CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 28971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6684/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7479/2021 depositata il 02/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso del 50% delle somme trattenute dal sostituto di imposta per Irpef, addizionale regionale e comunale per gli anni dal 2002 a 2005, istanza proposta invocando la disciplina agevolatrice prevista per i soggetti residenti nei comuni della Provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2002; -il contribuente è rimasto intimato; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; dell’articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come novellato dal disposto dell’art. 36-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)»; - deduce la ricorrente, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere tempestiva l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 11 aprile 2011; - il motivo è fondato, in quanto, come da orientamento ormai consolidatosi di questa Corte di cassazione, «All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50% di tali imposte per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell'ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 36482 del 29/12/2023); - in conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; - le spese dei gradi di merito vanno opportunamente compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate; - le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato al pagamento delle spese che liquida in eu