CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39144/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;1 udita la relazione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26/01/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17/06/2020 appellata da [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, applicava al sunnominato la pena di anni cinque, mesi cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. non avendo lo stesso espresso alcun consenso sulla pena patteggiata né essendo il difensore munito di procura speciale ai fini della definizione del giudizio con un concordato in appello. Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Dagli atti risulta che il ricorrente, presente in udienza, abbia avanzato la richiesta di concordato in appello nei termini di cui in pronuncia: da qui la manifesta infondatezza del motivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estenso