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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28429/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in sede, in data 12 aprile 2022.

Considerato che il vizio dedotto dal condannato, a mezzo del difensore. avv.

S. Valenza, (vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.) non è specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive della indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di circa un anno l'uno dall'altro (dal 2014 al 2016), peraltro notando che la commissione di questi era stata interrotta dagli arresti del 2015 e del 2016 e che, comunque, nell'intero periodo, il condannato aveva commesso anche altri reati (tra cui evasione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violazione della legge armi).Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese proc:essuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in sede, in data 12 aprile 2022. Considerato che il vizio dedotto dal condannato, a mezzo del difensore. avv. S. Valenza, (vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.) non è specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive della indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di circa un anno l'uno dall'altro (dal 2014 al 2016), peraltro notando che la commissione di questi era stata interrotta dagli arresti del 2015 e del 2016 e che, comunque, nell'intero periodo, il condannato aveva commesso anche altri reati (tra cui evasione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violazione della legge armi).Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese proc:essuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere
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