CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 18768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12400/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1168/2018 depositata il22/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2019-12400 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cinque mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. p.a., contro la sentenza del 22 maggio 2018, con cui la Corte d’appello di Catania, provvedendo in totale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Siracusa, ha respinto l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 98.811,08, con accessori e spese. 2. ― La Corte d’appello ha per quanto di interesse così motivato: «5.1. Invero, gli odierni appellati nell'opposizione non hanno dedotto di aver adempito al pagamento delle somme ingiunte ai medesimi di cui al decreto ingiuntivo, in particolare alla corresponsione delle n. 4 rate trimestrali scadute (per prestito IRFIS) e dei relativi interessi di mora pattuiti, allo sconto degli effetti cambiari (scaduti e protestati), agli effetti scontati con anticipazione SBF (RI.BA.) dagli stessi dovuti. Gli appellati hanno fondato l’opposizione su motivi estranei al procedimento monitoro di cui trattasi, ossia sul rapporto regolatore del conto corrente (di appoggio), invocando la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi (pretesi dalla Banca), l’illegittimità degli interessi anatocistici ivi previsti, l'applicazione del saggio in misura ultralegale, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, chiedendo infine la risoluzione del contratto di finanziamento IRFIS (chiesto e concesso ai sensi della L.R. 25/93 e L.R. 68/95) per ripianare una situazione debitoria rivelatasi poi inesistente per la corretta rideterminazione dei saldi dei suindicati conti correnti. Orbene, è evidente che il contratto di finanziamento e/o di mutuo di cui trattasi ha una "autonoma causa" (regolato da autonome condizioni contrattuali), che poi di fatto sia stato richiesto ed ottenuto "per ripianare urna presunta situazione debitoria" non rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio - volto ad accertare la legittimità del decreto ingiuntivo e la fondatezza dei crediti in esso vantati - emergendo, come testé esposto, che le relative rate del mutuo non sono state pagate, e non muovendo gli odierni appellati doglianze specifiche in ordine all'inadempimento dell'obbligazione de quo e riguardo il suddetto contratto di finanziamento. Risulta agli atti che le tutte le contestazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla non debenza delle somme richieste nell'opposto D.I. - in merito alla irregolarità dei rapporti dei conti correnti (di appoggio) de quibus , sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi pretesi dalla Banca, sugli interessi anatocistici non dovuti, e sul ricalcolo dei relativi saldi - (che costituiscono tout court i motivi di opposizione del suddetto procedimento monitorio) hanno formato oggetto di un separato giudizio instaurato precedentemente dagli stessi sempre dinanzi al Tribunale di Siracusa (conclusosi con la sentenza n. 1835/2014 pubblicata il 03.09.2014, passata in giudicato e prodotta in a nel corso del presente giudizio), ove l’odierna banca appellante è stata condannata al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 25.968,85, oltre accessori e spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc. L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Pertanto la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato all'opposto, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest’ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (v. sentenza. Cass. Sez. 1, n. 2421 del 03/02/2006). Orbene, la BAPR ha provato la sussistenza dei crediti oggetto del procedimento per ingiunzione di pagamento (con la documentazione versata in atti), e, per converso, gli odierni appellati non hanno specificatamente contestato i medesimi nei motivi di opposizione, sostenendo che i crediti di cui trattasi sarebbero collegati, assorbiti o compensati con il saldo effettivo del conto corrente, rilevando l'insussistenza di un saldo finale a loro sfavore. Risulta dall'espletata CTU che nessuno dei crediti vantati dalla banca appellante, di cui all'opposto D.I. è collegato al saldo del conto corrente, avendo dimostrato la Banca la stipulazione del contratto di mutuo ed il versamento della somma prestata, oltreché la sussistenza dei crediti cambiari e delle RI.BA. (e la mancata riscossione); gli appellati non hanno contestato quanto sopra, ammettendo altresì il mancato pagamento delle rate del mutuo de quo o quanto meno di non avere adempiuto al pagamento dei suddetti crediti». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] cola Popolare di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― I ricorrenti così sintetizzano i propri motivi. I motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346 e 434 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (inammissibilità dell'appello in quanto redatto in difformità dallo schema legale di cui all'art. 342 e violazione del principio devolutivo da parte del giudice a quo; non rilevata acquiescenza degli appellanti alle domande ed eccezioni non formulate nell'impugnazione ed omesso accertamento del giudicato interno formatosi; omesso accertamento del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 1835/2014 resa nel giudizio iscritto al n. 1993/2001 R.G). II motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (nullità della sentenza impugnata per violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e segg. c.c., sovrapposizione della volontà del giudice alla comune intenzione delle parti derivante dal contenuto del contratto di mutuo IRFIS). III motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli artt. 645 e 167 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (illegittimità della sentenza impugnata per violazione dei principi in materia di onere della prova, illegittimità della sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili, e non avere conseguentemente valutato ai fini della decisione, le difese ed eccezioni formulate dagli appellati diverse dalla mera allegazione dell'adempimento dell'obbligazione dedotta dalla Banca nel decreto ingiuntivo opposto). IV motivo. Violazione dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame delle difese allegate dagli appellati (odierni ricorrenti) volte a provare l'inesistenza del credito vantato dalla Banca e facenti parte del thema probandum e del thema decidendum del giudizio à primo grado; omesso esame della accertata interdipendenza tra il contratto i mutuo IRFIS e le irregolarità dei conti correnti e per omesso esame degli effetti che la accertata irregolarità di questi ultimi ha prodotto sulla validità ed efficacia del mutuo IRFIS e sulla esistenza o meno di un credito da parte della Banca al momento della erogazione del finanziamento). V motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 primo comma n. 4 c,p.c. in relazione agli artt. 112 e 132 secondo comma n. 4 c.p.c. (illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato avendo il giudice a quo omeo di decidere in ordine alle domande ed eccezioni formulate dagli appellati ed avendo, commettendo vizio di ultrapetizione, esteso la propria decisione anche a motivi non oggetto i gravame: manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze, intrinseca incongruità e contraddittorietà degli argomenti; motivazione incomprensibile). [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il primo mezzo va disatteso. I ricorrenti si mostrano consapevoli del principio che delimita la nozione di specificità dei motivi di appello, in forza dell’articolo 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Orbene, nel caso di specie la Banca ha intimato agli odierni ricorrenti il pagamento del complessivo importo di € 98.811,08, oltre accessori ― la società quale debitore principale, le persone fisiche quali fideiussori ― dovuto per rate non pagate ed interessi di mora di un mutuo, sconto di effetti cambiari e rapporto RI.BA., effetti scontati con anticipazione SBF. Gli intimati hanno proposto opposizione, che l’adito Tribunale di Siracusa ha accolto ritenendo, in breve, in conformità alla tesi sostenuta dagli opponenti, l’interdipendenza negoziale tra i crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo ed un rapporto di conto corrente già oggetto di un precedente giudizio volto alla rideterminazione del saldo da esso rinveniente, all’esito del quale era risultato un credito della correntista di € 25.968,85, oltre accessori e spese, importo poi corrisposto dalla banca. A fronte di ciò la Banca appellante ha proposto appello per tre motivi, tra di loro collegati, rispetto ai quali, secondo gli odierni ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe esorbitato, riesaminando il merito della controversia al di là di ciò che le era stato devolutocon l’impugnazione. Ma, anche a tralasciare il rilievo dell’inammissibilità della censura, eccepito dalla controricorrente, per difetto di autosufficienza, in ragione della mancata specifica indicazione dei motivi di appello proposti dalla banca, il punto è che con essi la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha lamentato per un verso, con due dei tre motivi, che il giudice di primo grado avesse fondato la propria decisione su argomenti concernenti non già il rapporto di mutuo intercorso tra le parti, bensì il diverso rapporto avente ad oggetto il conto corrente, cui si è accennato, e, per altro verso, con l’ulteriore motivo, che il giudice avesse malamente motivato la propria decisione, non avvedendosi che l’erogazione del mutuo e le altre poste di credito azionate dalla banca, e dunque la sussistenza del credito fatto valere in via monitoria, non era stato neppure oggetto di contestazione. È dunque evidente: -) da un lato che i motivi hanno investito nel complesso la ratio decidendi posta dal Tribunale di Si racusa a fondamento della propria decisione, laddove esso aveva fondato quest’ultima sulla ritenuta interdipendenza negoziale tra il rapporto di conto corrente ed i crediti azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo; -) dall’altro lato che il giudice ha affermato che il credito fatto valere in sede monitoria derivasse dall’avere la Banca erogato il mutuo, scontato le cambiali ed addebitato ricevute bancarie salvo buon fine. Ciò rende pertanto palese che l’appellante banca non ha prestato in alcun modo acquiescenza alla sentenza di primo grado, ma vi ha contrapposto motivi tali da privarla, in astratto, della ratio decidendi che la sosteneva: dopo di che la Corte d’appello ha escluso che la precedente sentenza resa sul rapporto di conto corrente (quella citata, che aveva accertato, all’esito del ricalcolo del saldo, un credito del correntista) potesse dispiegare una qualche efficacia nel giudizio sottoposto al suo esame, proprio perché avente ad oggetto un rapporto del tutto diverso da quello dedotto nel precedente giudizio. 4.2. ― Il secondo mezzo è infondato. La tesi dei ricorrenti si riassume in ciò, che la Corte d’appello, nel reputare che il contratto di mutuo stipulato con la banca fosse connotato da una causa autonoma «rispetto alla dedotta illegittimità delle clausole dei conti correnti», avrebbe violato il criterio interpretativo cardine dettato dall’articolo 1362 c.c., e cioè il dato letterale costituito dalla stessa rubrica del contratto di mutuo, destinato a: «Ripianamento situazioni debitorie ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993 e art. 3 della legge regionale 27 settembre 1995 n. 69». Ma la Corte territoriale, come emerge dal testo della sentenza precedentemente trascritta, ha avuto ben presente che il mutuo, secondo gli opponenti a decreto ingiuntivo, era stato stipulato «per ripianare una situazione debitoria rivelatasi poi inesistente»: ed ha respinto l’opposizione non già negando che il mutuo fosse stato stipulato per la finalità indicata, bensì ponendo l’accento sulla circostanza che il mutuo era stato effettivamente stipulato ed erogato, e che il debito derivante dall’inadempimento dell’obbligazione di restituzione delle rate di mutuo sussisteva indipendentemente dal ricalcolo del saldo di conto corrente effettuato nel pregresso giudizio. In tal senso è da intendere la parte finale della sentenza di appello, in cui viene affermato che: «Risulta dall'espletata CTU che nessuno dei crediti vantati dalla banca appellante, di cui all'opposto D.I. è collegato al saldo del conto corrente… gli appellati non hanno contestato quanto sopra, ammettendo altresì il mancato pagamento delle rate del mutuo…». 4.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Esso è prospettato come violazione di legge sostanziale e processuale, sebbene nella rubrica sia richiamato soltanto il numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., ma assume poi che la motivazione della Corte d’appello «risulta viziata sia sul piano motivazionale, stante il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, sia sul piano giuridico, attesa la violazione dei canoni ermeneutici … e del principio dell’onere della prova»: si tratta cioè di una censura mista, che coniuga inestricabilmente denunce di violazione di legge e vizi motivazionali, formulata in violazione del principio secondo cui il ricorrente ha l’onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013). In ogni cas, il richiamo all’articolo 2697 c.c. non è pertinente, dal momento che la sua violazione ricorre esclusivamente quando il giudice di merito abbia operato un ribaltamento del riparto dell’onere probatorio, attribuendo all’attore l’onere probatorio che era del convenuto o viceversa e, quindi, decidendo la causa sull’assunto che la parte non onerata abbia omesso di fornire quella prova che invece, secondo legge, gravava sull’altra parte (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass.14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949): e nel caso in esame la Corte d’appello non ha deciso sulla base dell’applicazione del principio dell’onere della prova, bensì in considerazione degli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale era emerso «che nessuno dei crediti vantati dalla banca appellante… è collegato al saldo del conto corrente, avendo dimostrato la Banca la stipulazione del contratto di mutuo ed il versamento della somma prestata, oltreché la sussistenza dei crediti cambiari e delle RI.BA. (e la mancata riscossione); gli appellati non hanno contestato quanto sopra». Ed ancora, neppure sono pertinenti i riferimenti agli articoli 167 e 645 c.p.c.: il giudice di merito non ha affatto disapplicato la regola di fondo che colloca l’opponente a decreto ingiuntivo nella posizione del convenuto in senso sostanziale,ma ha semplicemente ritenuto che le difese spiegate dagli opponenti non riuscissero a neutralizzare il dato oggettivo dell’esistenza del credito, neppure contestato, fatto valere con il ricorso per ingiunzione. 4.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Si lamenta che la Corte d’appello avrebbe «omesso di esaminare le eccezioni e difese allegate dagli appellati (odierni ricorrenti) volte a provare l’inesistenza o, comunque, l’estinzione del credito vantato dalla Banca»: ma l’impugnazione ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. consente di denunciare l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, e la narrazione del motivo non identifica alcuno specifico fatto storico che il giudice avrebbe omesso di considerare, ma ribadisce nuovamente la stessa tesi che anima l’intero ricorso, e cioè che il mutuo fosse stato stipulato per ripianare pregresse passività maturate sul conto corrente, passività che invece non sussistevano all’esito del ricalcolo del saldo del medesimo conto; in particolare, non costituiscono fatti storici quelli che i ricorrenti indicano come tali a pagina 20, e cioè la «non contestata interdipendenza del contratto di mutuo con le dedotte irregolarità dei conti correnti ad esso collegati» nonché la «interdipendenza delledue vicende». Ciò senza dire, ancora una volta, che la censura neppure coglie la ratio decidendi, giacché la Corte d’appello, come si è già detto, non ha affatto negato che il mutuo fosse stato erogato allo scopo di cui si è detto, ma ha viceversa ritenuto che, quale che fosse il motivo della stipulazione del contratto di mutuo, il mutuatario aveva ricevuto la somma mutuata ed aveva perciò l’obbligo, rimasto inadempiuto, di restituirla. 4.4. ― Il quinto mezzo è inammissibile. Non è pertinente il richiamo alla violazione dell’articolo 112 c.p.c.: il giudice di merito ha accolto in pieno la domanda della banca ed ha respinto le difese dei debitori ingiunti, in breve reputando, come si è già ripetuto più volte, che la stipulazione del mutuo per il motivo già indicato non potesse neutralizzare la circostanza della sua erogazione e del conseguente venire ad esistenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata. Quanto all’articolo 132 c.p.c., è agevole rammentare che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e che tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie la motivazione c’è, ed è stata in precedenza trascritta. 5. — Le spese seguono la socc ombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misur