CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 21 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 10 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena di mesi 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. 2. Il primo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata declaratoria della sopravvenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, al momento della deliberazione di appello, il reato non si era ancora prescritto. La Corte territoriale ha correttamente affermato che l'occupazione abusiva dell'immobile di è protratta almeno fino al 5 maggio 2014 stante la natura permanente del reato di cui all'art.633 cod. pen., i giudici di appello hanno, peraltro, evidenziato che l'illecita occupazione è proseguita anche in data successiva all'esecuzione del sequestro dell'immobile avvenuto in data 23 aprile 2013. La motivazione è coerente, pertanto, con l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'immobile (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277929 - 01), allontanamento non dimostrato nel caso di specie ovvero con la sentenza di condanna (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01). 3. Il secondo motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha fatto corretto uso del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), secondo cui il diniego del beneficio richiesto è sufficientemente motivato mediante il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte di appello si riferisce sia alla gravità del reato, per il lungo periodo di occupazione e gli abusi interventi edilizi, che alla capacità a delinquere dei rei, desunta dai molteplici precedenti penali). 4. Il terzo motivo avente ad oggetto la mancata sostituzione della pena detentiva breve con la corrispondente pena pecuniaria è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto adeguato riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., la motivazione si presenta priva di illogicità ed è, quindi, non sindacabile in sede di legittimità (cfr Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01). 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis