CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose, consistito nell'essersi impossessate di vari articoli di vestiario del valore complessivo di oltre 400 euro, prelevati dai banchi di vendita di vari esercizi commerciali (Zara, H&M, Pull&Bear) dopo aver rimosso, con un paio di forbici, i dispositivi antitaccheggio; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo, con il quale si chiede la riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata ex art. 56, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il tentativo solo allorché che la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato avvenga sotto il costante controllo del personale di vigilanza (Sez. U, n 52117 del 16/12/2014, Prevete, Rv. 261186) mentre nel caso di specie la sottrazione delle merci ai danni dei primi due esercizi commerciali è avvenuta in assenza di qualunque controllo ed è stata appurata solo all'esito della perquisizione eseguita dopo il furto ai danni del terzo negozio, sicché le imputate hanno conseguito, sia pure per un breve tempo, il possesso della merce, rinvenuta all'interno della loro borsa; ricordato sul punto che qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri, si realizza un solo reato consumato (Sez. 5, Sentenza n. 32786 del 25/06/2013, Caprarotta, Rv. 257256 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso contesta vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità in rapporto all'esauriente disamina dei dati probatori; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il reato di furto monoaggravato, punito con la pena massima di sei anni di reclusione, non rientra nei limiti di pena di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle