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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46170/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrenl:e denunzia la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la causa di esclusione della punibilità non è applicabile alla fattispecie del furto aggravato in ragione dei limiti edittali della pena; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perc:hé, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Considerato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti cili elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce .uali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13),uglio 022 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrenl:e denunzia la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la causa di esclusione della punibilità non è applicabile alla fattispecie del furto aggravato in ragione dei limiti edittali della pena; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perc:hé, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Considerato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti cili elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce .uali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13),uglio 022 Il consigliere este
Sentenza Cassazione n. 46170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris