CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di mero fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 - 3 quanto alla presenza di svariati passeggeri al momento del fatto; pag. 3 quanto alla potenzialità che le offese siano percepite da terze persone; pag. 3 sulla configurabilità del reato di oltraggio; pag. 4 quanto alla gravità del fatto per la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), nonché irrilevanti (quanto alla remissione della querela dopo la sentenza di appello); e da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4-5 sulle circostanze attenuanti generiche e sulla pena, sulla sospensione condizionata della pena subordinata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersiliaja4vanese [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] N