CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 32312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11243/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrentee controricorrente incidentale- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 97/2024 , depositata il 19/03/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale ma condizionato (nella denegata ipotesi di ammissibilità del ricorso principale); Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, senza pronuncia ex art.96 c.p.c. trattandosi di decreto di estinzione (e non di pronuncia in sede di opposizione ex art.380 bis c.p.c.); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente D’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor