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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23350/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Asti, pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina e furto aggravato.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale delitto di rapina in luogo di quello di furto con destrezza, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, a pagina 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha sottolineato come la minaccia fosse pacificamente intervenuta durante - e non dopo - la condotta sottrattiva, quando la vittima, resasi conto che gli era stato sfilato il portafogli dallo zaino, ha chiesto all'imputato di restituirglielo e come il timore ingenerato dalla minaccia di subire un'azione violenta, le avesse impedito di opporre resistenza, consentendo ai correi di ultimare l'azione appropriativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Asti, pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina e furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale delitto di rapina in luogo di quello di furto con destrezza, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, a pagina 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha sottolineato come la minaccia fosse pacificamente intervenuta durante - e non dopo - la condotta sottrattiva, quando la vittima, resasi conto che gli era stato sfilato il portafogli dallo zaino, ha chiesto all'imputato di restituirglielo e come il timore ingenerato dalla minaccia di subire un'azione violenta, le avesse impedito di opporre resistenza, consentendo ai correi di ultimare l'azione appropriativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris