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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 48321/2022

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in dare 23/03/20 22 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] wiciiinan,lia in epigrafe il Tribunale di Bologna, in f-unzione di ries3me, ha coni'erriii:E]to quel ierrii25-,a di.-11 Giudice per le indogini preliminari dei Tribunale san cui sono EC applicate 12 misure cautelari custodia in On -in Roma, deq arresti unnicihari ne, ciinfronci di [OSCURATO:PERSONA], dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziati, ciascuno, di un elevato numero di reati in materia di stupefacenti (cocaina), datati tra i mesi di ottobre 2019 e giugno 2020.

2. Ricorrono gli imputati con atto unico a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola un solo motivo cumulativo di violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti in cui risulta necessario alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta la difesa, per tutti i suoi assistiti, l'affievolimento delle esigenze cautelari, in considerazione del tempo decorso tra la commissione degli ultimi episodi di spaccio contestati, datati al giugno 2020, e l'adozione dell'ordinanza applicativa delle misure, risalente al febbraio 2022, ed in considerazione, altresì, della avvenuta rescissione dei precedenti legami criminali dei ricorrenti.

Nel dettaglio, deduce: - quanto a Rama, che il Tribunale non ha valorizzato l'attività lavorativa dallo stesso svolta e la condotta tenuta a seguito della sottoposizione alla misura, nonché la compiuta ammissione degli addebiti, elementi che rivelano ad oggi l'inattualità della cautela e la sua inadeguatezza.

Gli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo sarebbero stati negati, infine, con motivazione ellittica; quanto a Campagna, il Tribunale non ha considerato il positivo comportamento serbato durante la detenzione in carcere e, nel rimarcare la pregressa "pesante condanna" a suo carico, non ha tenuto conto dell'effetto deterrente correlato al periodo di detenzione presofferto, che ha certamente depotenziato il pericolo di condotte reiterative; - quanto a Raggio, la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione sono basate solo sulla entità dei suoi precedenti, risalenti e aspecifici. l [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come in epigrafe.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Considerato in diritto 1.I ricorsi sono inammissibili per genericità e perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Assertivamente vengono reiterati profili di doglianza, inerenti al solo profilo delle esigenze cautelari, sostanzialmente reiterativi di quelli già prospettati in sede di riesame, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo con le ragioni giustificative della decisione.

2. L'ordinanza censurata fa applicazione del principio di diritto - che il Collegio pienamente condivide - per cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le molte Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991).

Tanto premesso, il Tribunale ha analizzato le diverse posizioni dei ricorrenti e, sulla ulteriore premessa della necessaria integrazione giustificativa con la motivazione posta a base della ordinanza genetica - secondo la tecnica della motivazione per relationem su cui, per tutte, v.

Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - ha congruamente richiamato gli elementi che sostanziano il pericolo concreto ed attuale di ricaduta nel delitto.

Nei confronti di tutti gli indagati viene segnala la non occasionalità delle condotte poste in essere, la loro sintomaticità rispetto all'inserimento in un più ampio contesto criminale di narcotraffico, l'essere le stesse condotte espressione di uno stile di vita radicato.

Per tutti si pone in evidenza come il brevissimo lasso di tempo trascorso in vinculis non lasci supporre una definita rescissione dei rapporti con i bacini criminali di appartenenza.

3. A proposito di Rama, la ordinanza impugnata evidenzia come egli abbia proseguito nel commercio di stupefacenti - trattando quantitativi cospicui, anche nell'ordine di chilogrammi - nonostante svolgesse regolare attività lavorativa e fosse anche in regola con le norme in tema di immigrazione.

Nei confronti di tale indagato, peraltro, il Tribunale ha diffusamente spiegato le ragioni che rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari, pur se rafforzati dal dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, correlandole ai rapporti che lo stesso aveva con un narcotrafficante di particolare caratura criminale ([OSCURATO:PERSONA]) e con altri coindagati a piede libero, che gli consentirebbero di operare anche "da remoto".

Un regime custodiale domestico, affidato al senso di autodisciplina del soggetto e sottoposto ad un regime di controllo, per forza di cose discontinuo, non garantirebbe, dunque, le esigenze di cautela ravvisate.

4. Quanto al Campagna, concretezza ed attualità sono state ancorate alla pluralità di episodi di acquisto (ben otto) finalizzato alla cessione, di quantitativi anche in tal caso non modici di cocaina.

Né il periodo di detenzione presofferto è stato valutato ex se capace di scongiurare il pericolo di condotte recidivanti, per la sua brevità.

5. In relazione a Raggio, il pericolo di ricaduta è stato rapportato- ancora una volta - alla consuetudine di rapporti intrattenuti con il coindagato Rama, alle cui dipendenze lavorava, alle forti pulsioni antisociali, alla personalità, desunta dai numerosissimi e svariati precedenti per reati anche di grave allarme sociale (fra i quali una rapina tentata, una bancarotta fraudolenta e truffe).

La motivazione resa, dunque, dà conto della perdurante adeguatezza dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con le prescrizioni di divieto di allontanamento nelle ore notturne, al fine di inibire al soggetto di recarsi in trasferta e comunque di operare indisturbato nelle ore notturne.

6. Tutto quanto precede evidenzia come la impugnata ordinanza sia del tutto immune da vizi di illogicità o contraddittorietà motivazionale.

Va al riguardo considerato il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

7. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in dare 23/03/20 22 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] wiciiinan,lia in epigrafe il Tribunale di Bologna, in f-unzione di ries3me, ha coni'erriii:E]to quel ierrii25-,a di.-11 Giudice per le indogini preliminari dei Tribunale san cui sono EC applicate 12 misure cautelari custodia in On -in Roma, deq arresti unnicihari ne, ciinfronci di [OSCURATO:PERSONA], dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziati, ciascuno, di un elevato numero di reati in materia di stupefacenti (cocaina), datati tra i mesi di ottobre 2019 e giugno 2020. 2. Ricorrono gli imputati con atto unico a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola un solo motivo cumulativo di violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti in cui risulta necessario alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta la difesa, per tutti i suoi assistiti, l'affievolimento delle esigenze cautelari, in considerazione del tempo decorso tra la commissione degli ultimi episodi di spaccio contestati, datati al giugno 2020, e l'adozione dell'ordinanza applicativa delle misure, risalente al febbraio 2022, ed in considerazione, altresì, della avvenuta rescissione dei precedenti legami criminali dei ricorrenti. Nel dettaglio, deduce: - quanto a Rama, che il Tribunale non ha valorizzato l'attività lavorativa dallo stesso svolta e la condotta tenuta a seguito della sottoposizione alla misura, nonché la compiuta ammissione degli addebiti, elementi che rivelano ad oggi l'inattualità della cautela e la sua inadeguatezza. Gli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo sarebbero stati negati, infine, con motivazione ellittica; quanto a Campagna, il Tribunale non ha considerato il positivo comportamento serbato durante la detenzione in carcere e, nel rimarcare la pregressa "pesante condanna" a suo carico, non ha tenuto conto dell'effetto deterrente correlato al periodo di detenzione presofferto, che ha certamente depotenziato il pericolo di condotte reiterative; - quanto a Raggio, la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione sono basate solo sulla entità dei suoi precedenti, risalenti e aspecifici. l [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come in epigrafe. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Considerato in diritto 1.I ricorsi sono inammissibili per genericità e perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. Assertivamente vengono reiterati profili di doglianza, inerenti al solo profilo delle esigenze cautelari, sostanzialmente reiterativi di quelli già prospettati in sede di riesame, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo con le ragioni giustificative della decisione. 2. L'ordinanza censurata fa applicazione del principio di diritto - che il Collegio pienamente condivide - per cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le molte Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). Tanto premesso, il Tribunale ha analizzato le diverse posizioni dei ricorrenti e, sulla ulteriore premessa della necessaria integrazione giustificativa con la motivazione posta a base della ordinanza genetica - secondo la tecnica della motivazione per relationem su cui, per tutte, v. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - ha congruamente richiamato gli elementi che sostanziano il pericolo concreto ed attuale di ricaduta nel delitto. Nei confronti di tutti gli indagati viene segnala la non occasionalità delle condotte poste in essere, la loro sintomaticità rispetto all'inserimento in un più ampio contesto criminale di narcotraffico, l'essere le stesse condotte espressione di uno stile di vita radicato. Per tutti si pone in evidenza come il brevissimo lasso di tempo trascorso in vinculis non lasci supporre una definita rescissione dei rapporti con i bacini criminali di appartenenza. 3. A proposito di Rama, la ordinanza impugnata evidenzia come egli abbia proseguito nel commercio di stupefacenti - trattando quantitativi cospicui, anche nell'ordine di chilogrammi - nonostante svolgesse regolare attività lavorativa e fosse anche in regola con le norme in tema di immigrazione. Nei confronti di tale indagato, peraltro, il Tribunale ha diffusamente spiegato le ragioni che rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari, pur se rafforzati dal dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, correlandole ai rapporti che lo stesso aveva con un narcotrafficante di particolare caratura criminale ([OSCURATO:PERSONA]) e con altri coindagati a piede libero, che gli consentirebbero di operare anche "da remoto". Un regime custodiale domestico, affidato al senso di autodisciplina del soggetto e sottoposto ad un regime di controllo, per forza di cose discontinuo, non garantirebbe, dunque, le esigenze di cautela ravvisate. 4. Quanto al Campagna, concretezza ed attualità sono state ancorate alla pluralità di episodi di acquisto (ben otto) finalizzato alla cessione, di quantitativi anche in tal caso non modici di cocaina. Né il periodo di detenzione presofferto è stato valutato ex se capace di scongiurare il pericolo di condotte recidivanti, per la sua brevità. 5. In relazione a Raggio, il pericolo di ricaduta è stato rapportato- ancora una volta - alla consuetudine di rapporti intrattenuti con il coindagato Rama, alle cui dipendenze lavorava, alle forti pulsioni antisociali, alla personalità, desunta dai numerosissimi e svariati precedenti per reati anche di grave allarme sociale (fra i quali una rapina tentata, una bancarotta fraudolenta e truffe). La motivazione resa, dunque, dà conto della perdurante adeguatezza dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con le prescrizioni di divieto di allontanamento nelle ore notturne, al fine di inibire al soggetto di recarsi in trasferta e comunque di operare indisturbato nelle ore notturne. 6. Tutto quanto precede evidenzia come la impugnata ordinanza sia del tutto immune da vizi di illogicità o contraddittorietà motivazionale. Va al riguardo considerato il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 7. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla
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