipata all'epoca in cui padre era amministratore delegato di questa società..." (capo 3). 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al riconoscimento, in favore dell'imputato, del diritto di critica politica. Con riguardo al reato di cui al capo 1), si osserva: a) che la finalità attribuita al Ferrero di denunciare le modalità selettive per il conferimento di incarichi professionali era stata argomentata dalla Corte territoriale, sottolineando come la pubblicazione della quale si tratta contenesse il riferimento ad incarichi anche ad altri destinatari, ai quali, tuttavia, il Ferrero non aveva riservato alcun commento; b) che, d'altra parte, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non appartiene ad alcuna delle strutture regionali o partecipate della Regione; c) che erroneamente era stato ritenuto sussistente il requisito della verità, dal momento che la sentenza di applicazione della pena che aveva riguardato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a risalire al 2006, con conseguente estinzione del reato alla data di commissione della diffamazione, aveva ad oggetto un reato di favoreggiamento e non di riciclaggio; c) che l'[OSCURATO:PERSONA] di Bard, lungi dal poter essere considerata espressione della maggioranza, non poteva essere ritenuta un avversario politico del Ferrero, in quanto partecipata anche da soggetti privati, terzi rispetto alla contesa politica. Con riguardo al reato di cui al capo 2), si deduce: a) che quanto dichiarato dal Ferrero non aveva a che fare con le modalità di conferimento degli incarichi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bard ma con la mancata consegna dei documenti che il primo aveva richiesto; b) che priva di qualunque aggancio alla realtà era la circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato fermato con 400.000,00 euro nel bagagliaio della propria autovettura e che egli avesse mai esportato somme di denaro. Con riguardo al reato di cui al capo 3), si osserva: a) che l'occasione in cui l'imputato aveva reso le dichiarazioni indicate nel capo di imputazione riguardava l'invocata richiesta di sussistenza di una causa di insindacabilità delle opinioni espresse e non le modalità di conferimento degli incarichi nei soggetti partecipati dalla regione; b) che, in ogni caso, non risultavano conferiti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] incarichi ulteriori rispetto ai due documentati e mai attribuitigli da soggetti collettivi nei quali il padre avesse assunto alcun ruolo; c) che non esisteva una relazione di stretta connessione tra l'[OSCURATO:PERSONA] di Bard - che tali incarichi aveva conferito - e la [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il padre dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore delegato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza, in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3), della causa di insindacabilità di cui all'art. 122 Cost. Si rileva che la prerogativa dell'irresponsabilità per le opinioni espresse non sarebbe applicabile ai consiglieri regionali e che, in ogni caso, l'insindacabilità non legittima la divulgazione di fatti offensivi manifestamente falsi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memorie nell'interesse dei ricorrenti e dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. 5, n. 25759 del 28/04/2022, Pillon, n.m.), in tema di esercizio del diritto di critica, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vanno individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni che fondano l'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01). Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità del riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica (corsivo di chi scrive) che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica». La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c. Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Sia nella prospettiva interna che in quella sovranazionale la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art.' 21 Cost. come pure dall'art. 10 della Convenzione. In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica. 1.2. Ciò posto in linea generale, si osserva, esaminando le critiche sopra riassunte nell'ordine nel quale sono state prospettate, che la finalità di denuncia delle modalità di individuazione degli incarichi dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bard è stata logicamente ricostruita dalla sentenza impugnata innanzi tutto - e il profilo sarebbe assorbente - attraverso un puntuale esame del contenuto dell'articolo che ha riguardo ad [OSCURATO:PERSONA], mentre il riferimento ad incarichi nei confronti di terzi soggetti - valorizzato dalla sentenza impugnata per sottolineare l'assenza di un attacco personale nei confronti della parte civile - rappresenta l'oggetto di una considerazione aggiuntiva che pure è anch'essa assistita dal crisma della razionalità. Non è affatto esatto quanto si sostiene in ricorso, ossia che le altre vicende descritte nell'articolo non sarebbero corredate da alcun commento, posto che, a tacer d'altro, nel quadro di una denuncia concernente l'adozione di criteri estranei al merito professionale, è proprio l'indicazione di legami parentali o amicali o, ancora, di aspetti di palese inopportunità (come appunto nel caso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) a documentare, nella prospettiva del Ferrero, la critica relativa all'assenza di parametri orientati alla valutazione delle capacità del destinatario. Nel quadro di tale denuncia, il fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non appartenga ad alcuna struttura regionale o ad alcuna partecipata della regione Val d'Aosta, è profilo di nessun rilievo, poiché, come logicamente osservato dalla sentenza impugnata, il dato di pubblico interesse che ha costituito l'oggetto della critica è rappresentato dal fatto che un'associazione partecipata dalla Regione affidasse incarichi professionali a soggetti coinvolti in procedimenti penali per un reato collegato ad un grave fatto di corruzione (in particolare, il Ferrero aveva patteggiato la pena per il reato di favoreggiamento posto in essere nei confronti di un funzionario regionale che aspirava ad assicurarsi il provento derivatogli da reati di corruzione). Rispetto alla finalità politica della critica, il mero fatto che esistessero altri membri dell'Associazione della quale si discute non priva di significato la posizione della Regione autonoma e, in ogni caso, non incide sull'interesse pubblico che ha sorretto l'intervento. Così come, rispetto all'inopportunità dell'incarico, l'eventuale estinzione del reato sarebbe stata del tutto irrilevante, poiché la critica si correla al disvalore del fatto in sé e non ai suoi effetti penali in senso tecnico. Il cenno finale dell'articolazione del primo motivo che riguarda il capo di imputazione 1) al fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto estraneo al dibattito politico è del tutto fuori fuoco. Innanzi tutto, là critica politica, anche in una accezione ristretta, identifica l'espressione di opinioni che hanno riguardo a fatti concernenti il governo della cosa pubblica e non è circoscritta ai soli casi nei quali il destinatario dell'offesa sia un avversario politico specificamente indicato. L'esempio del presente procedimento ne è la riprova evidente, dal momento che la denuncia si concentra sugli effetti di quella che è stata ritenuta una reiterata condotta di cattiva gestione degli interessi pubblici. Ma, in ogni caso, la specificità della critica politica si apprezza non tanto per uno statuto autonomo del bilanciamento - sempre imposto dalla contestazione del reato di diffamazione-, quanto dai tratti peculiari di siffatto bilanciamento, sul piano della verifica dell'interesse pubblico o della continenza delle espressioni. E, tuttavia, fuori questione, nel caso di specie, quest'ultimo tema (non oggetto di critiche specifiche): pertanto, rilevata la logicità della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla correlazione tra fatto storico e giudizio espresso rispetto a questione di obiettivo interesse pubblico, la doglianza che si esamina rimane priva di qualunque specificità. 1.3. Infondata, nel suo complesso, è anche la seconda articolazione del primo motivo, che concerne il reato di cui al capo 2). Del tutto fuori centro è la critica che investe il fine della denuncia, chiaramente e razionalmente colto dalla sentenza impugnata nel fatto che il Ferrero si doleva della scelta dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bard di non comunicare e documentare ad un consigliere regionale le spese sostenute. Il riferimento alla condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (autore del parere legale che si era espresso nel senso di opporsi alla richiesta di accesso), che avrebbe costituito oggetto di una precedente denuncia del Ferrero è certamente inesatto nei suoi dati fattuali (nel senso che non risulta che il Ferrero abbia denunciato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per essere stato «beccato» con 400.000,00 euro nel bagagliaio della macchina né che siffatto comportamento sia mai stato tenuto), ma non rappresenta un dato di rilievo per varie ragioni. Innanzi tutto, perché il senso dell'affermazione, per quanto emerge dal contenuto dell'intervento, quale sopra letteralmente riportato, è che il parere negativo era stato redatto dallo stesso professionista che aveva querelato il Ferrero per averlo denunciato per l'ausilio fornito all'autore di altro illecito. Ma, soprattutto, perché, in definitiva, non si assiste, secondo le coordinate sopra ricordate supra sub 1.1., ad una manipolazione dei fatti, rilevante nel senso di incrinare la base della critica, poiché, nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento, al Giunti era stato contestato di essersi intestato, presso un istituto elvetico, una cassetta di sicurezza per consentire il trasferimento della somma di 1.000.000 di euro, sottratta dal sopra ricordato funzionario regionale. In altri termini, il senso della critica è che proprio l'autore di siffatta condotta, dopo avere ricevuto un incarico dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bard, si era poi espresso contro l'esercizio del diritto di accesso del consigliere regionale. In questa prospettiva, tanto il cenno al denaro presente nel bagagliaio, quanto l'atecnico riferimento al «favoreggiamento per riciclaggio» non privano di fondamento fattuale la critica espressa. 1.4. La terza articolazione del primo motivo è, del pari, infondata. Non è in discussione il fatto che il padre dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia stato amministratore della [OSCURATO:PERSONA] di Bard - ossia dell'ente che al secondo ha conferito incarichi professionali - ma - e comunque in epoca precedente al conferimento dell'incarico - di una società correlata - quanto all'attività svolta - all'Associazione e che non ha conferito alcun incarico all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali dati emergono in termini privi di qualunque equivocità dalla sentenza impugnata, la quale, tuttavia, ancora una volta in termini razionali, ha osservato come la critica fosse sempre incentrata sui criteri opachi di conferimento degli incarichi, legati più a logiche di appartenenza personale e amicale che alla obiettiva verifica del merito e dell'opportunità. Insomma, rispetto al nucleo centrale della critica, non si assiste ad una alterazione significativa del dato fattuale. 2. Il secondo motivo, per vero, destinato ad essere assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, è comunque infondato. Esattamente la Corte territoriale ha fatto applicazione del generale principio - espresso con riferimento all'art. 68, comma primo, Cost. - secondo cui l'immunità, essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese extra moenia, quando queste presentano - come, nella specie, una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 02). D'altra parte, Corte cost. 20/07/2007, n. 301 ha ribadito che l'insindacabilità riconosciuta in favore dei consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, trova diretto ed esclusivo fondamento nell'art. 122, quarto comma, Cost. (tra le altre, sentenze nn. 221 del 2006, 276, 163 e 76 del 2001, e 382 del 1998), fermo restando che l'identità formale degli enunciati di cui agli articoli 68, primo comma, e 122, quarto comma, Cost. non riflette, tuttavia, una compiuta assimilazione tra le Assemblee parlamentari e i Consigli regionali: infatti, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, «le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità», con la conseguenza che l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni non può estendersi alle regioni. Specularmente, la valutazione del consiglio regionale contraria alla sussistenza del presupposti di insindacabilità non vincola il giudice. Ciò posto, le dichiarazioni di cui ai capi di imputazione 2) e 3), rese dal Ferrero quando era consigliere regionale costituiscono null'altro che la riproduzione all'esterno del contenuto di interventi svolti in seno al consiglio regionale ed esprimono critiche che, in presenza di una razionale base fattuale, investono la gestione degli enti partecipati dalla Regione. 3 Alla pronuncia di rigetto, consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La richiesta dell'imputato di condanna delle parti civili al pagamento delle spese non può trovare accoglimento
Sentenza Cassazione n. 36181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris