CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 05/06/2020 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Lette le richieste di rimessione proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Esaminati gli atti nonchè la memoria depositata dalla difesa; Ritenuto che le richieste sono inammissibili, in quanto non risultano notificate, ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., "entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti" (cfr. relazione della Cancelleria del Tribunale di Bolzano 6 maggio 2021), condizione indefettibile di ammissibilità della stessa richiesta di rimessione (tra tante, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580); Rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e segnatamente anche la condanna dei richiedenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili le richieste e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] fN , CANCE _KL I