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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 19943/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torìno in data 19/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava in mesi quattro di reclusione ed euro 133,33 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024 La consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torìno in data 19/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava in mesi quattro di reclusione ed euro 133,33 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024 La consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
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