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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 15145/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso N. 14604/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso - controricorrenti - (502,Z N. 14604/19 R.G. avverso la sentenza n. 1793/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 786/2018, il Tribunale di Cassino, pronunciando sull'opposizione all'esecuzione per rilascio d'immobile proposta da [OSCURATO:PERSONA], Sara e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio padre, [OSCURATO:PERSONA], dichiarò cessata la materia del contendere e, in forza del principio della soccombenza virtuale, condannò il procedente al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti.

Nel motivare la condanna, il primo giudice osservò che il titolo azionato in executivis - ossia, la sentenza dello stesso Tribunale di Cassino del 9.5.2012, con cui era stato pronunciato il divorzio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], madre degli opponenti, ed era stata assegnata al primo una porzione della casa coniugale, occupata dai figli - non costituiva titolo esecutivo nei confronti degli stessi opponenti, poiché essi vantavano un autonomo titolo di possesso, ed in ogni caso per essere venute meno le statuizioni accessorie contenute nella sentenza divorzile, per effetto del decesso della Santamaria, avvenuto nel marzo del 2012 (nelle more del deposito della suddetta sentenza).

Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14.3.2019, lo dichiarò inammissibile per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c.

N. 14604/19 R.G.

Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Luciana, Sara e [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Col primo motivo, si deduce falsa applicazione dell'art. 342, c.p.c., in relazione agli artt. 112, 474, 477 e 479 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene il ricorrente che quanto affermato dalla Corte del merito circa il fatto che con l'appello non sarebbe stato preso in considerazione il principale argomento del Tribunale - secondo cui questo avrebbe "specificato chiaramente come il provvedimento azionato dal Corvese ai fini del rilascio dell'immobile era privo di contenuto condannatorio, anche in ragione del fatto che il progetto di divisione non era parte integrante della sentenza di divorzio" - è inesistente nella sentenza di primo grado, che non vi fa alcun cenno.

E ciò tanto più che lo stesso Tribunale aveva ritenuto che la sentenza posta a base dell'esecuzione costituiva il relativo titolo esecutivo, benché non fosse opponibile agli esecutati in virtù del decesso della propria madre, secondo il primo giudice unica legittimata passiva.

Ha quindi errato la Corte romana nel ritenere privo di specificità l'appello, così disattendendo il principio della domanda "tantum devolutum quantum appellatum", giacché il thema decidendum effettivamente attinto da esso ricorrente, col gravame, era quello relativo all'operatività dell'art.477 c.p.c. e, dunque, alla spendibilità del titolo in discorso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 - Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello, in riferimento agli artt. 112, 474, 477 e 479 c.p.c., ai sensi N. 14604/19 R.G. dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo la Corte d'appello considerato le doglianze da esso ricorrente proposte avverso la prima decisione. 2.1 - Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti e dallo stesso P.G.

Invero, le censure proposte dal ricorrente sono pienamente intellegibili nei loro elementi essenziali, attenendo propriamente all'affermazione della Corte d'appello secondo cui lo stesso ricorrente non avrebbe impugnato una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado (del che invece, secondo [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe traccia nel corpo della motivazione), nonché all'omesso esame dei motivi d'appello, asseritamente valutati in modo congiunto dal giudice del gravame, ma in realtà - in tesi - per nulla presi in considerazione.

Con specifico riferimento alla posizione del P.G., va poi considerato che la netta affermazione del ricorrente secondo cui la motivazione della sentenza di primo grado non contiene tout court il passaggio individuato dalla Corte d'appello (ossia, lo si ripete, quello secondo cui il Tribunale avrebbe "specificato chiaramente come il provvedimento azionato dal Corvese ai fini del rilascio dell'immobile era privo di contenuto condanna tono, anche in ragione del fatto che il progetto di divisione non era parte integrante della sentenza di divorzio") è più che idoneo ad integrare il requisito della sommarietà e sufficienza dell'esposizione dei fatti, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non essendo necessario, a tal fine, riportare l'intero contenuto della sentenza.

Ciò non tanto e non solo perché - essendosi sostanzialmente denunciato un error in procedendo - questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha il potere di accesso diretto agli atti su cui il ricorso si fonda (ex multis, Cass. n.N. 14604/19 R.G. 20716/2018), ma specialmente perché il nucleo della censura attiene, nella prospettiva del ricorrente, alla ferma negazione dell'esistenza di quell'affermazione nella sentenza di primo grado, riscontrata invece dal giudice d'appello.

Non senza dire che il ricorrente, in ogni caso, ha riportato ampi stralci della motivazione della stessa sentenza di primo grado (v. in particolare, pp. 4 e 5 del ricorso), tali da individuare una autonoma ratio decidendi (l'unica, nella prospettiva dello stesso ricorrente).

E tanto basta, ai fini dell'ammissibilità, attenendo invece al merito della doglianza il verificare se - previo esame della sentenza di primo grado, regolarmente versata in atti dal ricorrente - l'ulteriore ratio decidendi individuata dalla Corte d'appello vi fosse o meno; di ciò si dirà in fra.

Né, tantomeno, può dirsi che il vizio denunciato vada ascritto ad errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., come pure sostenuto dal P.G.

Infatti, dalla lettura della motivazione della qui gravata sentenza emerge, in modo indiscutibile, come il convincimento della Corte romana poggi su una interpretazione fondata sull'apprezzamento del contenuto della decisione di primo grado e, dunque, sulla valutazione della sua portata, non già su un errore di percezione (si veda, al riguardo, Cass. n. 10184/2018). 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è fondato.

Come già detto, la Corte d'appello ha ritenuto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] privo di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., per non essere stata minimamente censurata quell'affermazione più volte riportata, costituente autonoma ratio decidendi.

Per quanto non del tutto esplicitato, il ragionamento della Corte romana poggia, dunque, sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soltanto invocato N. 14604/19 R.G. la violazione, da parte del primo giudice, del profilo di cui all'art. 477 c.p.c., concernente l'opponibilità ai propri figli del titolo esecutivo già ottenuto contro la ex moglie, anziché contestare altra autonoma ratio decidendi (ossia l'essere la sentenza priva di contenuto condannatorio), "da sol(a) idone(a) ad escludere la sussistenza di un titolo valido ed efficace da poter azionare in sede esecutiva": il che, nella sostanza, avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, donde l'inammissibilità dell'appello (benché lo stesso, nel dispositivo, appaia senz'altro rigettato).

Ora, dall'esame diretto della sentenza di primo grado, può serenamente escludersi che il Tribunale avesse adottato quel passaggio motivazionale più volte riportato, e dunque quella autonoma ratio decidendi.

In realtà, il percorso seguito dal primo giudice, nel valutare la soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese, muove dal riconoscimento della valenza della sentenza divorzile quale titolo esecutivo per il rilascio della casa coniugale, tuttavia negandola, nella specie, sia perché i figli potevano vantare un autonomo titolo di possesso, sia perché, essendo intervenuta la morte della moglie del Corvese, le statuizioni accessorie dovevano intendersi automaticamente travolte, non essendo passate in giudicato; il che era da considerarsi rilevante anche sotto il profilo successorio, rispetto agli eredi del de cuius.

In realtà, la Corte del merito, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per pretesa aspecificità, ha ripreso un passaggio dello "svolgimento del processo" della prima sentenza - ove si riportavano le tesi delle parti, ed in particolare quella degli opposti, che appunto negavano la natura condannatoria della sentenza azionata, anche perché il progetto divisionale redatto dal C.T.U. non N. 14604/19 R.G. costituiva parte integrante della sentenza (v. sentenza di primo grado, pp. 2 e 3) - ritenendo erroneamente che si trattasse di tesi fatta propria dal Tribunale, che invece aveva seguito autonomo (e diverso) percorso motivazionale, come s'è detto.

La sentenza impugnata è dunque nulla, perché fondata su una fallace interpretazione del dictum della sentenza di primo grado: il Corvese non ha mosso alcuna censura, nel senso voluto dalla Corte d'appello, semplicemente perché non avrebbe potuto dolersi di una ratio decidendi mai adottata dal Tribunale.

Si impone, quindi, un nuovo esame dei motivi d'appello proposti da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle effettive argomentazioni addotte dal giudice di prime cure. 4.1 - In definitiva, il primo motivo è accolto, restando così assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso N. 14604/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso - controricorrenti - (502,Z N. 14604/19 R.G. avverso la sentenza n. 1793/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 786/2018, il Tribunale di Cassino, pronunciando sull'opposizione all'esecuzione per rilascio d'immobile proposta da [OSCURATO:PERSONA], Sara e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio padre, [OSCURATO:PERSONA], dichiarò cessata la materia del contendere e, in forza del principio della soccombenza virtuale, condannò il procedente al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti. Nel motivare la condanna, il primo giudice osservò che il titolo azionato in executivis - ossia, la sentenza dello stesso Tribunale di Cassino del 9.5.2012, con cui era stato pronunciato il divorzio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], madre degli opponenti, ed era stata assegnata al primo una porzione della casa coniugale, occupata dai figli - non costituiva titolo esecutivo nei confronti degli stessi opponenti, poiché essi vantavano un autonomo titolo di possesso, ed in ogni caso per essere venute meno le statuizioni accessorie contenute nella sentenza divorzile, per effetto del decesso della Santamaria, avvenuto nel marzo del 2012 (nelle more del deposito della suddetta sentenza). Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14.3.2019, lo dichiarò inammissibile per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c. N. 14604/19 R.G. Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Luciana, Sara e [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Col primo motivo, si deduce falsa applicazione dell'art. 342, c.p.c., in relazione agli artt. 112, 474, 477 e 479 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene il ricorrente che quanto affermato dalla Corte del merito circa il fatto che con l'appello non sarebbe stato preso in considerazione il principale argomento del Tribunale - secondo cui questo avrebbe "specificato chiaramente come il provvedimento azionato dal Corvese ai fini del rilascio dell'immobile era privo di contenuto condannatorio, anche in ragione del fatto che il progetto di divisione non era parte integrante della sentenza di divorzio" - è inesistente nella sentenza di primo grado, che non vi fa alcun cenno. E ciò tanto più che lo stesso Tribunale aveva ritenuto che la sentenza posta a base dell'esecuzione costituiva il relativo titolo esecutivo, benché non fosse opponibile agli esecutati in virtù del decesso della propria madre, secondo il primo giudice unica legittimata passiva. Ha quindi errato la Corte romana nel ritenere privo di specificità l'appello, così disattendendo il principio della domanda "tantum devolutum quantum appellatum", giacché il thema decidendum effettivamente attinto da esso ricorrente, col gravame, era quello relativo all'operatività dell'art.477 c.p.c. e, dunque, alla spendibilità del titolo in discorso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 - Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello, in riferimento agli artt. 112, 474, 477 e 479 c.p.c., ai sensi N. 14604/19 R.G. dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo la Corte d'appello considerato le doglianze da esso ricorrente proposte avverso la prima decisione. 2.1 - Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti e dallo stesso P.G. Invero, le censure proposte dal ricorrente sono pienamente intellegibili nei loro elementi essenziali, attenendo propriamente all'affermazione della Corte d'appello secondo cui lo stesso ricorrente non avrebbe impugnato una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado (del che invece, secondo [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe traccia nel corpo della motivazione), nonché all'omesso esame dei motivi d'appello, asseritamente valutati in modo congiunto dal giudice del gravame, ma in realtà - in tesi - per nulla presi in considerazione. Con specifico riferimento alla posizione del P.G., va poi considerato che la netta affermazione del ricorrente secondo cui la motivazione della sentenza di primo grado non contiene tout court il passaggio individuato dalla Corte d'appello (ossia, lo si ripete, quello secondo cui il Tribunale avrebbe "specificato chiaramente come il provvedimento azionato dal Corvese ai fini del rilascio dell'immobile era privo di contenuto condanna tono, anche in ragione del fatto che il progetto di divisione non era parte integrante della sentenza di divorzio") è più che idoneo ad integrare il requisito della sommarietà e sufficienza dell'esposizione dei fatti, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non essendo necessario, a tal fine, riportare l'intero contenuto della sentenza. Ciò non tanto e non solo perché - essendosi sostanzialmente denunciato un error in procedendo - questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha il potere di accesso diretto agli atti su cui il ricorso si fonda (ex multis, Cass. n.N. 14604/19 R.G. 20716/2018), ma specialmente perché il nucleo della censura attiene, nella prospettiva del ricorrente, alla ferma negazione dell'esistenza di quell'affermazione nella sentenza di primo grado, riscontrata invece dal giudice d'appello. Non senza dire che il ricorrente, in ogni caso, ha riportato ampi stralci della motivazione della stessa sentenza di primo grado (v. in particolare, pp. 4 e 5 del ricorso), tali da individuare una autonoma ratio decidendi (l'unica, nella prospettiva dello stesso ricorrente). E tanto basta, ai fini dell'ammissibilità, attenendo invece al merito della doglianza il verificare se - previo esame della sentenza di primo grado, regolarmente versata in atti dal ricorrente - l'ulteriore ratio decidendi individuata dalla Corte d'appello vi fosse o meno; di ciò si dirà in fra. Né, tantomeno, può dirsi che il vizio denunciato vada ascritto ad errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., come pure sostenuto dal P.G. Infatti, dalla lettura della motivazione della qui gravata sentenza emerge, in modo indiscutibile, come il convincimento della Corte romana poggi su una interpretazione fondata sull'apprezzamento del contenuto della decisione di primo grado e, dunque, sulla valutazione della sua portata, non già su un errore di percezione (si veda, al riguardo, Cass. n. 10184/2018). 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è fondato. Come già detto, la Corte d'appello ha ritenuto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] privo di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., per non essere stata minimamente censurata quell'affermazione più volte riportata, costituente autonoma ratio decidendi. Per quanto non del tutto esplicitato, il ragionamento della Corte romana poggia, dunque, sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soltanto invocato N. 14604/19 R.G. la violazione, da parte del primo giudice, del profilo di cui all'art. 477 c.p.c., concernente l'opponibilità ai propri figli del titolo esecutivo già ottenuto contro la ex moglie, anziché contestare altra autonoma ratio decidendi (ossia l'essere la sentenza priva di contenuto condannatorio), "da sol(a) idone(a) ad escludere la sussistenza di un titolo valido ed efficace da poter azionare in sede esecutiva": il che, nella sostanza, avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, donde l'inammissibilità dell'appello (benché lo stesso, nel dispositivo, appaia senz'altro rigettato). Ora, dall'esame diretto della sentenza di primo grado, può serenamente escludersi che il Tribunale avesse adottato quel passaggio motivazionale più volte riportato, e dunque quella autonoma ratio decidendi. In realtà, il percorso seguito dal primo giudice, nel valutare la soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese, muove dal riconoscimento della valenza della sentenza divorzile quale titolo esecutivo per il rilascio della casa coniugale, tuttavia negandola, nella specie, sia perché i figli potevano vantare un autonomo titolo di possesso, sia perché, essendo intervenuta la morte della moglie del Corvese, le statuizioni accessorie dovevano intendersi automaticamente travolte, non essendo passate in giudicato; il che era da considerarsi rilevante anche sotto il profilo successorio, rispetto agli eredi del de cuius. In realtà, la Corte del merito, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per pretesa aspecificità, ha ripreso un passaggio dello "svolgimento del processo" della prima sentenza - ove si riportavano le tesi delle parti, ed in particolare quella degli opposti, che appunto negavano la natura condannatoria della sentenza azionata, anche perché il progetto divisionale redatto dal C.T.U. non N. 14604/19 R.G. costituiva parte integrante della sentenza (v. sentenza di primo grado, pp. 2 e 3) - ritenendo erroneamente che si trattasse di tesi fatta propria dal Tribunale, che invece aveva seguito autonomo (e diverso) percorso motivazionale, come s'è detto. La sentenza impugnata è dunque nulla, perché fondata su una fallace interpretazione del dictum della sentenza di primo grado: il Corvese non ha mosso alcuna censura, nel senso voluto dalla Corte d'appello, semplicemente perché non avrebbe potuto dolersi di una ratio decidendi mai adottata dal Tribunale. Si impone, quindi, un nuovo esame dei motivi d'appello proposti da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle effettive argomentazioni addotte dal giudice di prime cure. 4.1 - In definitiva, il primo motivo è accolto, restando così assorbito il secondo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Cort
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