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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20726/2026

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oni Impianti, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63C25 B296T) ed elettivamentedomiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controCORTE [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:02619510239), rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 39T09 L781K) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 64T26 I804V) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzip.e.c. dei predetti difensori;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéCOOPERATIVA [OSCURATO:PERSONA] VERONAin liquidazione coatta amministrativa ([OSCURATO:PERSONA]: 00547340232),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: TGNCRD 64H11 E349W) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c.di quest’ultimo;- controricorrente -Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4656/2019,pubblicata il 28 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di Verona convenne ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, la Corte Gardoni di Piccoli s.s.società agricola per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti,quantificati in €. 25.476,21, a titolo di perdita subita ed €. 14.628,32, atitolo di mancato guadagno.

Dedusse, al riguardo, di aver provveduto astoccare, presso una cella frigorifera di proprietà della convenuta, 522,40quintali di radicchio, qualità “pan di zucchero”, divenuto completamenteinutilizzabile a causa dell’errato stoccaggio di tale merce a temperaturenon idonee.Si costituì in giudizio la convenuta società, assumendo che laresponsabilità dell’evento dannoso fosse da addebitare esclusivamente allacondotta dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], fornitrice dellecelle di stoccaggio.

Tale assunto si fondava sul fatto che, a seguitodell’espletamento di un antecedente procedimento per accertamentotecnico preventivo, era emerso che l’errata temperatura di stoccaggio, cheaveva portato alla marcescenza della verdura di proprietà dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Verona, era frutto di unacarenza oggettiva degli impianti.Nel frattempo, l’impresa [OSCURATO:PERSONA] propose, sempre dinanzi alTribunale di Verona, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dellasocietà agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s., sul presupposto che la stessanon avesse adempiuto all’obbligazione di pagamento di fatture per untotale complessivo di €. 8.420,00.Avverso il decreto ingiuntivo la società agricola Corte Gardoni di Piccolis.s. propose opposizione, domandando la riunione con il procedimentopromosso nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA], resistendo all’istanza di provvisoria esecutorietà delNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026provvedimento monitorio opposto e chiedendone, in via principale,l’annullamento e/o la revoca e, in via riconvenzionale, il risarcimento deidanni subiti per il mancato guadagno derivante dall’inutilizzo delle celle ela manleva totale nei confronti delle pretese avanzate dalla predettaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Il Tribunale di Verona, disposta la riunione delle due cause, accolseparzialmente la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e condannò la società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. alpagamento in favore della predetta cooperativa della somma di €.33.476,21, respingendo l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivoopposto.

La sentenza rilevò, tra l’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] avevaprovato il corretto funzionamento delle celle frigorifere.2.- La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata,nell’accogliere parzialmente l’appello della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., ha riformato la sentenza di primo grado, revocato il decretoingiuntivo opposto e dichiarato l’impresa [OSCURATO:PERSONA] tenuta amanlevare e tenere indenne la predetta società agricola della somma dallastessa dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Ciò, in base all’accertamento del c.t.u. per cui il danno subito dalprodotto consegnato dalla [OSCURATO:PERSONA] diVerona alla società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. era dovuto alcattivo funzionamento della cella frigorifera n. 3, consegnata dall’impresaZanoni Impianti.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa con ditta [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. resiste con controricorsoe propone, altresì, ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi, alquale, a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] di Verona resiste alricorso principale e al ricorso incidentale con due differenti controricorsi.Tutte le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1766, 1768 e1218 c.c..Sviluppa, in sostanza, due profili di censure.Con la prima, in sintesi, si duole del fatto che la Corte di merito nonavrebbe esaminato il motivo d’appello della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s. circa la valutazione delle prove che avrebbe dovuto condurrealla declaratoria di assenza di responsabilità di quest’ultima nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Con la seconda, invece, sostiene che, avendo la società agricola CorteGardoni di Piccoli s.s. fornito la prova liberatoria relativa alla responsabilitàdel depositario, il giudice d’appello avrebbe dovuto respingere la domandarisarcitoria proposta nei confronti della predetta società agricola dallaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Verona.2.- Le censure, oltre che in contrasto l’una con l’altra (giacché non èpossibile affermare, da un lato, la mancanza di decisione sulla domandarisarcitoria e, dall’altra, la non corretta valutazione dell’accertamento infatto effettuato dalla Corte distrettuale nel vagliare la medesima domandadi cui si lamenta l’omessa disamina), risultano infondate.Ed invero, la Corte di merito si è pronunciata sulla responsabilità deldepositario relativamente al deterioramento della merce e, dopo averlaesclusa, attraverso la valutazione del nesso causale tra la condotta delpredetto e l’avaria della merce, ha esaminato la domanda di manleva neiconfronti dell’impresa [OSCURATO:PERSONA].

Ciò impedisce, con tutta evidenza,di affermare l’esistenza dell’omissione di pronuncia lamentata con il primoprofilo di censura, in quanto la Corte territoriale ha confermato la sentenzadi primo grado con riguardo al danno subito dalla Cooperativa AgricolaOrtofrutticola [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Aggiungasi, quanto all’infondatezza del secondo profilo di censura, chela Corte di merito, nell’escludere la responsabilità della società CorteNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026Gardoni in relazione all’errata conservazione - e conseguentedeterioramento - della merce, ha comunque evidenziato che la domandadella [OSCURATO:PERSONA] di Verona era fondata, inragione del fatto che la merce era stata restituita danneggiata, cosicchésenz’altro vi era stato un inesatto adempimento da parte della depositaria.Al riguardo, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice, secondo cui, in tema di deposito, l’obbligo direstituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazionifunzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventidannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi asituazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorreredel tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositarioe resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto (cfr., in talsenso, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 25436 del 16 settembre 2025; cfr.,altresì Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7529 del 27 marzo 2009, secondocui il depositante che lamenti che la cosa depositata abbia subito dannidurante il deposito, ha il solo onere di provare l’avvenuta consegna e idanni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buonecondizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramentio avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa delbene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea laresponsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione dispazi).Nella specie, infatti, e alla stregua dei principi sopra enucleati, èevidente come la società agricola Corte Gardoni di Piccolo s.s. non potesseandare esente dalla responsabilità per l’inesatto adempimento nell’ambitodel rapporto contrattuale di deposito intercorso con la Cooperativa AgricolaOrtofrutticola [OSCURATO:PERSONA] di Verona, in ragione del fatto che la merce era statarestituita non già nello stato in cui essa si trovava al momento dellaconsegna alla predetta depositaria, ma in condizioni di deterioramentodovute ad un’errata conservazione della stessa.3.- Anche con il secondo motivo, il ricorrente sviluppa due censure.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026Anzitutto, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4),c.p.c., la violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. e, cioè, laviolazione del giudicato interno in punto di rigetto della domanda dirisarcimento del danno formulata dalla società agricola Corte Gardoni diPiccoli s.s..Sostiene, al riguardo, che tale domanda risarcitoria era stata respintadal giudice di primo grado e che la Corte Gardoni non avrebbe impugnatocon l’appello tale rigetto.Con la seconda censura, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio.Sostiene, in sintesi, che la Corte di merito non si sarebbe pronunciatasul motivo di appello incidentale concernente la violazione dell’art. 36 c.p.c.e che tale error in procedendo sarebbe derivato dall’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, secondola sua prospettazione, consisterebbe nell’identificazione dei titolicontrattuali posti a fondamento delle obbligazioni di pagamento dedottenel ricorso per decreto ingiuntivo.In particolare, il motivo si incentra sul fatto che, secondo laprospettazione del ricorrente, le prestazioni con riguardo alle quali erastato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sarebbero state diverse daquelle che la società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. aveva allegato asostegno della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.4.- La prima censura risulta palesemente infondata, atteso che, com’èagevole desumere dalla stessa sentenza impugnata (cfr., in particolare,anche le conclusioni riportate prima dello svolgimento del processo), imotivi di appello erano stati proposti anche ai fini dell’accoglimento delladomanda riconvenzionale già proposta in primo grado dalla società agricolaCorte Gardoni di Piccoli s.s., sia ai fini della compensazione con il creditovantato dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] mediante il decreto ingiuntivoopposto, che come condanna autonoma.

Aggiungasi, inoltre, che ladomanda finalizzata a quest’ultima risulta, in ogni caso, essere stataNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026rigettata dalla Corte distrettuale, com’è agevole desumere dalla letturadella pag. 14 della sentenza d’appello.

È, invece, stata accolta la domandadi accertamento del controcredito risarcitorio ai fini della revoca del decretoingiuntivo opposto e la domanda di manleva, cioè di garanzia impropriaproposta dalla società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. contro l’impresaZanoni Impianti.Quanto alla seconda censura, essa risulta inammissibile, giacché nonsi confronta con la motivazione della sentenza impugnata con la quale laCorte di merito ha chiarito che: «L'opponente odierna appellante hapertanto provato la correlazione tra i lamentati vizi dell'impianto oggettodegli interventi di messa a punto e di manutenzione, cui erano riferite lefatture depositate in sede monitoria - costituiti dalla non corrispondenzatra la temperatura impostata sul display esterno e quella interna effettiva- e la conseguente perdita del prodotto depositato nella cella frigorifera n.3 a causa dell'errata impostazione della temperatura, che ha dato luogoalla perdita del prodotto e alla domanda di risarcimento dei dannilamentati dall'odierna appellata [OSCURATO:PERSONA] di Verona, dei quali lasocietà Corte Gardoni non può pertanto ritenersi responsabile.

E ladomanda di manleva dalle conseguenze negative della causa promossanei confronti dell'appellante dalla coop. [OSCURATO:PERSONA] di Verona per ildeperimento della partita di radicchio non può ritenersi estranea allapretesa creditoria della ditta Zanoni riferita alle prestazioni dimanutenzione e di fornitura indicate nelle fatture poste a fondamento deldecreto ingiuntivo opposto dalla stessa ottenuto nei confronti dell'odiernaappellante.

Avendo il consulente escluso la sussistenza di difetti difunzionamento delle celle n. 1 e 2, specificando che il valore preimpostatonelle stesse risultava corretto, il danno subito dall'appellante vacircoscritto alla perdita del prodotto conservato nella cella n. 3, ossia aldeterioramento della partita di radicchio oggetto di causa, e ai costi diripristino della cella, da compensarsi con il credito dedotto dalla ZanoniImpianti in sede monitoria, riferito a fatture aventi ad oggetto la forniturae l'installazione di materiale per l'assemblaggio ed il controllo automaticoNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026delle celle frigo, e per assistenza prestata per la regolazione dell'impiantorisultato difettoso.

Non è risultato provato il preteso danno di € 44.612,00dedotto dall'appellante per il mancato guadagno e la messa a disposizionedella cella.

Conseguentemente, la doglianza svolta con il primo motivod'appello incidentale dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] non appare meritevole diaccoglimento, non potendo la domanda di compensazione e di manlevasvolta dall'appellante in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - inragione della posizione assunta dalle parti nell'ambito di tale giudizio sopraribadita - qualificarsi come domanda riconvenzionale inammissibile aisensi dell'art. 36 CPC.».Pertanto, non solo vi è stata espressa disamina del motivo di appelloincidentale, ma la Corte di merito ha anche individuato, in maniera chiara,il titolo a sostegno della domanda proposta in via monitoria.

Né, del resto,il ricorrente può dolersi del merito di tale individuazione, trattandosi diaccertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità.5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrentesocietà agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1766, 1768 e 1218c.c..Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, pur avendo affermatoche tale società agricola non poteva ritenersi responsabile per i dannilamentati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, dalmomento che non era emersa alcuna negligenza in relazione allostoccaggio del radicchio deteriorato (essendo state adottate tutte lenecessarie cautele per l’adempimento del contratto di deposito), avrebbe,poi, lasciato immutata la sentenza di primo grado per la parte relativa allacondanna di primo grado di Corte Gardoni a risarcire i danni patiti daCooperativa [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto la domanda di garanzia proposta daquest’ultima, condannando [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne CorteGardoni della somma da quest'ultima dovuta alla Cooperativa AgricolaOrtofrutticola [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/20266.- La censura è infondata, in quanto l’assenza di una responsabilitàper l’attività di stoccaggio e conservazione della merce depositata nonesclude, comunque (e come già sopra chiarito con riguardo al primomotivo del ricorso principale), che la società agricola Corte Gardoni diPiccoli s.s. abbia restituito alla [OSCURATO:PERSONA] la merce in un momento in cui essa era già avariata, per cuicomunque, come già sopra chiarito, si è realizzata una sua responsabilità,per inesatto adempimento contrattuale, tanto che, in conseguenza di ciò,la Corte d’appello ha condannato l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], alla manleva nei confronti dellasocietà agricola odierna ricorrente incidentale.7.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrentesocietà agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. edell’art. 132, comma 2, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata sarebbeviziata da omessa motivazione circa il rigetto della domanda dirisarcimento del lucro cessante.Sostiene, in sintesi, che sarebbe del tutto apodittica l’affermazione inordine al fatto che non sarebbe risultato provato il preteso danno di €.44.612,00, dedotto dall’appellante per il mancato guadagno e la messa adisposizione della cella.8.- La censura è infondata, in quanto trascura, con tutta evidenza, lapresenza di una motivazione che attinge senz’altro il cd. minimocostituzionale.Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «Inseguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora laNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéla Corte di merito ha senz’altro motivato in relazione alle ragioni valevolia giustificare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per ilmancato guadagno e la messa a disposizione della cella, evidenziandocome tale pregiudizio non fosse stato provato.

Né, del resto, la ricorrenteincidentale, a carico della quale gravava senz’altro il relativo onere, si èpremurata di chiarire quale fosse il contenuto della deposizionetestimoniale e del documento a cui ha fatto riferimento a pag. 31 delcontroricorso, da cui potersi desumere l’avvenuta dimostrazione delpregiudizio di cui si tratta.Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).9.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate deriva ilrigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale, con integralecompensazione, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, dellespese del presente giudizio di legittimità, in ragione della soccombenzareciproca.10.- Nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Verona in liquidazione coatta amministrativa,invece, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentalee si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensoredella predetta cooperativa agricola, dichiaratosi anticipatario ai sensidell’art. 93 c.p.c..11.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115-, sia da parte del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiarainteramente compensate, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale,le spese del presente giudizio di legittimità.Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Verona inliquidazione coatta amministrativa, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano, complessivamente, in €. 3.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione infavore del difensore anticipatario.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026Condanna altresì la ricorrente incidentale al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Verona inliquidazione coatta amministrativa, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano, complessivamente, in €. 3.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione infavore del difensore anticipatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oni Impianti, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63C25 B296T) ed elettivamentedomiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -controCORTE [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:02619510239), rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 39T09 L781K) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 64T26 I804V) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzip.e.c. dei predetti difensori;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéCOOPERATIVA [OSCURATO:PERSONA] VERONAin liquidazione coatta amministrativa ([OSCURATO:PERSONA]: 00547340232),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: TGNCRD 64H11 E349W) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c.di quest’ultimo;- controricorrente -Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4656/2019,pubblicata il 28 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di Verona convenne ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, la Corte Gardoni di Piccoli s.s.società agricola per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti,quantificati in €. 25.476,21, a titolo di perdita subita ed €. 14.628,32, atitolo di mancato guadagno. Dedusse, al riguardo, di aver provveduto astoccare, presso una cella frigorifera di proprietà della convenuta, 522,40quintali di radicchio, qualità “pan di zucchero”, divenuto completamenteinutilizzabile a causa dell’errato stoccaggio di tale merce a temperaturenon idonee.Si costituì in giudizio la convenuta società, assumendo che laresponsabilità dell’evento dannoso fosse da addebitare esclusivamente allacondotta dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], fornitrice dellecelle di stoccaggio. Tale assunto si fondava sul fatto che, a seguitodell’espletamento di un antecedente procedimento per accertamentotecnico preventivo, era emerso che l’errata temperatura di stoccaggio, cheaveva portato alla marcescenza della verdura di proprietà dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Verona, era frutto di unacarenza oggettiva degli impianti.Nel frattempo, l’impresa [OSCURATO:PERSONA] propose, sempre dinanzi alTribunale di Verona, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dellasocietà agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s., sul presupposto che la stessanon avesse adempiuto all’obbligazione di pagamento di fatture per untotale complessivo di €. 8.420,00.Avverso il decreto ingiuntivo la società agricola Corte Gardoni di Piccolis.s. propose opposizione, domandando la riunione con il procedimentopromosso nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA], resistendo all’istanza di provvisoria esecutorietà delNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026provvedimento monitorio opposto e chiedendone, in via principale,l’annullamento e/o la revoca e, in via riconvenzionale, il risarcimento deidanni subiti per il mancato guadagno derivante dall’inutilizzo delle celle ela manleva totale nei confronti delle pretese avanzate dalla predettaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Il Tribunale di Verona, disposta la riunione delle due cause, accolseparzialmente la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e condannò la società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. alpagamento in favore della predetta cooperativa della somma di €.33.476,21, respingendo l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivoopposto. La sentenza rilevò, tra l’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] avevaprovato il corretto funzionamento delle celle frigorifere.2.- La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata,nell’accogliere parzialmente l’appello della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., ha riformato la sentenza di primo grado, revocato il decretoingiuntivo opposto e dichiarato l’impresa [OSCURATO:PERSONA] tenuta amanlevare e tenere indenne la predetta società agricola della somma dallastessa dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Ciò, in base all’accertamento del c.t.u. per cui il danno subito dalprodotto consegnato dalla [OSCURATO:PERSONA] diVerona alla società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. era dovuto alcattivo funzionamento della cella frigorifera n. 3, consegnata dall’impresaZanoni Impianti.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa con ditta [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. resiste con controricorsoe propone, altresì, ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi, alquale, a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] di Verona resiste alricorso principale e al ricorso incidentale con due differenti controricorsi.Tutte le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1766, 1768 e1218 c.c..Sviluppa, in sostanza, due profili di censure.Con la prima, in sintesi, si duole del fatto che la Corte di merito nonavrebbe esaminato il motivo d’appello della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s. circa la valutazione delle prove che avrebbe dovuto condurrealla declaratoria di assenza di responsabilità di quest’ultima nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Con la seconda, invece, sostiene che, avendo la società agricola CorteGardoni di Piccoli s.s. fornito la prova liberatoria relativa alla responsabilitàdel depositario, il giudice d’appello avrebbe dovuto respingere la domandarisarcitoria proposta nei confronti della predetta società agricola dallaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Verona.2.- Le censure, oltre che in contrasto l’una con l’altra (giacché non èpossibile affermare, da un lato, la mancanza di decisione sulla domandarisarcitoria e, dall’altra, la non corretta valutazione dell’accertamento infatto effettuato dalla Corte distrettuale nel vagliare la medesima domandadi cui si lamenta l’omessa disamina), risultano infondate.Ed invero, la Corte di merito si è pronunciata sulla responsabilità deldepositario relativamente al deterioramento della merce e, dopo averlaesclusa, attraverso la valutazione del nesso causale tra la condotta delpredetto e l’avaria della merce, ha esaminato la domanda di manleva neiconfronti dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]. Ciò impedisce, con tutta evidenza,di affermare l’esistenza dell’omissione di pronuncia lamentata con il primoprofilo di censura, in quanto la Corte territoriale ha confermato la sentenzadi primo grado con riguardo al danno subito dalla Cooperativa AgricolaOrtofrutticola [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Aggiungasi, quanto all’infondatezza del secondo profilo di censura, chela Corte di merito, nell’escludere la responsabilità della società CorteNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026Gardoni in relazione all’errata conservazione - e conseguentedeterioramento - della merce, ha comunque evidenziato che la domandadella [OSCURATO:PERSONA] di Verona era fondata, inragione del fatto che la merce era stata restituita danneggiata, cosicchésenz’altro vi era stato un inesatto adempimento da parte della depositaria.Al riguardo, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice, secondo cui, in tema di deposito, l’obbligo direstituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazionifunzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventidannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi asituazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorreredel tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositarioe resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto (cfr., in talsenso, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 25436 del 16 settembre 2025; cfr.,altresì Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7529 del 27 marzo 2009, secondocui il depositante che lamenti che la cosa depositata abbia subito dannidurante il deposito, ha il solo onere di provare l’avvenuta consegna e idanni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buonecondizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramentio avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa delbene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea laresponsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione dispazi).Nella specie, infatti, e alla stregua dei principi sopra enucleati, èevidente come la società agricola Corte Gardoni di Piccolo s.s. non potesseandare esente dalla responsabilità per l’inesatto adempimento nell’ambitodel rapporto contrattuale di deposito intercorso con la Cooperativa AgricolaOrtofrutticola [OSCURATO:PERSONA] di Verona, in ragione del fatto che la merce era statarestituita non già nello stato in cui essa si trovava al momento dellaconsegna alla predetta depositaria, ma in condizioni di deterioramentodovute ad un’errata conservazione della stessa.3.- Anche con il secondo motivo, il ricorrente sviluppa due censure.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026Anzitutto, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4),c.p.c., la violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. e, cioè, laviolazione del giudicato interno in punto di rigetto della domanda dirisarcimento del danno formulata dalla società agricola Corte Gardoni diPiccoli s.s..Sostiene, al riguardo, che tale domanda risarcitoria era stata respintadal giudice di primo grado e che la Corte Gardoni non avrebbe impugnatocon l’appello tale rigetto.Con la seconda censura, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio.Sostiene, in sintesi, che la Corte di merito non si sarebbe pronunciatasul motivo di appello incidentale concernente la violazione dell’art. 36 c.p.c.e che tale error in procedendo sarebbe derivato dall’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, secondola sua prospettazione, consisterebbe nell’identificazione dei titolicontrattuali posti a fondamento delle obbligazioni di pagamento dedottenel ricorso per decreto ingiuntivo.In particolare, il motivo si incentra sul fatto che, secondo laprospettazione del ricorrente, le prestazioni con riguardo alle quali erastato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sarebbero state diverse daquelle che la società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. aveva allegato asostegno della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.4.- La prima censura risulta palesemente infondata, atteso che, com’èagevole desumere dalla stessa sentenza impugnata (cfr., in particolare,anche le conclusioni riportate prima dello svolgimento del processo), imotivi di appello erano stati proposti anche ai fini dell’accoglimento delladomanda riconvenzionale già proposta in primo grado dalla società agricolaCorte Gardoni di Piccoli s.s., sia ai fini della compensazione con il creditovantato dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] mediante il decreto ingiuntivoopposto, che come condanna autonoma. Aggiungasi, inoltre, che ladomanda finalizzata a quest’ultima risulta, in ogni caso, essere stataNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026rigettata dalla Corte distrettuale, com’è agevole desumere dalla letturadella pag. 14 della sentenza d’appello. È, invece, stata accolta la domandadi accertamento del controcredito risarcitorio ai fini della revoca del decretoingiuntivo opposto e la domanda di manleva, cioè di garanzia impropriaproposta dalla società agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. contro l’impresaZanoni Impianti.Quanto alla seconda censura, essa risulta inammissibile, giacché nonsi confronta con la motivazione della sentenza impugnata con la quale laCorte di merito ha chiarito che: «L'opponente odierna appellante hapertanto provato la correlazione tra i lamentati vizi dell'impianto oggettodegli interventi di messa a punto e di manutenzione, cui erano riferite lefatture depositate in sede monitoria - costituiti dalla non corrispondenzatra la temperatura impostata sul display esterno e quella interna effettiva- e la conseguente perdita del prodotto depositato nella cella frigorifera n.3 a causa dell'errata impostazione della temperatura, che ha dato luogoalla perdita del prodotto e alla domanda di risarcimento dei dannilamentati dall'odierna appellata [OSCURATO:PERSONA] di Verona, dei quali lasocietà Corte Gardoni non può pertanto ritenersi responsabile. E ladomanda di manleva dalle conseguenze negative della causa promossanei confronti dell'appellante dalla coop. [OSCURATO:PERSONA] di Verona per ildeperimento della partita di radicchio non può ritenersi estranea allapretesa creditoria della ditta Zanoni riferita alle prestazioni dimanutenzione e di fornitura indicate nelle fatture poste a fondamento deldecreto ingiuntivo opposto dalla stessa ottenuto nei confronti dell'odiernaappellante. Avendo il consulente escluso la sussistenza di difetti difunzionamento delle celle n. 1 e 2, specificando che il valore preimpostatonelle stesse risultava corretto, il danno subito dall'appellante vacircoscritto alla perdita del prodotto conservato nella cella n. 3, ossia aldeterioramento della partita di radicchio oggetto di causa, e ai costi diripristino della cella, da compensarsi con il credito dedotto dalla ZanoniImpianti in sede monitoria, riferito a fatture aventi ad oggetto la forniturae l'installazione di materiale per l'assemblaggio ed il controllo automaticoNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026delle celle frigo, e per assistenza prestata per la regolazione dell'impiantorisultato difettoso. Non è risultato provato il preteso danno di € 44.612,00dedotto dall'appellante per il mancato guadagno e la messa a disposizionedella cella. Conseguentemente, la doglianza svolta con il primo motivod'appello incidentale dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] non appare meritevole diaccoglimento, non potendo la domanda di compensazione e di manlevasvolta dall'appellante in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - inragione della posizione assunta dalle parti nell'ambito di tale giudizio sopraribadita - qualificarsi come domanda riconvenzionale inammissibile aisensi dell'art. 36 CPC.».Pertanto, non solo vi è stata espressa disamina del motivo di appelloincidentale, ma la Corte di merito ha anche individuato, in maniera chiara,il titolo a sostegno della domanda proposta in via monitoria. Né, del resto,il ricorrente può dolersi del merito di tale individuazione, trattandosi diaccertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità.5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrentesocietà agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1766, 1768 e 1218c.c..Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, pur avendo affermatoche tale società agricola non poteva ritenersi responsabile per i dannilamentati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, dalmomento che non era emersa alcuna negligenza in relazione allostoccaggio del radicchio deteriorato (essendo state adottate tutte lenecessarie cautele per l’adempimento del contratto di deposito), avrebbe,poi, lasciato immutata la sentenza di primo grado per la parte relativa allacondanna di primo grado di Corte Gardoni a risarcire i danni patiti daCooperativa [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto la domanda di garanzia proposta daquest’ultima, condannando [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne CorteGardoni della somma da quest'ultima dovuta alla Cooperativa AgricolaOrtofrutticola [OSCURATO:PERSONA] di Verona.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/20266.- La censura è infondata, in quanto l’assenza di una responsabilitàper l’attività di stoccaggio e conservazione della merce depositata nonesclude, comunque (e come già sopra chiarito con riguardo al primomotivo del ricorso principale), che la società agricola Corte Gardoni diPiccoli s.s. abbia restituito alla [OSCURATO:PERSONA] la merce in un momento in cui essa era già avariata, per cuicomunque, come già sopra chiarito, si è realizzata una sua responsabilità,per inesatto adempimento contrattuale, tanto che, in conseguenza di ciò,la Corte d’appello ha condannato l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], alla manleva nei confronti dellasocietà agricola odierna ricorrente incidentale.7.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrentesocietà agricola Corte Gardoni di Piccoli s.s. denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. edell’art. 132, comma 2, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata sarebbeviziata da omessa motivazione circa il rigetto della domanda dirisarcimento del lucro cessante.Sostiene, in sintesi, che sarebbe del tutto apodittica l’affermazione inordine al fatto che non sarebbe risultato provato il preteso danno di €.44.612,00, dedotto dall’appellante per il mancato guadagno e la messa adisposizione della cella.8.- La censura è infondata, in quanto trascura, con tutta evidenza, lapresenza di una motivazione che attinge senz’altro il cd. minimocostituzionale.Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «Inseguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora laNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéla Corte di merito ha senz’altro motivato in relazione alle ragioni valevolia giustificare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per ilmancato guadagno e la messa a disposizione della cella, evidenziandocome tale pregiudizio non fosse stato provato. Né, del resto, la ricorrenteincidentale, a carico della quale gravava senz’altro il relativo onere, si èpremurata di chiarire quale fosse il contenuto della deposizionetestimoniale e del documento a cui ha fatto riferimento a pag. 31 delcontroricorso, da cui potersi desumere l’avvenuta dimostrazione delpregiudizio di cui si tratta.Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adNumero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).9.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate deriva ilrigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale, con integralecompensazione, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, dellespese del presente giudizio di legittimità, in ragione della soccombenzareciproca.10.- Nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Verona in liquidazione coatta amministrativa,invece, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentalee si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensoredella predetta cooperativa agricola, dichiaratosi anticipatario ai sensidell’art. 93 c.p.c..11.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115-, sia da parte del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiarainteramente compensate, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale,le spese del presente giudizio di legittimità.Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Verona inliquidazione coatta amministrativa, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano, complessivamente, in €. 3.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione infavore del difensore anticipatario.Numero registro generale 116/2020Numero sezionale 1064/2026Numero di raccolta generale 20726/2026Data pubblicazione 18/06/2026Condanna altresì la ricorrente incidentale al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Verona inliquidazione coatta amministrativa, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano, complessivamente, in €. 3.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione infavore del difensore anticipatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente