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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04776/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];‘ [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 15/5/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,635 c.p. ha rideterminato la pena inflitta, escludendosi la recidiva.

Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la condotta minacciosa o violenta e la consapevolezza del ricorrente. - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., versandosi in una condotta colposa. - inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della volontaria condotta posta in essere dal ricorrente che ebbe a porre in pericolo, durante l'inseguimento, la pubblica incolumità (v. pg. 2 della sentenza).

Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza).

Il terzo motivo è cesnura generica all'ineccepibile esclusione della particolare tenuità del fatto sulla base del complessivo sviluppo delle condotte criminose (v. pg. 3).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];‘ [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 15/5/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,635 c.p. ha rideterminato la pena inflitta, escludendosi la recidiva. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la condotta minacciosa o violenta e la consapevolezza del ricorrente. - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., versandosi in una condotta colposa. - inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della volontaria condotta posta in essere dal ricorrente che ebbe a porre in pericolo, durante l'inseguimento, la pubblica incolumità (v. pg. 2 della sentenza). Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza). Il terzo motivo è cesnura generica all'ineccepibile esclusione della particolare tenuità del fatto sulla base del complessivo sviluppo delle condotte criminose (v. pg. 3). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 04776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris