CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente e controricorrente incidentaleCONTROAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza n. 1335/2021 della Commissione tributaria regionaledella Toscana, depositata il 17.11.2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che con avviso d’accertamento,notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno d’imposta 2012alla [OSCURATO:PERSONA] -oltre che alla [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di ImerajRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 8626 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026Benjamin, quale titolare di un centro trasmissione dati (CTD) in Siena,operante per conto della società bookmaker ora ricorrente-l’Amministrazione recuperò a tassazione l’imposta afferente le scommesse aquota fissa, concluse dai giocatori italiani con il bookmaker [OSCURATO:PERSONA] MaltaLimited. La pretesa erariale era stata rivolta nei confronti di entrambi, atitolo di soggetti obbligati in solido.Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale dipropose appello dinanzi alla Commissione tributaria Regionale della Toscana,che con la pronuncia ora al vaglio della Corte accolse le ragioni della societàlimitatamente al profilo sanzionatorio, rigettando tutte le altre doglianze.La società ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione,affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane concontroricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solomotivo.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, va disattesa l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] di trattazionedella causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi di decisioniaventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8093).Invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nellagiurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) e non è nemmenoinedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti sia dallaCorte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) sia da quellaunionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa, peraltro, allaStanleybet [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta del procedimentocamerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazioneRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 8636 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. 20 novembre 2020, n.26480.Pregiudizialmente la società ha denunciato la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione diparità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge distabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) cpcHa inoltre proposto la sollevazione d’ufficio di rinvio per interpretazionepregiudiziale, ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art.104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinatodisposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello statutodella Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.Ciò al fine di prospettare, sulla falsariga di difese analoghe predispostedalla società in numerose controversie giunte sino a questa Corte, e dopoaver illustrato in circa quaranta pagine le questioni pregiudiziali che ladisciplina in materia involge, con violazione dei principi unionali invocati, lasospensione del giudizio, con nuovo rinvio interpretativo ai sensi dell’art.267, terzo comma, TFUE ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg.Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l’art. 104 del predettoregolamento, e dell’art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia.La suddetta sollecitazione va disattesa.Come già evidenziato da questo consesso, secondo un iterargomentativo che questo Collegio condivide e che conferma, si osserva chele imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata. I giochid'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle normeconcernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del Trattatosul funzionamento dell’Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, incausa C-788/18, punto 17). Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo conposte in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi ditutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesaeccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordineRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 8646 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale attia giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi.Per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale dellanormativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare,alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessiin questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C-42/07; CorteGiust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47). Il legislatorenazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma64, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali sicolloca «(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minoridi età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazionidella criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando baseimponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore». La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Statomembro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare ilproprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri,al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo eserciziodella rispettiva competenza fiscale (CGUE, 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: CGUE, 1 dicembre 2011, in causa C-253/09,punto 83).In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio dellagiurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogoin cui essi sono stabiliti (CGUE, 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolareo rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nelloStato membro interessato». Anzi, come la Corte Costituzionale hasottolineato (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27), a seguire la tesiprospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: lascelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtàRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 8656 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzioneper gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebberoper essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessariaconcessione (...)».Neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza.Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generaleche la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare,ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito inun altro Stato membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che «(…)la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi siaeffettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude col punto 24,«(...) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività allestesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizionediscriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativanazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale».Quanto al centro di trasmissione dei dati, il punto 26 si limita a ribadireche il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allostesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che ilcentro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario rispondedell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, 1, lett. b, della Legge 13dicembre 2010 n. 220. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che lasituazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco perconto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centrotrasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede inaltro Stato membro. La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversitàdella situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto cheraccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero. Nel settore deigiochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce«(...) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attiviin questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per finicriminali o fraudolenti» (CGUE, 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto66, richiamata da CGUE, 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); eRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 8 66 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanziindicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di quil'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati,di qualsiasi restrizione discriminatoria. Se ne è concluso, infatti, che«l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta aduna normativa di uno Stato che assoggetti ad imposta sulle scommesse iCentri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e invia eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatorie dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse».Peraltro, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi allaCorte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono inuna critica della sentenza resa nella causa C-788/18 (CGUE, 26 febbraio2020, in causa C-788/18), rivelandosi sterile per le ragioni esplicate, e, peraltro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciutonella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delletramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come lo stesso giudiceunionale ha sottolineato, essa, «(...) pur avendo constatato l'incompatibilitàcon il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate perl'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochid'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attivitàconnesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite deiCTD in quanto tale» (CGUE, 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto67).In definitiva mancano le ragioni per disporre il sollecitato rinviopregiudiziale.In via preliminare la società ha lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., in merito all’illegittimità dell’avvisod’accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancata traduzionedell’atto impositivo in lingua inglese.La questione è priva di pregio.RGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 8676 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivodebba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi,invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorionazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto. Sarebbe statoonere del contribuente provare di non essere nelle condizioni di conoscere ilcontenuto dell'atto. Ciò richiede che il destinatario dell’atto versi in condizionitali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non poter ovviarealla circostanza che l'atto impositivo non fosse stato tradotto nella proprialingua di origine. Di tale condizione non vi è traccia.D’altronde questa Corte (Cass., 9144/2021, n. 9144; n. 35580/2022;7540/2024; 3052/2025; 9891/2026) ha escluso che la mancata traduzionenella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesadel bookmaker straniero, in quanto lo stesso, anche se soggetto nonresidente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo inconcreto fatto valere nei gradi del merito le proprie articolate difesecontestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato, di avereavuto piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato.Nel merito, con il primo motivo la società ha censurato la sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.lgs. n. 504/1998, comeinterpretato dall’art. 1, comma 66, lett. B9, l. n. 220/210, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in merito al presupposto soggettivodell’imposta.Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, lett. B), L. 288/1998, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., inerente al presupposto territoriale dell’imposta.Con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degliartt. 49 e 56 TFUE, nonché dei principi del diritto dell’Unione sulla parità ditrattamento e non discriminazione, nonché del principio del legittimoaffidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, legge di Stabilità 2011, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.I motivi, che possono avere una trattazione unitaria, perché relativi alladenuncia dei limiti e delle plurime violazioni in cui sarebbe incorso l’erarioRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12487 3/2022Numero sezionale 8669/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026con le pretese fiscali portate dall’atto impugnato e relative all’imposta unicasulle scommesse, sono tutti infondati.Come già chiarito e ribadito nei numerosi giudizi portati al vaglio diquesta Corte, in cui è stata prevalentemente parte la società oggi ricorrente,(ex multis, Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148,9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; 12 aprile 2021, nn. 9516,9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; 14 aprile 2021, nn. 9728,9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; 21 aprile 2021, nn. 10472 e10473; Cass. sez. 6-5, n. 29366 del 2022), le questioni sono state oggettodi approfondito esame.Sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, frutto del percorsoevolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n.496), fu pensato in relazione alle attività di gioco.Nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno1951, con riguardo all’istituzione dell’imposta unica, si leggeva, quanto aigiochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi «(...) debbono allo Stato, perl'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa dilotteria (...)». Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlatoalla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, ilservizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodottoche è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sottoforma di servizio. Tale carattere permea l'intera disciplina dei tributi suigiochi.Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l'art. 39, comma 13,primo periodo, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che «Agliapparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delleleggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erarialeunico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate», ancorava ilpresupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni peril gioco lecito [«agli apparecchi (...) si applica un prelievo»].RGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12497 3/2022Numero sezionale 8669/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026Questa connotazione era stata rilevata anche dalla sentenza depositatadalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale avevasottolineato il parallelismo con «l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 deld.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.»,norma che, come modificata dall'art. 1 del d.l.vo 26 febbraio 1999 n. 60,prevedeva che: «Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e lealtre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che sisvolgono nel territorio dello Stato».Tale disposizione, adoperando la parola «svolgono», aveva un diretto edevidente riferimento al concreto esercizio del gioco. Analogamente, inmateria di IVA, dove l'art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e,dunque, sulla prestazione del servizio del gioco. È chiara, d'altra parte, laratio di una simile impostazione: lo Stato ha interesse, sia fiscale cheextrafiscale, a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio- ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque,esse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento.Le richiamate ragioni di ordine storico e sistematico caratterizzano ilquadro normativo di riferimento, che è così articolato: - conformementeall'art. 1 del d.l.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma2, della l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsipronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento,anche se svolto all'estero; l'art. 3 del medesimo d.l.vo 23 dicembre 1998 n.504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: «Soggetti passivi dell'impostaunica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsipronostici e le scommesse»; - a norma dell'art. 1, comma 66, della l. 13dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovutaancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga inassenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dalministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma deimonopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel sensoche soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso diRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 18606 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e dellefinanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce conqualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ancheubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Sel'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del qualel'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta edelle relative sanzioni».L’art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamentodelle somme dovute a titolo di imposta unica. Ai sensi dell'art. 1, comma644, lett. g), della l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «sudi un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento».Il quadro normativo è stato sottoposto all'esame della CorteCostituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamenteesaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col dirittounionale. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ambito soggettivodell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art.3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alladisposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesserivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori delsistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1,comma 66, della l. 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito chel'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori delsistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorieoperanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi diconcessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni.A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del«gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore perconto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti,RGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 18616 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi esecondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione.In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipidirettamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolgecomunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di localiidonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione albookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e deltrasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincitesecondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributarisono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non giàdipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte,la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, chesono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e ilraccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass.,15731/2015). La stessa giurisprudenza penale (Cass., 25439/2020)evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla retedistributiva del bookmaker, consistente nella «(...) raccolta e trasmissionedelle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emessedal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e dipagamento delle eventuali vincite – (...)».Ne deriva che, prosegue la Corte costituzionale, quanto al ricevitore,l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischioimprenditoriale. Né la scelta di assoggettare all'imposta i titolari dellericevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principiodi capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare dellaricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da uncontratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoriaper il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negozialedelle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire ilRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 112427 3/2022Numero sezionale 8669/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge,pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poichéredistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunqueconcorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presuppostoimpositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a talerealizzazione.Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e dell’art. 1,comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte incui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, sianoassoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse lericevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodonon si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entitàdelle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice delle leggi ha anchechiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e inconsiderazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b),della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche airapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Neconsegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondonole ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in basealla combinazione degli art. 3 del d.l.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale.A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011.L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata«in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53 Cost.,«giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si eragià cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilotributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque,della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della giàRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 18636 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in dataantecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria delbookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stessenon erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura dellecommissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del caricotributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta,sui bookmakers. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non èstata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011»; quindi, non soltanto pergli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore dellanorma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in dataantecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma.In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisceparametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto diinteressi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che perquelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendoconto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolaridelle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione,rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire ilcarico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. Inquesto ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anchequando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano statioggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della Legge 13dicembre 2010 n. 220, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodod'imposta del 2012 e che viene in rilievo soltanto la posizione del bookmaker,le complessive censure sono infondate. Peraltro, non può seguirsi la lineadifensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmakerprivo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010,sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendoRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 112 47 3/2022Numero sezionale 8669/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria,correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker.Sempre la Corte Costituzionale ha infatti chiarito che entrambi i soggetti(la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi esecondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione,svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronunciadi incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della normainterpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata invigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno laresponsabilità del bookmaker privo di concessione.Ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione delcontratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di serviziconsistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nellaraccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascunoscommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentatadalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono(tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021).Per completezza, e per rispondere alle osservazioni della difesa dellaricorrente che invoca la giurisprudenza penale a suo favore, è vero che lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020),esaminando la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4,comma 4 bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401, ha escluso la sussistenzadel reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker era stato«illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...)e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possonoessere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, l. n. 401 del 1989, dovendosidisapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativadell'Unione Europea».Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dallaricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito delladisciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione delpresupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art.RGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 112457 3/2022Numero sezionale 8669/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/20261, comma 66, l. n. 220 del 2010, il quale dispone che: «Ferma restandol'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazionie concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e dellescommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nelcaso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoliabilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica suiconcorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché laraccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovveroin caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economiae delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b)l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nelsenso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o incaso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia edelle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestiscecon qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ancheubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Sel'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del qualel'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta edelle relative sanzioni».In ordine, poi, all'asserita violazione del principio dell'affidamento,prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizioneinterpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto,"improvvisamente e imprevedibilmente", la responsabilità delle ricevitoriedei "bookmaker" privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilitàdella censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine allaquale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è giàespressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portatainnovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del"bookmaker" estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto indiscussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essereconsiderato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata invigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcunaRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 18 66 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026violazione del principio del legittimo affidamento. Quanto agli ulteriori profilidella censura, che riguardano le prospettate frizioni col diritto unionale,l'infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale già richiamata.Nella specie, sulla scorta della decisione della Corte Costituzionale, ilgiudice di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principienunciati, avendo ritenuto l’assoggettamento ad imposta unica sullescommesse per l’anno 2012 in via solidale del bookmaker avente sedeall’estero e privo di titolo concessorio.Con il quarto motivo la società si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con esso si prospetta la violazione dellainvocata Direttiva.Il motivo è infondato trattandosi di questione risolta pacificamente daquesta Corte.Va infatti osservato che il tributo che qui rileva è differente da unaimposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamenteoperazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; nontiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema ilmeccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importoscommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degliacquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste inessere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimenteha sul punto, la chiara risposta del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sentenza 24ottobre 2013, in causa C-440/2012, Metropol SpielsdttenUnternehmergesellschaft) secondo la quale "in forza della direttiva IVA, art.401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro dimantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) equalsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sulvolume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, ache gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modocumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sulvolume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt,73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, laRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 112477 3/2022Numero sezionale 8669/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401,relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinatodisposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essereinterpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo specialenazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo,a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'impostasul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. 1, paragrafo2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essereinterpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassinazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo conpossibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopoche è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato comebase imponibile.Alla luce delle suesposte considerazioni, anche in questo caso nonricorrono gli estremi per l’accoglimento della richiesta di rinvio pregiudizialealla Commissione di Giustizia ex art 267 TFUE (in ordine alla non necessitàdel rinvio pregiudiziale, cfr. ex multis, Cass., n. 7481/2022; n. 7540/2024).In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.L’Agenzia delle dogane ha spiegato ricorso incidentale, affidato adun’unica ragione di censura della sentenza, per violazione e falsaapplicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché dell’art.10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.L’Ufficio si duole della pronuncia laddove il giudice d’appello ha accoltole ragioni della contribuente con riguardo alle sanzioni, sebbene in relazioneall’annualità del 2012 non fosse configurabile alcuna situazione di incertezzanormativa.Il motivo è fondatoNon è applicabile l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezzasulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali ci siriferisce nel caso in esame, trattandosi di periodo (annualità 2012)successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220/10, la quale haappunto superato ogni incertezza afferente al periodo antecedente. InRGN 12473/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12473/2022Numero sezionale 18686 9/2025Numero di raccolta generale 23088/2026Data pubblicazione 13/07/2026proposito va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato lanorma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare ilrapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativaper l’annualità in considerazione (cfr. Cass., n. 35583/2022; n. 17083/2022;n. 21940/2024).Il ricorso va dunque accolto e la sentenza sul punto va cassata. Poichétuttavia la causa non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, essa puòessere decisa anche nel merito, con il rigetto integrale dell’originario ricorsoproposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivoquanto al giudizio di legittimità. Vanno compensate quanto ai gradi di meritocon riguardo al ricorso incidentale. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principale,accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in ragione e per laparte relativa al ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigettaintegralmente il ricorso originario proposto dinanzi alla Commissionetributaria provinciale.Condanna la parte soccombente alla rifusione in favore della Agenziadelle dogane delle spese processuali del giudizio di legittimità, che siliquidano nella misura di € 2.600,00, oltre spese prenotate a debito.Compensa le spese dei gradi di merito relativamente al ricorso incidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 12473/2022Consigliere rel. Federici