Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:386
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 6 giugno 2024 ( * ) «Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Malattia professionale – Domanda di riconoscimento di un aggravamento – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta» Nella causa T‑516/23,

[OSCURATO:PERSONA],

residente a Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da A. Silvestri, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. Svenningsen, presidente, J. Laitenberger e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 7 settembre 2022, che respinge la sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 Il ricorrente è stato funzionario presso la [OSCURATO:PERSONA] dal 1962.

Durante il suo periodo di servizio nell’edificio del Berlaymont, a Bruxelles (Belgio), egli è stato esposto a polveri e fibre d’amianto. 3 Il 16 luglio 1991, all’esito del procedimento previsto all’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1991, e si è visto assegnare una pensione di invalidità pari al 70% del suo trattamento di base. 4 Con decisione del 15 aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente, in conformità all’articolo 73 dello Statuto, ed ha constatato che «l’invalidità permanente totale [era] uguale al 100% [e che essa] risaliva all’epoca della diagnosi (gennaio 1990)».

Inoltre, tenuto conto dei segni permanenti e dei disturbi psicologici severi del ricorrente, gli è stata concessa «un’indennità del 30%», in conformità all’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione antecedente al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi»). 5 Il 7 giugno 2000 il ricorrente ha proposto una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale a norma dell’articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, e il versamento di un’indennità del 70% del capitale previsto all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto, in conformità dell’articolo 14 della citata regolamentazione (in prosieguo: la «domanda di riconoscimento dell’aggravamento»). 6 Due precedenti decisioni relative a tale domanda di riconoscimento dell’aggravamento sono state annullate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751). 7 In particolare, con sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 2014 che aveva riconosciuto al ricorrente una maggiorazione del 20% dell’indennità ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, per il motivo che la relazione della commissione medica dell’8 gennaio 2014 era viziata da una motivazione insufficiente e incoerente nella parte riguardante i disturbi psicologici di cui soffriva il ricorrente e i disturbi del sonno da lui lamentati. 8 La decisione impugnata è una nuova decisione adottata in merito alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento.

Con tale decisione, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha deciso di mantenere l’aumento del 20% dell’indennità, ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi. 9 Il 5 dicembre 2022 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione impugnata. 10 Con decisione del 26 maggio 2023 l’APN ha respinto tale reclamo.

Conclusioni delle parti 11 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – emettere una decisione che, previo annullamento della decisione impugnata, proponga di esaminare la possibilità di giungere ad una composizione amichevole della controversia che vede opposti il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], già proposta dal ricorrente alla Presidente della [OSCURATO:PERSONA], in data 16 maggio 2022, per un importo totale giustificato di EUR 1 131 284,81, previa deduzione di EUR 98 372,51 già versati al ricorrente; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto 13 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 14 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 15 [OSCURATO:PERSONA], pur senza formalmente sollevare un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui l’atto introduttivo non contiene i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Infatti, i motivi di ricorso non sarebbero enunciati, neppure in modo astratto, condizione che renderebbe il ricorso difficilmente comprensibile, costringendo la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere nel merito sulla base di supposizioni di quelli che verosimilmente potrebbero essere i motivi di diritto dedotti. 16 Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo della causa deve contenere i motivi di ricorso e un’esposizione di questi ultimi.

Secondo la giurisprudenza, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo, se necessario, senza ulteriori informazioni a supporto (sentenza del 7 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 191). 17 Inoltre, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda il ricorso emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo, al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia (v. sentenza del 16 marzo 2022, Kühne/Parlamento, T‑468/20, non pubblicata, EU:T:2022:137, punto 66 e giurisprudenza citata). 18 In particolare, la parte ricorrente è tenuta ad esporre in modo sufficientemente sistematico gli sviluppi relativi a ciascun motivo che essa presenta, senza che il Tribunale possa essere costretto, a causa della mancanza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore di tale parte, a ricostruire l’articolazione giuridica che si presume sostenga un motivo raccogliendo diversi elementi sparsi del ricorso, con il rischio di ricostruire tale motivo attribuendogli una portata che non aveva nelle intenzioni di detta parte.

Decidere diversamente sarebbe contrario, al contempo, ad una buona amministrazione della giustizia, al principio dispositivo nonché ai diritti della difesa del convenuto [sentenze del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:918, punti 60 e 61, e del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 85 (non pubblicata)]. 19 Quando l’atto introduttivo non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, relativi all’esposizione dei motivi di ricorso, legittimamente il Tribunale dichiara manifestamente irricevibile il ricorso nel suo insieme (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑27/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:789, punti da 23 a 28). 20 Nel caso di specie, è giocoforza constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che l’atto introduttivo non individua alcun motivo di ricorso.

Esso contiene infatti 6 titoli intitolati, in successione, «Osservazione preliminare», «Introduzione», «Analisi del capitolo “Nei fatti” della decisione dell’AIPN», «Analisi del capitolo “Rimproveri” della decisione dell’AIPN», «Analisi del capitolo “Analisi – A. Osservazioni preliminari” della decisione dell’AIPN» e «Analisi del capitolo “Analisi – B. Per quanto riguarda la sostanza”», ma nessuno di essi contiene motivi di ricorso chiaramente enunciati.

Quanto alla sostanza del ricorso, occorre rilevare che, sebbene il ricorrente sembri contestare all’APN travisamenti di fatto, valutazioni erronee quanto al suo stato di salute e irregolarità procedurali, e faccia altresì riferimento alle sentenze del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), egli espone fatti e formula accuse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in modo non strutturato.

A tal riguardo, è giocoforza constatare che egli non deduce, ad esempio, motivi di ricorso vertenti su una violazione dell’articolo 266 TFUE, né motivi vertenti sulla violazione delle norme che presiedono al funzionamento delle commissioni mediche, né motivi vertenti su uno sviamento di potere. 21 È certamente vero che il giudice dell’Unione deve interpretare i motivi di un ricorrente alla luce della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, a prescindere da ogni questione di natura terminologica.

Tuttavia, ciò è alla condizione che i motivi dedotti emergano dal ricorso con sufficiente nitidezza, chiarezza e precisione, per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2017, Mayer/EFSA, T‑493/14, EU:T:2017:100, punto 42 e giurisprudenza citata). 22 Orbene, nelle parti dedicate all’analisi della decisione dell’APN, sebbene il ricorrente esprima il suo disaccordo riguardo al modo in cui la domanda di riconoscimento dell’aggravamento è stata trattata e alla risposta che gli è stata data, egli non precisa con la chiarezza richiesta i profili di illegittimità addotti contro la decisione impugnata, né la sua argomentazione giuridica.

A tal riguardo, occorre rilevare che gli argomenti del ricorrente si intrecciano, sono redatti in modo particolarmente confuso e fanno riferimento ad elementi privi di un nesso evidente con la domanda di riconoscimento dell’aggravamento.

In tali condizioni, è estremamente difficile, se non impossibile, comprendere esattamente la portata e il contenuto delle diverse censure sollevate dal ricorrente.

Per tentare di individuare i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente nonché l’argomentazione giuridica a loro sostegno, il Tribunale sarebbe obbligato a procedere ad un fastidioso ed aleatorio esercizio di interpretazione e di ristrutturazione dell’intero atto introduttivo, il che non è compatibile con la giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 17 e

18. 23 A tal riguardo, se è vero che il Tribunale può, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera c), del suo regolamento di procedura, chiedere alle parti di precisare la portata delle loro conclusioni nonché dei loro motivi e argomenti, una tale possibilità mira ad ottenere chiarimenti su taluni punti al fine di garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione delle cause, come previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma non può essere utilizzata per ovviare alle carenze, imprecisioni o ambiguità redazionali del ricorso, né, in ogni caso, dispensare il ricorrente dai propri obblighi ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. 24 In tale contesto, il Tribunale si trova nell’incapacità di rispondere nel merito alle pretese del ricorrente.

Infatti, a tal fine, esso si troverebbe costretto a tentare di individuare i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente e di ricollegarvi gli argomenti che gli paiono riferibili a detti motivi, il che sarebbe contrario all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 16 a 18, e potrebbe, inoltre, indurre il Tribunale a statuire ultra petita o a omettere di statuire su una censura (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑27/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:789, punto 30). 25 Quanto ai motivi di ricorso nuovi proposti dal ricorrente con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2023, essi presentano gli stessi vizi.

Il ricorrente non solo non individua in modo sufficientemente chiaro gli asseriti elementi di fatto e di diritto emersi durante il procedimento che giustifichino la deduzione di motivi nuovi ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura, ma non precisa neppure la natura dei profili di illegittimità che intende far valere per ottenere l’annullamento della decisione impugnata. 26 Infine, nell’atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2023, il ricorrente adduce «motivi di urgenza» e chiede che il Tribunale voglia «valutare l’urgenza nella trattazione della presente controversia».

Non è chiaro se il ricorrente intenda proporre un’istanza di procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 152 del regolamento di procedura, dal momento che egli afferma, peraltro, di non desiderare che il procedimento si protragga «per altro tempo se non quello strettamente occorrente per la decisione della presente controversia».

In ogni caso, un’eventuale istanza di procedimento accelerato deve essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso, come risulta dall’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Orbene, poiché l’eventuale istanza è stata proposta dopo il deposito del controricorso e non è chiaramente identificata come tale, non occorre darvi seguito. 27 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese 28 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Essendo rimasto soccombente, il ricorrente deve essere condannato alle spese, in conformità delle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Lussemburgo, 6 giugno 2024 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

J. Svenningsen * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 6 giugno 2024 ( * ) «Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Malattia professionale – Domanda di riconoscimento di un aggravamento – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta» Nella causa T‑516/23, [OSCURATO:PERSONA], residente a Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da A. Silvestri, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. Svenningsen, presidente, J. Laitenberger e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 7 settembre 2022, che respinge la sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il ricorrente è stato funzionario presso la [OSCURATO:PERSONA] dal 1962. Durante il suo periodo di servizio nell’edificio del Berlaymont, a Bruxelles (Belgio), egli è stato esposto a polveri e fibre d’amianto. 3 Il 16 luglio 1991, all’esito del procedimento previsto all’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1991, e si è visto assegnare una pensione di invalidità pari al 70% del suo trattamento di base. 4 Con decisione del 15 aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente, in conformità all’articolo 73 dello Statuto, ed ha constatato che «l’invalidità permanente totale [era] uguale al 100% [e che essa] risaliva all’epoca della diagnosi (gennaio 1990)». Inoltre, tenuto conto dei segni permanenti e dei disturbi psicologici severi del ricorrente, gli è stata concessa «un’indennità del 30%», in conformità all’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione antecedente al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi»). 5 Il 7 giugno 2000 il ricorrente ha proposto una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale a norma dell’articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, e il versamento di un’indennità del 70% del capitale previsto all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto, in conformità dell’articolo 14 della citata regolamentazione (in prosieguo: la «domanda di riconoscimento dell’aggravamento»). 6 Due precedenti decisioni relative a tale domanda di riconoscimento dell’aggravamento sono state annullate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751). 7 In particolare, con sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno 2014 che aveva riconosciuto al ricorrente una maggiorazione del 20% dell’indennità ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, per il motivo che la relazione della commissione medica dell’8 gennaio 2014 era viziata da una motivazione insufficiente e incoerente nella parte riguardante i disturbi psicologici di cui soffriva il ricorrente e i disturbi del sonno da lui lamentati. 8 La decisione impugnata è una nuova decisione adottata in merito alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento. Con tale decisione, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha deciso di mantenere l’aumento del 20% dell’indennità, ai sensi dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi. 9 Il 5 dicembre 2022 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione impugnata. 10 Con decisione del 26 maggio 2023 l’APN ha respinto tale reclamo. Conclusioni delle parti 11 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        emettere una decisione che, previo annullamento della decisione impugnata, proponga di esaminare la possibilità di giungere ad una composizione amichevole della controversia che vede opposti il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], già proposta dal ricorrente alla Presidente della [OSCURATO:PERSONA], in data 16 maggio 2022, per un importo totale giustificato di EUR 1 131 284,81, previa deduzione di EUR 98 372,51 già versati al ricorrente; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto 13 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 14 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 15 [OSCURATO:PERSONA], pur senza formalmente sollevare un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui l’atto introduttivo non contiene i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Infatti, i motivi di ricorso non sarebbero enunciati, neppure in modo astratto, condizione che renderebbe il ricorso difficilmente comprensibile, costringendo la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere nel merito sulla base di supposizioni di quelli che verosimilmente potrebbero essere i motivi di diritto dedotti. 16 Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo della causa deve contenere i motivi di ricorso e un’esposizione di questi ultimi. Secondo la giurisprudenza, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo, se necessario, senza ulteriori informazioni a supporto (sentenza del 7 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 191). 17 Inoltre, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda il ricorso emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo, al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia (v. sentenza del 16 marzo 2022, Kühne/Parlamento, T‑468/20, non pubblicata, EU:T:2022:137, punto 66 e giurisprudenza citata). 18 In particolare, la parte ricorrente è tenuta ad esporre in modo sufficientemente sistematico gli sviluppi relativi a ciascun motivo che essa presenta, senza che il Tribunale possa essere costretto, a causa della mancanza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore di tale parte, a ricostruire l’articolazione giuridica che si presume sostenga un motivo raccogliendo diversi elementi sparsi del ricorso, con il rischio di ricostruire tale motivo attribuendogli una portata che non aveva nelle intenzioni di detta parte. Decidere diversamente sarebbe contrario, al contempo, ad una buona amministrazione della giustizia, al principio dispositivo nonché ai diritti della difesa del convenuto [sentenze del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:918, punti 60 e 61, e del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 85 (non pubblicata)]. 19 Quando l’atto introduttivo non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, relativi all’esposizione dei motivi di ricorso, legittimamente il Tribunale dichiara manifestamente irricevibile il ricorso nel suo insieme (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑27/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:789, punti da 23 a 28). 20 Nel caso di specie, è giocoforza constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che l’atto introduttivo non individua alcun motivo di ricorso. Esso contiene infatti 6 titoli intitolati, in successione, «Osservazione preliminare», «Introduzione», «Analisi del capitolo “Nei fatti” della decisione dell’AIPN», «Analisi del capitolo “Rimproveri” della decisione dell’AIPN», «Analisi del capitolo “Analisi – A. Osservazioni preliminari” della decisione dell’AIPN» e «Analisi del capitolo “Analisi – B. Per quanto riguarda la sostanza”», ma nessuno di essi contiene motivi di ricorso chiaramente enunciati. Quanto alla sostanza del ricorso, occorre rilevare che, sebbene il ricorrente sembri contestare all’APN travisamenti di fatto, valutazioni erronee quanto al suo stato di salute e irregolarità procedurali, e faccia altresì riferimento alle sentenze del 26 febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑212/01, EU:T:2003:44), e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), egli espone fatti e formula accuse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in modo non strutturato. A tal riguardo, è giocoforza constatare che egli non deduce, ad esempio, motivi di ricorso vertenti su una violazione dell’articolo 266 TFUE, né motivi vertenti sulla violazione delle norme che presiedono al funzionamento delle commissioni mediche, né motivi vertenti su uno sviamento di potere. 21 È certamente vero che il giudice dell’Unione deve interpretare i motivi di un ricorrente alla luce della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, a prescindere da ogni questione di natura terminologica. Tuttavia, ciò è alla condizione che i motivi dedotti emergano dal ricorso con sufficiente nitidezza, chiarezza e precisione, per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2017, Mayer/EFSA, T‑493/14, EU:T:2017:100, punto 42 e giurisprudenza citata). 22 Orbene, nelle parti dedicate all’analisi della decisione dell’APN, sebbene il ricorrente esprima il suo disaccordo riguardo al modo in cui la domanda di riconoscimento dell’aggravamento è stata trattata e alla risposta che gli è stata data, egli non precisa con la chiarezza richiesta i profili di illegittimità addotti contro la decisione impugnata, né la sua argomentazione giuridica. A tal riguardo, occorre rilevare che gli argomenti del ricorrente si intrecciano, sono redatti in modo particolarmente confuso e fanno riferimento ad elementi privi di un nesso evidente con la domanda di riconoscimento dell’aggravamento. In tali condizioni, è estremamente difficile, se non impossibile, comprendere esattamente la portata e il contenuto delle diverse censure sollevate dal ricorrente. Per tentare di individuare i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente nonché l’argomentazione giuridica a loro sostegno, il Tribunale sarebbe obbligato a procedere ad un fastidioso ed aleatorio esercizio di interpretazione e di ristrutturazione dell’intero atto introduttivo, il che non è compatibile con la giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 17 e 18. 23 A tal riguardo, se è vero che il Tribunale può, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera c), del suo regolamento di procedura, chiedere alle parti di precisare la portata delle loro conclusioni nonché dei loro motivi e argomenti, una tale possibilità mira ad ottenere chiarimenti su taluni punti al fine di garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione delle cause, come previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma non può essere utilizzata per ovviare alle carenze, imprecisioni o ambiguità redazionali del ricorso, né, in ogni caso, dispensare il ricorrente dai propri obblighi ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. 24 In tale contesto, il Tribunale si trova nell’incapacità di rispondere nel merito alle pretese del ricorrente. Infatti, a tal fine, esso si troverebbe costretto a tentare di individuare i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente e di ricollegarvi gli argomenti che gli paiono riferibili a detti motivi, il che sarebbe contrario all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 16 a 18, e potrebbe, inoltre, indurre il Tribunale a statuire ultra petita o a omettere di statuire su una censura (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑27/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:789, punto 30). 25 Quanto ai motivi di ricorso nuovi proposti dal ricorrente con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2023, essi presentano gli stessi vizi. Il ricorrente non solo non individua in modo sufficientemente chiaro gli asseriti elementi di fatto e di diritto emersi durante il procedimento che giustifichino la deduzione di motivi nuovi ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura, ma non precisa neppure la natura dei profili di illegittimità che intende far valere per ottenere l’annullamento della decisione impugnata. 26 Infine, nell’atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2023, il ricorrente adduce «motivi di urgenza» e chiede che il Tribunale voglia «valutare l’urgenza nella trattazione della presente controversia». Non è chiaro se il ricorrente intenda proporre un’istanza di procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 152 del regolamento di procedura, dal momento che egli afferma, peraltro, di non desiderare che il procedimento si protragga «per altro tempo se non quello strettamente occorrente per la decisione della presente controversia». In ogni caso, un’eventuale istanza di procedimento accelerato deve essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso, come risulta dall’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Orbene, poiché l’eventuale istanza è stata proposta dopo il deposito del controricorso e non è chiaramente identificata come tale, non occorre darvi seguito. 27 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sulle spese 28 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasto soccombente, il ricorrente deve essere condannato alle spese, in conformità delle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. Lussemburgo, 6 giugno 2024 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] J. Svenningsen * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris