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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:172
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996A0109 - IT Avis juridique important | 61996A0109 Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 16 luglio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Dipendenti - Agenti ausiliari - Interpreti ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] europeo - Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria. - [OSCURATO:PERSONA]109/96. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02785 pagina IA-00397 pagina II-01135 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Dipendenti - Regime applicabile agli altri agenti - Agenti ausiliari - Interpreti ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] europeo - Assoggettamento all'imposta comunitaria - Legittimità [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 52, lett. b), e 78; regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, art. 2] [OSCURATO:PERSONA]. 78 del regime applicabile agli altri agenti consente al [OSCURATO:PERSONA], in deroga alle disposizioni del titolo III del detto regime, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione.

Tale disposizione è pertanto diretta a permettere all'istituzione interessata di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di risorse umane supplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti.

Ne discende che il limite temporale fissato dall'art. 52, lett. b), del detto regime all'assunzione degli agenti ausiliari è, per definizione, del tutto irrilevante nei confronti di tali agenti supplementari, poiché il carattere ripetitivo e la durata limitata dei loro successivi contratti partecipano, al contrario, della nozione di assunzione, nel significato attribuitole dall'art. 78 del detto regime.

Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] non eccede i limiti della deroga prevista dall'art. 78 del detto regime, adottando, ai sensi di tale disposizione, la regolamentazione interna applicabile agli interpreti di sessione, in quanto rientrano in tale regolamentazione soltanto gli interpreti indipendenti assunti per fornire i loro servizi al [OSCURATO:PERSONA], a orario ridotto, in occasione delle sue sedute plenarie, delle riunioni delle commissioni e di altri organi parlamentari.

Alla luce di quanto precede, l'assunzione di un interprete in quanto agente ai sensi dell'art. 78 del regime gli conferisce necessariamente lo status di agente ausiliario ai sensi del titolo III del regime.

Poiché gli agenti ausiliari sono, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, soggetti all'imposta comunitaria, il [OSCURATO:PERSONA] non contravviene a tale disposizione quando effettua, in forza della propria regolamentazione interna, le trattenute dell'imposta comunitaria sulle retribuzioni di un agente siffatto. [OSCURATO:PERSONA] causa T-109/96, [OSCURATO:PERSONA], interprete di conferenza residente a Heidelberg (Germania), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Couteaux, del foro di Strasburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, e dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto il rimborso dell'imposta comunitaria trattenuta su due retribuzioni versate alla ricorrente,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(Terza Sezione ampliata), composto dalla signora

V. Tiili, presidente, e dai signori C.P.

Briët, K. Lenaerts, A. Potocki, J.D.

Cooke, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Sfondo normativo della controversia 1 A tenore dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle [OSCURATO:PERSONA] europee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Trattato di fusione»), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: il «RAA»). 2 Ai termini dell'art. 13 del Protocollo sui privilegi ed immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Protocollo»): «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle [OSCURATO:PERSONA]». 3 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, il RAA, entrato in vigore il 5 marzo 1968, come definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), si applica ad ogni agente assunto con contratto dalle [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 3 del RAA, è considerato agente ausiliario l'agente assunto per svolgere funzioni in un'istituzione, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all'art. 52. 4 [OSCURATO:PERSONA]. 52, lett. b), inserito nel titolo III del RAA, relativo agli agenti ausiliari, limita ad un anno al massimo la durata effettiva dell'assunzione di un agente ausiliario, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto. 5 Infine, l'art. 78 del RAA dispone: «In deroga alle disposizioni del presente titolo, gli agenti ausiliari assunti dall'Assemblea parlamentare europea per la durata dei lavori delle sue sessioni, sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione prevista dall'accordo intervenuto tra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (in prosieguo: l'"UEO") per l'assunzione di detto personale.

Le disposizioni di questo accordo, nonché ogni ulteriore modifica di tali disposizioni sono comunicate alle autorità competenti in materia di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore». 6 Gli agenti ausiliari sono soggetti all'imposta comunitaria a norma dell'art. 2, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 56, pag. 8), come modificato successivamente (in prosieguo: il «regolamento n. 260/68»). 7 Con decisione 16 febbraio 1983, l'ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo ha istituito, in forza dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna «relativa agli interpreti di conferenza indipendenti» (in prosieguo: la «regolamentazione interna»), entrata in vigore il 1_ marzo 1983. 8 Nel 1984, il [OSCURATO:PERSONA] è divenuto parte delle convenzioni-quadro quinquennali concluse a partire dal 1970 dalla Commissione con l'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (in prosieguo: l'«AIIC»), al fine di stabilire le condizioni di lavoro ed il regime pecuniario degli interpreti di conferenza free-lance assunti dalla Commissione per conto delle istituzioni comunitarie. 9 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, le convenzioni-quadro si applicano agli interpreti di conferenza free-lance assunti dalla Commissione alle condizioni stabilite nella regolamentazione relativa agli interpreti di conferenza applicabile all'istituzione dove essi effettuano le loro prestazioni.

In pratica tali interpreti sono assunti a breve scadenza, per telefono o telecopia, per una durata abitualmente limitata a qualche giorno.

Il contratto è successivamente formalizzato tramite conferma scritta. 10 Tale atto di conferma rammenta che l'assunzione è disciplinata dalla regolamentazione applicabile nell'ambito dell'istituzione per cui l'interessato effettua le sue prestazioni e che gli interpreti assunti per le necessità del [OSCURATO:PERSONA] dispongono dei rimedi giurisdizionali previsti dal titolo VII dello Statuto, per quanto attiene a qualsiasi controversia relativa alla loro assunzione. 11 [OSCURATO:PERSONA]. 33 prevede che ciascuna istituzione adotta la propria regolamentazione relativa agli interpreti di conferenza free-lance, in conformità della vigente convenzione-quadro. 12 La regolamentazione interna del [OSCURATO:PERSONA] è stata così adattata alla convenzione-quadro quinquennale conclusa il 15 settembre 1994, per il periodo 1_ gennaio 1994-31 dicembre 1998.

Con lettere 31 marzo 1995, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO, allo scopo di ottenere l'accordo richiesto dall'art. 78 del RAA, un progetto di regolamentazione interna, precisando che le nuove disposizioni sarebbero entrate in vigore il 17 aprile 1995, fatte salve osservazioni contrarie dei due destinatari.

Il testo della nuova regolamentazione interna, intitolata «Regolamentazione applicabile agli interpreti ausiliari di sessione», è stato sottoscritto dal segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] il 17 aprile 1995. 13 A tenore dell'art. 1 di tale regolamentazione, rientra in tale testo «[emanato] in forza dell'art. 78 del [RAA], per la durata della sua assunzione, qualsiasi interprete assunto per fornire i suoi servizi al [OSCURATO:PERSONA] europeo, a orario ridotto, in occasione delle sedute plenarie, delle riunioni di commissioni o di altri organi parlamentari». 14 [OSCURATO:PERSONA]. 2 precisa che tali interpreti ausiliari di sessione sono assunti dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, conformemente all'art. 78 del RAA, e dalla Commissione, agente a nome delle [OSCURATO:PERSONA] europee, ai termini dell'art. 1 della vigente convenzione-quadro. 15 [OSCURATO:PERSONA]. 3 prevede segnatamente che, con riserva delle disposizioni enunciate dagli articoli seguenti, l'inquadramento, la retribuzione, l'indennità forfettaria di viaggio, nonché gli adeguamenti delle retribuzioni di cui fruiscono gli interpreti ausiliari di sessione sono stipulati nella convenzione-quadro. 16 [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 dispone che, «in forza dell'art. 78 del [RAA], la retribuzione e l'indennità forfettaria di viaggio previste agli artt. 5 e 7 della [convenzione-quadro] sono soggette, per quanto concerne gli agenti presi in considerazione dalla presente [regolamentazione interna], all'imposta comunitaria istituita dal regolamento n. 260/68 (...) del Consiglio, ai sensi dell'art. 13 del [Protocollo]». 17 Infine, l'art. 8 rinvia alle disposizioni del RAA ed alle altre norme applicabili all'insieme del personale per qualsiasi questione non prevista dalla regolamentazione interna o dalla convenzione-quadro.

Fatti all'origine della controversia 18 Dal 1976 la signora [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di interprete di conferenza sulla base di una serie di contratti di breve durata. 19 Due di tali assunzioni, una dal 6 al 9 novembre 1995, e l'altra dall'11 al 14 dicembre 1995, sono state confermate con lettere del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente del 10 novembre 1995 e dell'8 dicembre successivo. 20 Con lettera 29 febbraio 1996 indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la trattenuta dell'imposta comunitaria operata sulle due retribuzioni in questione, in ragione di 477,61 ECU, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, gli interpreti free-lance non sono soggetti a tale imposta. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla signora [OSCURATO:PERSONA], con lettera 10 giugno 1996, che l'art. 78 del RAA gli consentiva di assumere agenti per brevi periodi, al fine di far fronte alle necessità puntuali di personale supplementare dovute alle attività parlamentari.

Dal momento che l'art. 78 del RAA figura nel titolo III dedicato agli agenti ausiliari, gli agenti assunti sulla base di tale disposizione erano soggetti all'imposta comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, alla stessa stregua degli altri agenti ausiliari.

Procedimento 22 Con atto introduttivo depositato il 17 luglio 1996, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il presente ricorso avverso il diniego di rimborso dell'imposta comunitaria. 23 La causa, inizialmente attribuita alla Terza Sezione, è stata rimessa alla Terza Sezione ampliata, con decisione del Tribunale 4 febbraio 1998, adottata in conformità delle disposizioni degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura. 24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.

Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] a fornirgli talune informazioni. 25 Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 5 maggio 1998.

Conclusioni delle parti 26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso ricevibile; - annullare la decisione di rigetto del reclamo; - ordinare lo sgravio dell'imposta comunitaria ed il suo rimborso alla ricorrente, compresi gli interessi al tasso legale; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - constatare la fondatezza del prelievo dell'imposta comunitaria sulle retribuzioni della ricorrente; - statuire sulle spese, conformemente al suo regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità 28 [OSCURATO:PERSONA] contesta, in primo luogo, l'interesse ad agire della signora [OSCURATO:PERSONA], nel senso ch'essa si limiterebbe ad invocare un conflitto di competenza tributaria tra l'amministrazione tedesca ed il [OSCURATO:PERSONA], senza provare che l'imposta nazionale è stata del pari prelevata sulle sue retribuzioni. 29 La ricorrente obietta che la sua azione è motivata dalla natura incerta della sua condizione tributaria, giacché le autorità della Repubblica federale di Germania, suo paese di residenza, contestano da lungo tempo l'assoggettamento all'imposta comunitaria degli interpreti assunti dal [OSCURATO:PERSONA]. 30 Per il Tribunale è sufficiente rilevare che l'oggetto del ricorso, che consiste nel rimborso dell'imposta comunitaria prelevata, dà luogo manifestamente ad un interesse ad agire a tal fine in capo alla ricorrente. 31 [OSCURATO:PERSONA] adduce, in secondo luogo, la tardività del ricorso, nel senso che la ricorrente avrebbe omesso di contestare le prime trattenute d'imposta effettuate in occasione delle sue precedenti assunzioni ed osserva, in terzo luogo, che l'interessata difficilmente può contestare la sua qualità di agente ausiliario quando si avvale dei rimedi giurisdizionali consentiti dal titolo III del RAA. 32 Occorre esaminare il merito del ricorso prima di statuire sulle due eccezioni d'irricevibilità, dal momento che la valutazione della loro fondatezza dipende dalla soluzione che sarà data alla questione di merito preliminare relativa al punto se la signora [OSCURATO:PERSONA] sia stata legittimamente assunta in qualità di agente ausiliario ai sensi del titolo III del RAA.

Nel merito 33 Con i suoi tre motivi di annullamento, la signora [OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità della regolamentazione interna del [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato l'imposta comunitaria controversa.

Sul primo motivo, concernente la violazione dell'art. 78 del RAA e dell'art. 2 del regolamento n. 260/68 Argomenti delle parti 34 La signora [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non poteva essere legittimamente assoggettata all'imposta comunitaria, non rientrando né nel RAA, né, in ragione delle sue specifiche condizioni di impiego, nelle disposizioni particolari derivanti dall'applicazione dell'art. 78 del RAA. 35 Se è vero che tutte le sue assunzioni sono state di breve durata, esse si sarebbero però frequentemente ripetute di anno in anno dal 1976.

Orbene, la durata effettiva delle funzioni di un agente ausiliario non potrebbe superare in ogni caso un anno. 36 Le disposizioni generali del RAA, contenute negli artt. 1-7, ed il cui oggetto è di definirne la sfera di applicazione ratione personae, non comporterebbero alcuna deroga in merito ad una definizione dell'agente ausiliario che sarebbe propria dell'art. 78 e che implicherebbe una deroga all'art. 52.

Autorizzando una deroga alle disposizioni del titolo III del RAA soltanto in ragione delle condizioni, previste dall'accordo in questione, in materia di assunzione e di retribuzione degli agenti ausiliari assunti dal [OSCURATO:PERSONA] per la durata delle sessioni, l'art. 78 consentirebbe di derogare solo ai capitoli 3, «Condizioni di assunzione», e 5, «Retribuzione e rimborso spese», del titolo III del RAA. 37 [OSCURATO:PERSONA] obietta che, a causa della deroga prevista dall'art. 78 del RAA, l'art. 52 del RAA non sarebbe neppur esso applicabile agli agenti ausiliari di sessione.

Il limite temporale stabilito da tale articolo non avrebbe alcuna rilevanza in quanto la sua applicazione agli agenti ausiliari di sessione equivarrebbe alla soppressione del regime derogatorio di cui all'art. 78, mentre quest'ultimo consentirebbe proprio al [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi degli strumenti legali e pratici per gestire il personale supplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari.

Valutazione del Tribunale 38 Come risulta dagli atti di causa, la signora [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta in qualità di interprete di conferenza, in ragione di una serie di periodi di impiego, ciascuno dei quali limitato a qualche giorno, tramite contatti informali, successivamente regolarizzati da conferme di assunzione. 39 La Corte, pur avendo considerato che gli interpreti supplementari assunti dalla Commissione, sulla base di contratti di breve durata e frequentemente rinnovati di anno in anno, come nel caso della ricorrente, non hanno diritto allo status di agente comunitario ai sensi del RAA, si è tuttavia riservata espressamente di pronunciarsi sulla questione dell'applicazione della regolamentazione interna, adottata dal [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 78 del RAA (sentenza 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punti 22 e 23). 40 Tale articolo consente effettivamente al [OSCURATO:PERSONA], in deroga alle disposizioni del titolo III del RAA, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione.

A tale scopo, la disposizione di cui è causa rinvia alle condizioni di assunzione precedentemente convenute, con riguardo al personale supplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari, fra tre istituzioni od organizzazioni europee specificamente interessate al riguardo. 41 [OSCURATO:PERSONA]. 78 del RAA è pertanto diretto a permettere all'istituzione parlamentare delle [OSCURATO:PERSONA] europee di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di risorse umane supplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti. 42 Ne discende che il limite temporale fissato dall'art. 52, lett. b), del RAA all'assunzione degli agenti ausiliari è, per definizione, del tutto irrilevante nei confronti di tali agenti supplementari, poiché il carattere ripetitivo e la durata limitata dei loro successivi contratti partecipano, al contrario, della nozione di assunzione, nel significato attribuitole dall'art. 78 del RAA. 43 Non risulta pertanto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto i limiti della deroga consentitagli dal Consiglio nell'art. 78 del RAA, adottando, ai sensi di tale disposizione, la regolamentazione interna applicabile agli interpreti di sessione, in quanto rientrano in tale regolamentazione, in forza del suo art. 1, soltanto gli interpreti indipendenti assunti per fornire i loro servizi al [OSCURATO:PERSONA], a orario ridotto, in occasione delle sue sedute plenarie, delle riunioni delle commissioni e di altri organi parlamentari. 44 Di conseguenza, l'assunzione della ricorrente in quanto agente ai sensi dell'art. 78 del RAA le ha necessariamente conferito lo status di agente ausiliario ai sensi del titolo III del RAA. 45 Poiché gli agenti ausiliari sono, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, soggetti all'imposta comunitaria, il [OSCURATO:PERSONA] ha quindi effettuato le controverse trattenute dell'imposta comunitaria, in forza della propria regolamentazione interna, senza contravvenire a tale disposizione. 46 Il primo motivo della ricorrente è pertanto infondato e va respinto.

Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione Argomenti delle parti 47 La ricorrente considera che, in ragione del rinvio operato dall'art. 78 del RAA all'accordo stipulato, prima della pubblicazione del RAA, tra il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'UEO, il titolo III del RAA integra le condizioni specifiche, determinate da tale accordo, relative all'assunzione e alla retribuzione, con esclusione di qualsiasi altro elemento, degli agenti ausiliari di sessione. 48 Qualsiasi cambiamento di condizioni specifiche determinerebbe pertanto, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA.

Orbene, elaborando, sulla base dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna autonoma per gli interpreti ausiliari di sessione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente usurpato la competenza esclusiva che l'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione conferisce al Consiglio per stabilire il RAA. 49 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato di aver presentato la sua regolamentazione interna, prima della sua entrata in vigore, alle altre due parti interessate, per ottenere il loro accordo. 50 In ogni caso, la regolamentazione interna non può essere considerata come l'accordo ex art. 78 del RAA, poiché l'art. 3.1 della stessa, relativo alla retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione, rinvia ad una convenzione-quadro che non si applica al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO. 51 Infine, poiché nessuna delle due parti dell'accordo di cui all'art. 78 del RAA assoggetta i suoi interpreti ad un'imposta sul reddito con trattenuta alla fonte, l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione interna non rientrerebbe nell'oggetto di tale accordo. 52 [OSCURATO:PERSONA] obietta che si è limitato ad emanare, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna applicabile agli interpreti assunti in qualità di agenti ausiliari di sessione, la quale è stata presentata, prima della sua entrata in vigore, perché valesse come accordo, all'esame delle altre due parti interessate.

Valutazione del Tribunale 53 Come risulta dall'esame del primo motivo, la ricorrente non ha diritto di sostenere che qualsiasi cambiamento delle condizioni specifiche applicabili agli agenti ausiliari di sessione determinerebbe, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA.

Il Tribunale rileva, in proposito, che l'art. 78, secondo comma, consente, al contrario, espressamente alle parti dell'accordo in questione di modificarne le disposizioni. 54 Con riguardo alle modalità di adozione della regolamentazione interna in vigore, il Tribunale constata che non emerge dal fascicolo che il Consiglio d'Europa o l'Assemblea dell'UEO abbiano sollevato obiezioni nei confronti del progetto di regolamentazione interna che il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questi ultimi con lettere 31 marzo 1995, allo scopo di ottenerne l'accordo in forza dell'art. 78 del RAA. 55 Quanto alle disposizioni sostanziali della regolamentazione interna così entrata in vigore, il Tribunale rileva che non è stato provato ch'esse abbiano ecceduto i limiti delle condizioni di assunzione e di retribuzione delineate dall'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA. 56 In particolare, come ha sostenuto il [OSCURATO:PERSONA], detto accordo ha ben potuto perseguire l'obiettivo non di ottenere la rigorosa parità delle retribuzioni versate dalle tre parti dell'accordo, ma semplicemente quello di stabilire parametri di retribuzione in funzione delle necessità rispettive di ciascuna di esse. 57 Infine, disponendo che la retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione è soggetta all'imposta comunitaria, in forza dell'art. 78 del RAA, l'art. 4.1 della regolamentazione interna si limita ad attuare, nei confronti degli interessati, l'art. 2, primo trattino, del regolamento n. 260/68. 58 Alla luce di quanto precede, è irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cui l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione interna non rientrerebbe nell'oggetto dell'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA. 59 Ne discende che il secondo motivo va respinto.

Sulla violazione dell'art. 13 del Protocollo 60 La ricorrente sostiene che, siccome gli interpreti di conferenza indipendenti non rientrano nell'ambito di applicazione del RAA, il [OSCURATO:PERSONA] non può assoggettarli all'imposta comunitaria, senza usurpare le competenze attribuite al Consiglio dall'art. 13 del Protocollo. 61 Il Tribunale considera che, poiché gli interpreti di conferenza assunti dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di interpreti ausiliari di sessione vanno considerati come agenti ausiliari ai sensi del titolo III del RAA, il motivo in esame può essere solo disatteso in quanto fondato su una premessa errata. 62 Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto, senza che occorra quindi esaminare la seconda e la terza eccezione d'irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 63 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda.

Tuttavia, a tenore dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra la [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. 64 Con riguardo alla complessità del contesto normativo della presente controversia, va rigettata la domanda presentata dal [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, diretta alla condanna della ricorrente a rimborsargli le spese defatigatorie da essa causate.

Va conseguentemente statuito che, in forza dell'art. 88 del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 65 Il ricorso è respinto. 66 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996A0109 - IT Avis juridique important | 61996A0109 Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 16 luglio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Dipendenti - Agenti ausiliari - Interpreti ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] europeo - Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria. - [OSCURATO:PERSONA]109/96. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02785 pagina IA-00397 pagina II-01135 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Dipendenti - Regime applicabile agli altri agenti - Agenti ausiliari - Interpreti ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] europeo - Assoggettamento all'imposta comunitaria - Legittimità [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 52, lett. b), e 78; regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, art. 2] [OSCURATO:PERSONA]. 78 del regime applicabile agli altri agenti consente al [OSCURATO:PERSONA], in deroga alle disposizioni del titolo III del detto regime, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione. Tale disposizione è pertanto diretta a permettere all'istituzione interessata di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di risorse umane supplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti. Ne discende che il limite temporale fissato dall'art. 52, lett. b), del detto regime all'assunzione degli agenti ausiliari è, per definizione, del tutto irrilevante nei confronti di tali agenti supplementari, poiché il carattere ripetitivo e la durata limitata dei loro successivi contratti partecipano, al contrario, della nozione di assunzione, nel significato attribuitole dall'art. 78 del detto regime. Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] non eccede i limiti della deroga prevista dall'art. 78 del detto regime, adottando, ai sensi di tale disposizione, la regolamentazione interna applicabile agli interpreti di sessione, in quanto rientrano in tale regolamentazione soltanto gli interpreti indipendenti assunti per fornire i loro servizi al [OSCURATO:PERSONA], a orario ridotto, in occasione delle sue sedute plenarie, delle riunioni delle commissioni e di altri organi parlamentari. Alla luce di quanto precede, l'assunzione di un interprete in quanto agente ai sensi dell'art. 78 del regime gli conferisce necessariamente lo status di agente ausiliario ai sensi del titolo III del regime. Poiché gli agenti ausiliari sono, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, soggetti all'imposta comunitaria, il [OSCURATO:PERSONA] non contravviene a tale disposizione quando effettua, in forza della propria regolamentazione interna, le trattenute dell'imposta comunitaria sulle retribuzioni di un agente siffatto. [OSCURATO:PERSONA] causa T-109/96, [OSCURATO:PERSONA], interprete di conferenza residente a Heidelberg (Germania), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Couteaux, del foro di Strasburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, e dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto il rimborso dell'imposta comunitaria trattenuta su due retribuzioni versate alla ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki, J.D. Cooke, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Sfondo normativo della controversia 1 A tenore dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle [OSCURATO:PERSONA] europee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Trattato di fusione»), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: il «RAA»). 2 Ai termini dell'art. 13 del Protocollo sui privilegi ed immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Protocollo»): «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle [OSCURATO:PERSONA]». 3 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, il RAA, entrato in vigore il 5 marzo 1968, come definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), si applica ad ogni agente assunto con contratto dalle [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 3 del RAA, è considerato agente ausiliario l'agente assunto per svolgere funzioni in un'istituzione, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all'art. 52. 4 [OSCURATO:PERSONA]. 52, lett. b), inserito nel titolo III del RAA, relativo agli agenti ausiliari, limita ad un anno al massimo la durata effettiva dell'assunzione di un agente ausiliario, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto. 5 Infine, l'art. 78 del RAA dispone: «In deroga alle disposizioni del presente titolo, gli agenti ausiliari assunti dall'Assemblea parlamentare europea per la durata dei lavori delle sue sessioni, sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione prevista dall'accordo intervenuto tra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (in prosieguo: l'"UEO") per l'assunzione di detto personale. Le disposizioni di questo accordo, nonché ogni ulteriore modifica di tali disposizioni sono comunicate alle autorità competenti in materia di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore». 6 Gli agenti ausiliari sono soggetti all'imposta comunitaria a norma dell'art. 2, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 56, pag. 8), come modificato successivamente (in prosieguo: il «regolamento n. 260/68»). 7 Con decisione 16 febbraio 1983, l'ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo ha istituito, in forza dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna «relativa agli interpreti di conferenza indipendenti» (in prosieguo: la «regolamentazione interna»), entrata in vigore il 1_ marzo 1983. 8 Nel 1984, il [OSCURATO:PERSONA] è divenuto parte delle convenzioni-quadro quinquennali concluse a partire dal 1970 dalla Commissione con l'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (in prosieguo: l'«AIIC»), al fine di stabilire le condizioni di lavoro ed il regime pecuniario degli interpreti di conferenza free-lance assunti dalla Commissione per conto delle istituzioni comunitarie. 9 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, le convenzioni-quadro si applicano agli interpreti di conferenza free-lance assunti dalla Commissione alle condizioni stabilite nella regolamentazione relativa agli interpreti di conferenza applicabile all'istituzione dove essi effettuano le loro prestazioni. In pratica tali interpreti sono assunti a breve scadenza, per telefono o telecopia, per una durata abitualmente limitata a qualche giorno. Il contratto è successivamente formalizzato tramite conferma scritta. 10 Tale atto di conferma rammenta che l'assunzione è disciplinata dalla regolamentazione applicabile nell'ambito dell'istituzione per cui l'interessato effettua le sue prestazioni e che gli interpreti assunti per le necessità del [OSCURATO:PERSONA] dispongono dei rimedi giurisdizionali previsti dal titolo VII dello Statuto, per quanto attiene a qualsiasi controversia relativa alla loro assunzione. 11 [OSCURATO:PERSONA]. 33 prevede che ciascuna istituzione adotta la propria regolamentazione relativa agli interpreti di conferenza free-lance, in conformità della vigente convenzione-quadro. 12 La regolamentazione interna del [OSCURATO:PERSONA] è stata così adattata alla convenzione-quadro quinquennale conclusa il 15 settembre 1994, per il periodo 1_ gennaio 1994-31 dicembre 1998. Con lettere 31 marzo 1995, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO, allo scopo di ottenere l'accordo richiesto dall'art. 78 del RAA, un progetto di regolamentazione interna, precisando che le nuove disposizioni sarebbero entrate in vigore il 17 aprile 1995, fatte salve osservazioni contrarie dei due destinatari. Il testo della nuova regolamentazione interna, intitolata «Regolamentazione applicabile agli interpreti ausiliari di sessione», è stato sottoscritto dal segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] il 17 aprile 1995. 13 A tenore dell'art. 1 di tale regolamentazione, rientra in tale testo «[emanato] in forza dell'art. 78 del [RAA], per la durata della sua assunzione, qualsiasi interprete assunto per fornire i suoi servizi al [OSCURATO:PERSONA] europeo, a orario ridotto, in occasione delle sedute plenarie, delle riunioni di commissioni o di altri organi parlamentari». 14 [OSCURATO:PERSONA]. 2 precisa che tali interpreti ausiliari di sessione sono assunti dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, conformemente all'art. 78 del RAA, e dalla Commissione, agente a nome delle [OSCURATO:PERSONA] europee, ai termini dell'art. 1 della vigente convenzione-quadro. 15 [OSCURATO:PERSONA]. 3 prevede segnatamente che, con riserva delle disposizioni enunciate dagli articoli seguenti, l'inquadramento, la retribuzione, l'indennità forfettaria di viaggio, nonché gli adeguamenti delle retribuzioni di cui fruiscono gli interpreti ausiliari di sessione sono stipulati nella convenzione-quadro. 16 [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 dispone che, «in forza dell'art. 78 del [RAA], la retribuzione e l'indennità forfettaria di viaggio previste agli artt. 5 e 7 della [convenzione-quadro] sono soggette, per quanto concerne gli agenti presi in considerazione dalla presente [regolamentazione interna], all'imposta comunitaria istituita dal regolamento n. 260/68 (...) del Consiglio, ai sensi dell'art. 13 del [Protocollo]». 17 Infine, l'art. 8 rinvia alle disposizioni del RAA ed alle altre norme applicabili all'insieme del personale per qualsiasi questione non prevista dalla regolamentazione interna o dalla convenzione-quadro. Fatti all'origine della controversia 18 Dal 1976 la signora [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di interprete di conferenza sulla base di una serie di contratti di breve durata. 19 Due di tali assunzioni, una dal 6 al 9 novembre 1995, e l'altra dall'11 al 14 dicembre 1995, sono state confermate con lettere del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente del 10 novembre 1995 e dell'8 dicembre successivo. 20 Con lettera 29 febbraio 1996 indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la trattenuta dell'imposta comunitaria operata sulle due retribuzioni in questione, in ragione di 477,61 ECU, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, gli interpreti free-lance non sono soggetti a tale imposta. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla signora [OSCURATO:PERSONA], con lettera 10 giugno 1996, che l'art. 78 del RAA gli consentiva di assumere agenti per brevi periodi, al fine di far fronte alle necessità puntuali di personale supplementare dovute alle attività parlamentari. Dal momento che l'art. 78 del RAA figura nel titolo III dedicato agli agenti ausiliari, gli agenti assunti sulla base di tale disposizione erano soggetti all'imposta comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, alla stessa stregua degli altri agenti ausiliari. Procedimento 22 Con atto introduttivo depositato il 17 luglio 1996, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il presente ricorso avverso il diniego di rimborso dell'imposta comunitaria. 23 La causa, inizialmente attribuita alla Terza Sezione, è stata rimessa alla Terza Sezione ampliata, con decisione del Tribunale 4 febbraio 1998, adottata in conformità delle disposizioni degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura. 24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] a fornirgli talune informazioni. 25 Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 5 maggio 1998. Conclusioni delle parti 26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso ricevibile; - annullare la decisione di rigetto del reclamo; - ordinare lo sgravio dell'imposta comunitaria ed il suo rimborso alla ricorrente, compresi gli interessi al tasso legale; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - constatare la fondatezza del prelievo dell'imposta comunitaria sulle retribuzioni della ricorrente; - statuire sulle spese, conformemente al suo regolamento di procedura. Sulla ricevibilità 28 [OSCURATO:PERSONA] contesta, in primo luogo, l'interesse ad agire della signora [OSCURATO:PERSONA], nel senso ch'essa si limiterebbe ad invocare un conflitto di competenza tributaria tra l'amministrazione tedesca ed il [OSCURATO:PERSONA], senza provare che l'imposta nazionale è stata del pari prelevata sulle sue retribuzioni. 29 La ricorrente obietta che la sua azione è motivata dalla natura incerta della sua condizione tributaria, giacché le autorità della Repubblica federale di Germania, suo paese di residenza, contestano da lungo tempo l'assoggettamento all'imposta comunitaria degli interpreti assunti dal [OSCURATO:PERSONA]. 30 Per il Tribunale è sufficiente rilevare che l'oggetto del ricorso, che consiste nel rimborso dell'imposta comunitaria prelevata, dà luogo manifestamente ad un interesse ad agire a tal fine in capo alla ricorrente. 31 [OSCURATO:PERSONA] adduce, in secondo luogo, la tardività del ricorso, nel senso che la ricorrente avrebbe omesso di contestare le prime trattenute d'imposta effettuate in occasione delle sue precedenti assunzioni ed osserva, in terzo luogo, che l'interessata difficilmente può contestare la sua qualità di agente ausiliario quando si avvale dei rimedi giurisdizionali consentiti dal titolo III del RAA. 32 Occorre esaminare il merito del ricorso prima di statuire sulle due eccezioni d'irricevibilità, dal momento che la valutazione della loro fondatezza dipende dalla soluzione che sarà data alla questione di merito preliminare relativa al punto se la signora [OSCURATO:PERSONA] sia stata legittimamente assunta in qualità di agente ausiliario ai sensi del titolo III del RAA. Nel merito 33 Con i suoi tre motivi di annullamento, la signora [OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità della regolamentazione interna del [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato l'imposta comunitaria controversa. Sul primo motivo, concernente la violazione dell'art. 78 del RAA e dell'art. 2 del regolamento n. 260/68 Argomenti delle parti 34 La signora [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non poteva essere legittimamente assoggettata all'imposta comunitaria, non rientrando né nel RAA, né, in ragione delle sue specifiche condizioni di impiego, nelle disposizioni particolari derivanti dall'applicazione dell'art. 78 del RAA. 35 Se è vero che tutte le sue assunzioni sono state di breve durata, esse si sarebbero però frequentemente ripetute di anno in anno dal 1976. Orbene, la durata effettiva delle funzioni di un agente ausiliario non potrebbe superare in ogni caso un anno. 36 Le disposizioni generali del RAA, contenute negli artt. 1-7, ed il cui oggetto è di definirne la sfera di applicazione ratione personae, non comporterebbero alcuna deroga in merito ad una definizione dell'agente ausiliario che sarebbe propria dell'art. 78 e che implicherebbe una deroga all'art. 52. Autorizzando una deroga alle disposizioni del titolo III del RAA soltanto in ragione delle condizioni, previste dall'accordo in questione, in materia di assunzione e di retribuzione degli agenti ausiliari assunti dal [OSCURATO:PERSONA] per la durata delle sessioni, l'art. 78 consentirebbe di derogare solo ai capitoli 3, «Condizioni di assunzione», e 5, «Retribuzione e rimborso spese», del titolo III del RAA. 37 [OSCURATO:PERSONA] obietta che, a causa della deroga prevista dall'art. 78 del RAA, l'art. 52 del RAA non sarebbe neppur esso applicabile agli agenti ausiliari di sessione. Il limite temporale stabilito da tale articolo non avrebbe alcuna rilevanza in quanto la sua applicazione agli agenti ausiliari di sessione equivarrebbe alla soppressione del regime derogatorio di cui all'art. 78, mentre quest'ultimo consentirebbe proprio al [OSCURATO:PERSONA] di dotarsi degli strumenti legali e pratici per gestire il personale supplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari. Valutazione del Tribunale 38 Come risulta dagli atti di causa, la signora [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta in qualità di interprete di conferenza, in ragione di una serie di periodi di impiego, ciascuno dei quali limitato a qualche giorno, tramite contatti informali, successivamente regolarizzati da conferme di assunzione. 39 La Corte, pur avendo considerato che gli interpreti supplementari assunti dalla Commissione, sulla base di contratti di breve durata e frequentemente rinnovati di anno in anno, come nel caso della ricorrente, non hanno diritto allo status di agente comunitario ai sensi del RAA, si è tuttavia riservata espressamente di pronunciarsi sulla questione dell'applicazione della regolamentazione interna, adottata dal [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 78 del RAA (sentenza 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punti 22 e 23). 40 Tale articolo consente effettivamente al [OSCURATO:PERSONA], in deroga alle disposizioni del titolo III del RAA, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione. A tale scopo, la disposizione di cui è causa rinvia alle condizioni di assunzione precedentemente convenute, con riguardo al personale supplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari, fra tre istituzioni od organizzazioni europee specificamente interessate al riguardo. 41 [OSCURATO:PERSONA]. 78 del RAA è pertanto diretto a permettere all'istituzione parlamentare delle [OSCURATO:PERSONA] europee di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di risorse umane supplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti. 42 Ne discende che il limite temporale fissato dall'art. 52, lett. b), del RAA all'assunzione degli agenti ausiliari è, per definizione, del tutto irrilevante nei confronti di tali agenti supplementari, poiché il carattere ripetitivo e la durata limitata dei loro successivi contratti partecipano, al contrario, della nozione di assunzione, nel significato attribuitole dall'art. 78 del RAA. 43 Non risulta pertanto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto i limiti della deroga consentitagli dal Consiglio nell'art. 78 del RAA, adottando, ai sensi di tale disposizione, la regolamentazione interna applicabile agli interpreti di sessione, in quanto rientrano in tale regolamentazione, in forza del suo art. 1, soltanto gli interpreti indipendenti assunti per fornire i loro servizi al [OSCURATO:PERSONA], a orario ridotto, in occasione delle sue sedute plenarie, delle riunioni delle commissioni e di altri organi parlamentari. 44 Di conseguenza, l'assunzione della ricorrente in quanto agente ai sensi dell'art. 78 del RAA le ha necessariamente conferito lo status di agente ausiliario ai sensi del titolo III del RAA. 45 Poiché gli agenti ausiliari sono, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, soggetti all'imposta comunitaria, il [OSCURATO:PERSONA] ha quindi effettuato le controverse trattenute dell'imposta comunitaria, in forza della propria regolamentazione interna, senza contravvenire a tale disposizione. 46 Il primo motivo della ricorrente è pertanto infondato e va respinto. Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione Argomenti delle parti 47 La ricorrente considera che, in ragione del rinvio operato dall'art. 78 del RAA all'accordo stipulato, prima della pubblicazione del RAA, tra il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'UEO, il titolo III del RAA integra le condizioni specifiche, determinate da tale accordo, relative all'assunzione e alla retribuzione, con esclusione di qualsiasi altro elemento, degli agenti ausiliari di sessione. 48 Qualsiasi cambiamento di condizioni specifiche determinerebbe pertanto, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA. Orbene, elaborando, sulla base dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna autonoma per gli interpreti ausiliari di sessione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente usurpato la competenza esclusiva che l'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione conferisce al Consiglio per stabilire il RAA. 49 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato di aver presentato la sua regolamentazione interna, prima della sua entrata in vigore, alle altre due parti interessate, per ottenere il loro accordo. 50 In ogni caso, la regolamentazione interna non può essere considerata come l'accordo ex art. 78 del RAA, poiché l'art. 3.1 della stessa, relativo alla retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione, rinvia ad una convenzione-quadro che non si applica al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO. 51 Infine, poiché nessuna delle due parti dell'accordo di cui all'art. 78 del RAA assoggetta i suoi interpreti ad un'imposta sul reddito con trattenuta alla fonte, l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione interna non rientrerebbe nell'oggetto di tale accordo. 52 [OSCURATO:PERSONA] obietta che si è limitato ad emanare, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna applicabile agli interpreti assunti in qualità di agenti ausiliari di sessione, la quale è stata presentata, prima della sua entrata in vigore, perché valesse come accordo, all'esame delle altre due parti interessate. Valutazione del Tribunale 53 Come risulta dall'esame del primo motivo, la ricorrente non ha diritto di sostenere che qualsiasi cambiamento delle condizioni specifiche applicabili agli agenti ausiliari di sessione determinerebbe, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA. Il Tribunale rileva, in proposito, che l'art. 78, secondo comma, consente, al contrario, espressamente alle parti dell'accordo in questione di modificarne le disposizioni. 54 Con riguardo alle modalità di adozione della regolamentazione interna in vigore, il Tribunale constata che non emerge dal fascicolo che il Consiglio d'Europa o l'Assemblea dell'UEO abbiano sollevato obiezioni nei confronti del progetto di regolamentazione interna che il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questi ultimi con lettere 31 marzo 1995, allo scopo di ottenerne l'accordo in forza dell'art. 78 del RAA. 55 Quanto alle disposizioni sostanziali della regolamentazione interna così entrata in vigore, il Tribunale rileva che non è stato provato ch'esse abbiano ecceduto i limiti delle condizioni di assunzione e di retribuzione delineate dall'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA. 56 In particolare, come ha sostenuto il [OSCURATO:PERSONA], detto accordo ha ben potuto perseguire l'obiettivo non di ottenere la rigorosa parità delle retribuzioni versate dalle tre parti dell'accordo, ma semplicemente quello di stabilire parametri di retribuzione in funzione delle necessità rispettive di ciascuna di esse. 57 Infine, disponendo che la retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione è soggetta all'imposta comunitaria, in forza dell'art. 78 del RAA, l'art. 4.1 della regolamentazione interna si limita ad attuare, nei confronti degli interessati, l'art. 2, primo trattino, del regolamento n. 260/68. 58 Alla luce di quanto precede, è irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cui l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione interna non rientrerebbe nell'oggetto dell'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA. 59 Ne discende che il secondo motivo va respinto. Sulla violazione dell'art. 13 del Protocollo 60 La ricorrente sostiene che, siccome gli interpreti di conferenza indipendenti non rientrano nell'ambito di applicazione del RAA, il [OSCURATO:PERSONA] non può assoggettarli all'imposta comunitaria, senza usurpare le competenze attribuite al Consiglio dall'art. 13 del Protocollo. 61 Il Tribunale considera che, poiché gli interpreti di conferenza assunti dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di interpreti ausiliari di sessione vanno considerati come agenti ausiliari ai sensi del titolo III del RAA, il motivo in esame può essere solo disatteso in quanto fondato su una premessa errata. 62 Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto, senza che occorra quindi esaminare la seconda e la terza eccezione d'irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 63 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra la [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. 64 Con riguardo alla complessità del contesto normativo della presente controversia, va rigettata la domanda presentata dal [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, diretta alla condanna della ricorrente a rimborsargli le spese defatigatorie da essa causate. Va conseguentemente statuito che, in forza dell'art. 88 del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 65 Il ricorso è respinto. 66 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris