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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18981/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (u-45/RG.35523 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso, affidato a quattro motivi, con cui si contesa l'a n della responsabilità e il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché generico e fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta; i primi due motivi- con cui si contesta la configurabilità dei reati di resistenza e di lesione personale sotto il profilo del dolo e del nesso di causalità - sono generici e non tengono conto delle argomentazioni svolte dai Giudici del merito (doppia conforme) quanto alla puntuale ricostruzione fattuale della vicenda, da cui traspare chiaramente l'obiettivo della reazione violenta del [OSCURATO:PERSONA] che per sfuggire all'attività di controllo dei militi si dava alla fuga e, una volta raggiunto, si scagliava con violenza contro gli operanti, cagionando al Brigadiere dei C.C.

Demitri le lesioni refertate in atti; il terzo motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatorio è anch'esso generico posto che i Giudici del merito hanno, succintamente ma in maniera congrua, motivato le valutazioni operate in parte qua.

Si rammenti che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato e presuppone l'esistenza di elementi positivamente valutabili, di guisa che è la concessione e non il diniego a dovere essere oggetto di specifica motivazione; il quarto motivo inerente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione non è stato dedotto con l'atto di appello e, pertanto, non può essere proposto per la prima volta con il presente ricorso; all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (u-45/RG.35523 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso, affidato a quattro motivi, con cui si contesa l'a n della responsabilità e il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché generico e fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta; i primi due motivi- con cui si contesta la configurabilità dei reati di resistenza e di lesione personale sotto il profilo del dolo e del nesso di causalità - sono generici e non tengono conto delle argomentazioni svolte dai Giudici del merito (doppia conforme) quanto alla puntuale ricostruzione fattuale della vicenda, da cui traspare chiaramente l'obiettivo della reazione violenta del [OSCURATO:PERSONA] che per sfuggire all'attività di controllo dei militi si dava alla fuga e, una volta raggiunto, si scagliava con violenza contro gli operanti, cagionando al Brigadiere dei C.C. Demitri le lesioni refertate in atti; il terzo motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatorio è anch'esso generico posto che i Giudici del merito hanno, succintamente ma in maniera congrua, motivato le valutazioni operate in parte qua. Si rammenti che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato e presuppone l'esistenza di elementi positivamente valutabili, di guisa che è la concessione e non il diniego a dovere essere oggetto di specifica motivazione; il quarto motivo inerente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione non è stato dedotto con l'atto di appello e, pertanto, non può essere proposto per la prima volta con il presente ricorso; all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18981/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris