CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis cod. pen. e 62 bis cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, paci. 5 della sentenza impugnata sulla reiezione dell'invocata richiesta di applicazione della causa di non punibilità e pag. 6 sul motivato diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 5, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 (t} [OSCURATO:PERSONA]