CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 ottobre 2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., non risulta essere scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, dato che quest'ultima ha confermato la condanna per una fattispecie diversa (ovverosia la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.), risultando dunque privo delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Considerato, inoltre, che il provvedimento impugnato risulta essere corretto sia sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto sia sotto il profilo della motivazione, che è adeguata e completa (cfr. pp. 2 e 3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022