CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07272/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dal tribunale di Pordenone in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati alla pena di euro 400,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all'art. 5, comma 1, L.283/1962, perché impiegavano, per la preparazione di alimenti da distribuire per il consumo, alimenti di origine animale in cattivo stato di conservazione, all'aperto, in prossimità di una zona boschiva. I ricorrenti deducono, con il primo motivo dì ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità posto che costoro stavano soltanto cucinando del cibo che era stato appena acquistato, senza alcuna intenzione di porlo in vendita a terzi. Evidenziano che la fattispecie punisce la vendita di cibo. Con il secondo motivo di ricorso, lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., considerato che il cibo appena cucinato o che si accingevano a cucinare, non è stato consumato, che si è trattato di un'unica condotta e considerato che dalla condotta contestata discendeva solo un forte cattivo odore che aveva attirato l'attenzione dei testi. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice di merito effettuato una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, considerata la quantità di cibo sequestrato, pari a 450 kílogrammi di pesci crudi e pollame, emerge in modo evidente che tale cibo stava per essere preparato per essere ceduto e somministrato a terzi e che non fosse destinato a una grigliata tra conoscenti. Il giudice ha anche riferito che il parroco della vicina chiesa ha dichiarato di essere al corrente che il cibo veniva preparato per essere somministrato il giorno dopo ai partecipanti ad un funerale. Si precisa, altresì, che la fattispecie contestata di cui all'art.6 in relazione all'art 5 , comma uno, lett. b, della legge numero 283 del 1962 punisce anche la mera detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione configurabile anche nel caso in cui carne e pesce siano conservata in modo promiscuo, in cattivo stato di conservazione e in condizioni igieniche precarie. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione 1 -)(f ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantità di cibo che stavano preparando per la somministrazione, concludendo che il fatto non può essere considerato di particolare tenuità. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice a quo fatto riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e il fatto che entrambi gli imputati sono gravati da precedenti penali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. A:),t Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eatri e [OSCURATO:PERSONA]