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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2020

Cassazione n. 04486/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6852 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Calabria n. 2304/01/2020, depositata in data 6 ottobre 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 807/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n.

TD5030100338/2014 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Crotone - a seguito di segnalazione della G.d.F. di Pistoia, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa - aveva contestato, per il 2009, l'indebita detrazione, ai fini Iva, in relazione a fatture che si assumevano parzialmente inesistenti emesse da Artigianfer s.r.l. ( "-'7 afferentiafferenti alla fornitura per la costruzione di due serre; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della medesima legge.

P.Q.

M. La Corte sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 22 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6852 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Calabria n. 2304/01/2020, depositata in data 6 ottobre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 807/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TD5030100338/2014 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Crotone - a seguito di segnalazione della G.d.F. di Pistoia, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa - aveva contestato, per il 2009, l'indebita detrazione, ai fini Iva, in relazione a fatture che si assumevano parzialmente inesistenti emesse da Artigianfer s.r.l. ( "-'7 afferentiafferenti alla fornitura per la costruzione di due serre; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della medesima legge. P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 novemb
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