CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 33449/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il ricorrente, il giorno 24 giugno 2025 (quindi dopo la proposizione del ricorso), è stato scarcerato dall'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (vedi certificazione DAP, in atti); [OSCURATO:PERSONA] poi che non devono essere emanati provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Rv. 234859); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.