CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 10365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9(y)A 2tS ORDINANZA sul ricorso 19848-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (già S.R.L.), rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.A.S.) [OSCURATO:PERSONA] & C., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente — avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 3/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con atto di citazione notificato il 19/4/2002, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, dopo aver evidenziato di aver stipulato con la società convenuta in data 2:\ 16/10/2001 un contratto preliminare di compravendita di una porzione di fabbricato per il prezzo di £. 610.000.000, con termine per la stipula del contratto definitivo fissato per il 10/11/2001, e di aver versato, in qualità di promissaria acquirente, la somma di C. 30.987,41 a titolo di caparra confirmatoria, ha dedotto che il contratto definitivo non è stato stipulato ed ha, quindi, chiesto che la società convenuta fosse condannata al pagamento del doppio della caparra versata, oltre al rimborso della somma dovuta al notaio pari ad C. 663,00. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita in giudizio affermando di aver legittimamente trattenuto la caparra a fronte dell'inadempimento della parte attrice che aveva lasciato inutilmente decorrere il termine del 10/11/2001. 1.3. La convenuta, in particolare, ha esposto che, in data 27/9/2000, aveva concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita, da stipulare entro il 30/5/2001 per il prezzo di £. 535.000.000 oltre IVA, dello stesso immobile che con il preliminare del 16/10/2001 ha poi promesso di vendere alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, tuttavia, ha provveduto ad acquistare l'immobile in questione direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed ha, quindi, chiesto di trattenere la caparra ricevuta o, in subordine, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale, da liquidarsi in misura non inferiore ad C. 43.898,43, oltre interessi e spese. 1.4. Il tribunale, con sentenza del 19/5/2010, ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 C. 30.987,41, oltre interessi, nonché al rimborso della somma di C. 663,00 pagata per la redazione del rogito notarile. 1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la società convenuta era risultata inadempiente nei confronti dell'attrice e che il contratto preliminare stipulato tra le parti doveva ritenersi risolto: - innanzitutto, per l'impossibilità sopravvenuta di trasferire l'immobile a seguito del superamento del termine massimo previsto nel preliminare stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - in secondo luogo, per avere la convenuta taciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della stipula del contratto preliminare di non essere proprietaria dell'immobile oggetto del contratto ma solo di aver stipulato altro contatto preliminare per l'acquisto dello stesso. 1.6. Il tribunale, quindi, in applicazione dell'art. 1479 c.c., ha ritenuto che la convenuta doveva essere condannata alla restituzione delle somme ricevute quale principio di pagamento del prezzo nonché al rimborso delle spese sostenute per la redazione del rogito notarile. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello deducendo: - la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la società attrice domandato la restituzione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c. e non la risoluzione del contratto preliminare per l'impossibilità sopravvenuta di diventare proprietaria del bene o per non aver comunicato l'altruità dell'immobile; - l'erronea qualificazione come inadempimento del comportamento contrattuale della società convenuta, avendo, in realtà, stipulato due contratti preliminari, uno per l'acquisto e l'altro per la vendita del medesimo immobile, cercando di ottenere il trasferimento diretto dello stesso dal promittente venditore del primo (e cioè l'[OSCURATO:PERSONA]) al promissario acquirente del secondo Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 preliminare (la [OSCURATO:SOCIETA].), e tale comportamento non può costituire inadempimento, né potendo rilevare, ai fini della risoluzione del contratto dichiarata dal tribunale, la diffida del 15/10/2001, contenente l'invito a stipulare il contratto definitivo, poiché tale missiva non può essere qualificata come diffida ad adempiere ai fini di cui all'art. 1454 c.c., né contiene il termine minimo di quindici giorni previsto dalla norma; - l'omessa valutazione della mancanza di correttezza e buona fede, sia con riferimento allo svolgimento delle trattative sia alla formazione del contratto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, infatti, con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha acquistato l'immobile in questione direttamente dal proprietario, assumendo un comportamento che, oltre a rilevare per l'assenza di buona fede, costituisce inadempimento poiché la società attrice si è in tal modo sottratta agli obblighi assunti con il preliminare del 16/10/2001 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., già [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha, per quanto ancora interessa, confermato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva condannato la società appellante a pagare all'attrice la somma di C. 30.987,41, oltre interessi. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: - la parte adempiente deve scegliere tra agire in recesso, trattenendo la caparra (ovvero ottenendo il doppio di quella versata), e l'agire in risoluzione, ottenendo il risarcimento del danno ma restituendo la caparra; - la domanda proposta dalla società attrice doveva essere correttamente qualificata quale richiesta di accertamento del recesso ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c.; ha ritenuto, innanzitutto, che erano infondate Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 le censure svolte circa l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta, essendo pacifico che la stessa non aveva procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà dell'immobile promessole in vendita prima della scadenza del termine contrattualmente stabilito e nemmeno sollecitato il relativo acquisto direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e che di conseguenza l'appellata aveva legittimamente rifiutato di stipulare il contratto definitivo, ed, in secondo luogo, che, una volta accertato che la promittente venditrice era stata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e che tale inadempimento legittimava il recesso della [OSCURATO:SOCIETA], la domanda di quest'ultima, volta alla restituzione del doppio della caparra, doveva essere accolta. 2.3. La corte, escluso allora il diritto al risarcimento del danno costituito dalla somma sostenuta per il notaio che aveva redatto il rogito mai stipulato, ha, tuttavia, evidenziato che la parte appellata non aveva proposto in appello la domanda di restituzione del doppio della caparra, essendosi limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata sicché, in definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. doveva essere condannata a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di C. 30.987,41, oltre interessi, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 20/7/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1385, comma 2°, c.c. e degli artt. 324-345 c.p.c., in relazione Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver qualificato la domanda proposta dall'attrice come richiesta di accertamento del recesso ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c. e ritenuto che, a fronte dell'inadempimento della società convenuta, doveva essere accolta la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere la restituzione del doppio della caparra dalla stessa versata, ha riconosciuto alla promissaria acquirente la restituzione della caparra versata, in tal modo, tuttavia, omettendo di considerare che il tribunale, pur a fronte di una domanda di restituzione del doppio della caparra versata, aveva applicato la norma prevista dall'art. 1479 c.c. e che l'appellata, senza proporre appello incidentale avverso tale pronuncia pur se soccombente sul punto, si era limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado. 4.2. La corte d'appello, piuttosto, ha osservato la ricorrente, dopo aver affermato l'incompatibilità tra l'azione di recesso con ritenzione del doppio della caparra e l'azione di risoluzione con risarcimento del danno, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che la sentenza di primo grado era stata impugnata sul punto dalla sola appellante, che, quindi, il rigetto della domanda di recesso e di raddoppio della caparra era definitiva e che la conclusione assunta in appello dall'appellata, presupponendo la formulazione di una domanda di risoluzione e di risarcimento del danno, non era ammissibile in quanto diversa e incompatibile con quella dedotta in primo grado, sicché, non essendovi a quel punto alcuna domanda ammissibile da parte dell'originaria attrice nei confronti della convenuta, la sentenza del tribunale doveva essere riformata in modo totale e non, come ha invece fatto, in modo parziale. 5.1. Il motivo è infondato. L'appello proposto dalla Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 società convenuta, invero, lì dove ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale dichiarato la risoluzione del contratto pur avendo l'attrice domandato la restituzione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c. e non la risoluzione del contratto preliminare per l'impossibilità sopravvenuta di diventare proprietaria del bene o per non aver comunicato l'altruità dell'immobile, ha impedito il passaggio in giudicato della statuizione sul punto contenuto nella sentenza del tribunale ed ha, di conseguenza, riaperto la cognizione del giudice d'appello sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 10760 del 2019; Cass. n. 24783 del 2018; Cass. n. 12202 del 2017; Cass. n. 2217 del 2016). 5.2. La corte d'appello, pertanto, ha potuto correttamente ritenere, per un verso, che la domanda proposta dalla società attrice doveva essere (correttamente) qualificata quale richiesta di accertamento del recesso ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c., e, per altro verso, che, una volta accertato l'inadempimento della promittente venditrice agli obblighi contrattualmente assunti e l'idoneità dello stesso a legittimare il recesso della [OSCURATO:SOCIETA], la domanda di condanna proposta da quest'ultima, pur se contenuta nei limiti del quantum (sostanzialmente) richiesto in appello (attraverso la richiesta di conferma della sentenza di primo grado e della condanna ivi contenuta alla restituzione della caparra), doveva essere, di conseguenza, accolta. 5.3. D'altra parte, l'istanza di restituzione della caparra Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 in favore del promittente acquirente deve ritenersi inclusa nella domanda, dal medesimo già formulata, di restituzione del doppio della caparra stessa nell'ambito di controversia definita con il rigetto della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto del preliminare di vendita e, conseguentemente, con affermazione del carattere di indebito assunto dalla medesima caparra (Cass. n. 21262 del 2020). 6. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. ed il vizio in procedendo ex artt. 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza delle censure svolte dall'appellante circa l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta sul rilievo che la stessa non aveva procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà dell'immobile promesso in vendita alla stessa prima della scadenza del termine contrattualmente stabilito e nemmeno sollecitato il relativo acquisto direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], omettendo, tuttavia, di considerare, al pari del tribunale, i numerosi documenti che, se esaminati ed adeguatamente valutati, sarebbero senz'altro valsi ad escludere l'inadempimento in capo alla promittente venditrice e a ritenere che, al contrario, l'inadempiente era stata la [OSCURATO:SOCIETA]. I documenti in questione, infatti, ha osservato la ricorrente, dimostravano che le parti, nonostante la scadenza del termine convenuto per la stipulazione, erano comunque intenzionati a stipulare il contratto definitivo di compravendita. 7.1. Il motivo è infondato. La ricorrente, pur denunciando la violazione di norme di legge, come gli artt. 115 Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 e 116 c.p.c., ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società convenuta era rimasta inadempiente agli obblighi assunti nel contratto preliminare e che tale inadempimento aveva legittimato la società attrice a recedere dal contratto. 7.2. Così facendo, però, la ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorquando il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). 7.3. La valutazione delle risultanze delle prove, tuttavia, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). 7.4. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 7.5. La corte d'appello, infatti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio e fornito dell'accertamento fattuale conseguentemente assunto una motivazione non apparente né contraddittoria né perplessa, ha ritenuto, innanzitutto, che la società convenuta, non avendo procurato alla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà dell'immobile alla stessa promesso in vendita prima della scadenza del termine a tal fine stabilito, era stata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti ed, in secondo luogo, che tale inadempimento era tale da poter fondare il recesso della [OSCURATO:SOCIETA], la quale pertanto aveva legittimamente rifiutato la stipula del contratto definitivo. 7.6. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi, risultanti dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio (e, dunque, non delle prove raccolte se, come nella specie, il fatto storico rilevante in causa, e cioè la sussistenza di un inadempimento della promittente venditrice tale legittimare il recesso della promissaria acquirente, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti: Cass. SU n. 8053 del 2014), che la promittente venditrice non aveva procurato alla promissaria compratrice la proprietà dell'immobile entro il termine pattuito e che tale inadempimento era tale da fondare il recesso della promissaria acquirente, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta da quest'ultima, in quanto volta, a fronte dell'inadempimento dell'altra parte, che aveva ricevuto la caparra confirmatoria, all'accertamento del (la legittimità del) recesso dal contratto preliminare conseguentemente dichiarato. E', infatti, noto che, in forza dell'art. 1385, comma 2°, c.c., se la parte che ha ricevuto la caparra non adempie, l'altra parte può legittimamente recedere dal contratto. L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., invero, da un lato, presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso e, dall'altro, determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radicando una pretesa restitutoria forfettariamente quantificata in relazione alla somma versata quale caparra (cfr. Cass. n. 17969 del 2021). 8. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1478 e 1479 c.c., Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la promittente venditrice, non avendo procurato alla promissaria compratrice la proprietà dell'immobile altrui entro il termine pattuito, era stata inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di acquistare la proprietà del bene dal precedente proprietario, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, nel contratto preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente venditore può adempiere le proprie obbligazioni procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario anche se, al momento della conclusione del preliminare, il promissario aveva ignorato in buona fede il difetto di appartenenza del bene al promittente, con la conseguenza che, avendo la società convenuta semplicemente assunto l'impegno a far acquistare la proprietà del bene, non poteva essere considerato suo inadempimento il fatto che, alla data fissata per la stipula del definitivo, la stessa non era diventata proprietaria del bene, intendendo procedere al diretto trasferimento dell'immobile dalla effettiva proprietaria alla promissaria acquirente. 9. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha implicitamente rigettato la domanda di accertamento dell'inadempimento della promissaria acquirente senza, tuttavia, considerare che, come emergeva dai documenti prodotti, quest'ultima, in data 11/12/2001, aveva provveduto ad acquistare l'immobile direttamente dalla sua effettiva proprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 10. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ad onta di quanto dalla stessa lamentato, ha espressamente affermato che la promittente venditrice era risultata inadempiente non già perché, entro il termine fissato nel contratto, non era diventata proprietaria del bene altrui promesso in vendita alla [OSCURATO:SOCIETA] ma, al contrario, perché la stessa non aveva procurato alla promissaria compratrice, entro il termine contrattualmente stabilito, la proprietà dell'immobile che a quest'ultima era stato promesso in vendita (evidentemente) nei modi a tal fine consentiti (e cioè acquistando il bene e poi trasferendolo alla controparte ovvero procurando direttamente a quest'ultima l'acquisto del bene da parte del proprietario), a nulla, a quel punto, rilevando il fatto (la cui emergenza neppure risulta esposta in ricorso) che la stessa promissaria acquirente abbia, in seguito alla scadenza del predetto termine, acquistato lo stesso bene dalla sua proprietaria effettiva. 11. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, come tale, respinto. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, Ric. 2017 n. 19848 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 che liquida in C. 5.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par