CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11464/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –Avverso la sentenza n. 886/22 resa dal Tribunale di Perugia e depositatain data 16 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la Provincia di Perugiareclamando il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistroverificatosi 05.05.205 allorché, mentre era alla guida di una motoNumero registro generale 2369/2023Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11464/2026Data pubblicazione 28/04/2026percorrendo la S.P. 376 del Nestore, scivolava per la presenza di grano sulmanto stradale, sversato verosimilmente da un mezzo agricolo chetrasportava granaglie nel periodo della trebbiatura. Sosteneva inparticolare il [OSCURATO:PERSONA] che l’Ente gestore non aveva provveduto allarimozione delle granaglie, né a segnalare il pericolo.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio sostenendo che il grano eraverosimilmente caduto da poco tempo sulla strada per negligenza di unosconosciuto terzo trasportatore, e non erano pervenute segnalazioni.[OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava la domanda attrice.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza e il Tribunale di Perugia in grado diappello si pronunciava ritenendo che fosse accertato un concorso di colpaex art. 1227 cod. civ. a carico di entrambe le parti, che avrebberocontribuito a cagionare i danni subiti dall’attore con la tenuta di duecondotte colpose completamente indipendenti tra loro.Ricorre la Provincia in cassazione con un unico motivo, mentre il Massinelliè rimasto intimato.DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione di norme didiritto, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice della Strada,Dlgs 285/1992, Art. 14 comma 1 lettera c) e 38 comma 1 lettera a), 39, edel rispettivo Regolamento agli artt. 83 e 103 e degli artt.li 2043 c.c.,2051 cc, art 1227 cc: art. 116 cpc, 132 cpc.”.Premesso che il giudice del merito fonda la responsabilità dell’Entesull’assunta violazione dell’obbligo di diligenza, consistente nell’adozione disegnaletica di pericolo circa “la presenza di grano sulla carreggiata”, laProvincia allega che non le sarebbe possibile creare siffatta segnaletica inquanto essa sarebbe in violazione del Codice della Strada, ed inparticolare del principio di tipicità e tassatività dei segnali (art. 39 erelative disposizioni regolamentari), peraltro da apporsi in quantitàesorbitante trattandosi di un asse viario di 3 mila km.Numero registro generale 2369/2023Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11464/2026Data pubblicazione 28/04/20261.1.La pronuncia, dopo aver escluso la responsabilità dell’ente percustodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ha ricostruito la relativa(co)responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., non sulla basedell’omissione di un intervento riparatore rispetto alla situazione dipericolo (appunto, perdita di grano da parte di terzi utenti della strada) intermini temporali ragionevoli, ma per non aver apposto dei segnali dipericolo, “anche” indicanti “il pericolo generico con sottostantedescrizione”.Cos’abbia inteso il giudice d’appello con tale dizione appare evidente allaluce della seguente affermazione contenuta sempre nella sentenzaimpugnata: “sarebbe stato esigibile che (l’Ente) provvedesse ad apporresegnali di pericolo durante la stagione estiva, segnali che riferissero lapossibilità di imbattersi su materiali che rendono la strada sdrucciolevole”.Orbene in proposito l’art. 98 reg. codice della strada prevede una siffattaindicazione, stabilendo il segnale di “materiale instabile sulla strada e dicaduta massi”. In base al comma 1 di tale disposizione, il segnale inparola deve essere usato “per presegnalare la presenza sullapavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale inpiccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può esserescagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l’aderenza delveicolo sulla strada”.Dunque, l’Ente poteva adeguarsi ed adottare tale segnaletica,perfettamente prevista dal regolamento.Del resto, anche se si volesse ritenere la sentenza come indicante a fini dinecessaria cautela l’adozione di una segnalazione più specifica (ma, siripete, la descrizione contenuta nella disposizione appena riportata appareesaustiva e pertinente alla specie), sussiste pur sempre la possibilità diottenere l’autorizzazione di cui all’art. 103, comma 10, del medesimoregolamento.Numero registro generale 2369/2023Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11464/2026Data pubblicazione 28/04/2026Si ricorda, al riguardo, che il comma 10 dell’art. 103, fa salva l’indicazionedi modelli “altro”, che possono essere autorizzati dal Ministero dei LavoriPubblici e, peraltro, si limita con le successive enunciazioni ad indicare isimboli da utilizzare, per cui in mancanza di previsione, vale il comma 9precedente, che parla per il pertinente modello II.6 di “concisa iscrizione,e di spiegazione del significato del segnale principale, ovvero, etc.”.Appare palese che competeva alla Provincia farsi carico della situazione dipericolo di cui trattasi considerando il ricordato disposto normativo.Mette conto di rilevare che le suggestioni prospettate dal ricorso circal’estensione delle strade su cui dovrebbe la provincia segnalare il pericolodella presenza di granaglie, in disparte i richiamati disposti normativi,sono solo tali: il problema riguardava solo i tratti stradali che correvanolungo campi soggetti a mietitura.In definitiva il motivo risulta totalmente infondato e pertanto il ricorsodev’essere respinto.Nulla per le spese essendo l’altra parte rimasta intimata.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026 nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Numero registro generale 2369/2023Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11464/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])