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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39863/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che complessivamente il ricorso, pur deducendo la violazione della legge penale in ogni motivo, si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e conne tali inammissibili; si tratta, in sostanza, di una tecnica redazionale che potrebbe sostenere un atto di appello ma che risulta del tutto inidonea a giustificare un ricorso in cassazione, ove la decisione non può più essere criticata nel merito, salvo che la motivazione con cui è espressa non sia mancante o non presenti i caratteri della contraddittorietà o della manifesta infondatezza (art.606 lett. e, c.p.p.), nel caso di specie nemmeno dedotti; considerato inoltre, con riferimento ai motivi 2 e 3, che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio (nel caso di specie, peraltro, minimale e quindi richiedente un corrispondente, contenuto, onere motivazionale, come da sempre sostenuto da questa Corte) rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice di merito, immune da critiche di legittimità laddove la motivazione, come nel caso di specie (cfr. pg.3 e 4 ed il riferimento, ivi contenuto, alla decisione di primo grado), sia scevra da profili di illogicità manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] qliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'si ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che complessivamente il ricorso, pur deducendo la violazione della legge penale in ogni motivo, si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e conne tali inammissibili; si tratta, in sostanza, di una tecnica redazionale che potrebbe sostenere un atto di appello ma che risulta del tutto inidonea a giustificare un ricorso in cassazione, ove la decisione non può più essere criticata nel merito, salvo che la motivazione con cui è espressa non sia mancante o non presenti i caratteri della contraddittorietà o della manifesta infondatezza (art.606 lett. e, c.p.p.), nel caso di specie nemmeno dedotti; considerato inoltre, con riferimento ai motivi 2 e 3, che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio (nel caso di specie, peraltro, minimale e quindi richiedente un corrispondente, contenuto, onere motivazionale, come da sempre sostenuto da questa Corte) rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice di merito, immune da critiche di legittimità laddove la motivazione, come nel caso di specie (cfr. pg.3 e 4 ed il riferimento, ivi contenuto, alla decisione di primo grado), sia scevra da profili di illogicità manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] qliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'si ,
Sentenza Cassazione n. 39863/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris