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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la carenza assoluta di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che si tratta di doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché non scandite dalla necessaria critica argomentativa della sentenza impugnata e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il generico ricorso in alcun modo si confronta; Rilevato, con particolare riguardo alla doglianza concernente il rigetto della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, che la giurisprudenza invocata dal ricorrente circa l'applicabilità della stessa ai reati fiscali in cui l'evasione non ecceda il 10% della soglia di rilevanza penale è all'evidenza inapplicabile al caso di specie, essendo la soglia stata superata di circa il 40%; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la carenza assoluta di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che si tratta di doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché non scandite dalla necessaria critica argomentativa della sentenza impugnata e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il generico ricorso in alcun modo si confronta; Rilevato, con particolare riguardo alla doglianza concernente il rigetto della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, che la giurisprudenza invocata dal ricorrente circa l'applicabilità della stessa ai reati fiscali in cui l'evasione non ecceda il 10% della soglia di rilevanza penale è all'evidenza inapplicabile al caso di specie, essendo la soglia stata superata di circa il 40%; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novemb
Sentenza Cassazione n. 07051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris