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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28507/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi \. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ma identici ricorsi, ricorrono per cassazione avverso le ordinanze in epigrafe indicate, entrambe emesse il 30 agosto 2023, con le quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, ha convalidato i provvedimenti del Questore di Ferrara, impositivi nei confronti dei predetti ricorrenti del divieto di accesso luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche e in altri luoghi specificati per il periodo di anni cinque, nonché prescrittivi di plurimi obblighi di comparizione personale presso gli uffici della Questura di Ferrara in occasione degli eventi calcistici. 2.1 ricorrenti affidano i ricorsi a due motivi, la cui trattazione può essere cumulativa, essendo di identico contenuto.

2.1. Con il primo motivo, entrambi ~denunciano violazione dell'art. 6, comma 2, della

I. n. 401 del 1989 in merito alla mancata esplicitazione delle ragioni per cui gli interessati debbano presentarsi in Questura per ben quattro volte in occasione delle partite di calcio della Spal in casa.

I ricorrenti al riguardo evidenziano che l'obbligo di plurime presentazioni presso l'autorità, ove la distanza dal luogo di competizione sia eccessiva, non può essere legittimamente imposto, in quanto eccessivamente gravoso, se non con un adeguato e più incisivo sforzo motivazionale da parte del giudice, il quale deve fornire puntuale indicazione delle ragioni che giustifichino una modalità esecutiva talmente invasiva che prevede un quadruplice obbligo di presentazione.

Al riguardo, i ricorrenti evidenziano di aver tempestivamente depositato memoria difensiva ove si lamentava l'eccessiva gravosità della misura.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa esposizione delle ragioni per le quali l'obbligo di presentazione debba estendersi anche in occasione delle partite amichevoli.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. I ricorrenti hanno depositato due distinte memorie difensive con le quali sono ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, insistendo in particolare sul primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine alla prima doglianza formulata dai ricorrenti, si precisa che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio 7'-f o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo (nella specie quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero (Sez. 3, n. 3830 del 16/12/2008, Rv. 242556; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, Rv. 243271).

1.1. Nel caso in disamina, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il G.i.p. ha dato atto della presentazione della memoria difensiva e dei suoi contenuti difensivi (il ricorrente sollevava la questione della attruibuibilità della condotta e si doleva della gravosità del plurimo obbligo di firma), ha esaminato le doglianze ed ha accolto, sia pure parzialmente, le deduzioni difensive in ordine alla gravosità dell'obbligo di presentazione in occasione delle partite giocate in trasferta.

In particolare, il giudice ha affermato che il provvedimento del questore è stato correttamente adottato, considerando che il Gentili è recidivo Daspo di un provvedimento emesso il 21/02/2020, e ha giustificato l'obbligo di firma in ragione del verificarsi degli episodi di violenza descritti che hanno visto il ricorrente,' come emerge dalle immagini di videosorveglianza (in particolare nel frame n. 29), protagonista dei disordini - essendo egli a capo del gruppo di facinorosi che, impugnando strumenti atti ad offendere, si trascinava verso lo sbarramento dalla tifoseria opposta - in occasione dei quali è stato colpito con una cinghia un militare.

Il giudice ha quindi in modo congro e specifico indicato le ragioni di necessità e di urgenza sottese all'imposizione di un plurimo obbligo di presentazione, formulando una concreta valutazione in termini di pericolosità della condotta ascritta al Gentili.

Va evidenziato altresì che il giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità circa la gravosità dell'obbligo di presentazione nel caso di distanza del luogo di presentazione da quello in cui si svolgono le competizioni sportive, in accoglimento parziale delle deduzioni difensive rappresentate nella memoria, ha ridotto la misura della prescrizione ad una sola volta per le partite giocate in trasferta. 1.2.Allo stesso modo, con riferimento alla posizione del Vottari, il giudice ha dato atto della presentazione della memoria difensiva, con la quale si contestava l'identificazione del ricorrente come l'aggressore del poliziotto Bimbatti, esaminato le doglianze, evidenziando che il Vottari era stato riconosciuto dal sovrintendere come colui che, munito di strumento atto ad offendere e a viso scoperto, lo aveva colpito, continuando a sfidare il militare anche dopo avergli infetto il colpo.

Il giudice ha, quindi, in modo congro e specifico, indicato le ragioni di necessità e di urgenza sottese all'imposizione di un plurimo obbligo di presentazione, formulando una concreta valutazione in termini di pericolosità della condotta ascritta e ha ridotto ad una sola volta gsziwgb l'obbligo di presentazione per le partite giocate in trasferta.

2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di scostarsi dall'indirizzo più recente secondo il quale "in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia (art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) è applicabile anche alle gare amichevoli, purchè le stesse siano conosciute o conoscibili dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed adeguata pubblicità" (Sez. 3, n. 47451 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 40177 del 06/10/2010; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011).

Da ultimo, si è precisato che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd.

"amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 02).

Nel caso in disamina, il giudice ha espresso in termini congrui la valutazione di pericolosità concreta ed attuale dei ricorrenti e ritenuto proporzionato ed adeguato, in relazione all'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla FIGC, dalla [OSCURATO:PERSONA] A, dalla UEFA, dalla FIFA, dalla [OSCURATO:PERSONA] B, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi \. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ma identici ricorsi, ricorrono per cassazione avverso le ordinanze in epigrafe indicate, entrambe emesse il 30 agosto 2023, con le quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, ha convalidato i provvedimenti del Questore di Ferrara, impositivi nei confronti dei predetti ricorrenti del divieto di accesso luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche e in altri luoghi specificati per il periodo di anni cinque, nonché prescrittivi di plurimi obblighi di comparizione personale presso gli uffici della Questura di Ferrara in occasione degli eventi calcistici. 2.1 ricorrenti affidano i ricorsi a due motivi, la cui trattazione può essere cumulativa, essendo di identico contenuto. 2.1. Con il primo motivo, entrambi ~denunciano violazione dell'art. 6, comma 2, della I. n. 401 del 1989 in merito alla mancata esplicitazione delle ragioni per cui gli interessati debbano presentarsi in Questura per ben quattro volte in occasione delle partite di calcio della Spal in casa. I ricorrenti al riguardo evidenziano che l'obbligo di plurime presentazioni presso l'autorità, ove la distanza dal luogo di competizione sia eccessiva, non può essere legittimamente imposto, in quanto eccessivamente gravoso, se non con un adeguato e più incisivo sforzo motivazionale da parte del giudice, il quale deve fornire puntuale indicazione delle ragioni che giustifichino una modalità esecutiva talmente invasiva che prevede un quadruplice obbligo di presentazione. Al riguardo, i ricorrenti evidenziano di aver tempestivamente depositato memoria difensiva ove si lamentava l'eccessiva gravosità della misura. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa esposizione delle ragioni per le quali l'obbligo di presentazione debba estendersi anche in occasione delle partite amichevoli. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. I ricorrenti hanno depositato due distinte memorie difensive con le quali sono ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, insistendo in particolare sul primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla prima doglianza formulata dai ricorrenti, si precisa che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio 7'-f o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo (nella specie quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero (Sez. 3, n. 3830 del 16/12/2008, Rv. 242556; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, Rv. 243271). 1.1. Nel caso in disamina, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il G.i.p. ha dato atto della presentazione della memoria difensiva e dei suoi contenuti difensivi (il ricorrente sollevava la questione della attruibuibilità della condotta e si doleva della gravosità del plurimo obbligo di firma), ha esaminato le doglianze ed ha accolto, sia pure parzialmente, le deduzioni difensive in ordine alla gravosità dell'obbligo di presentazione in occasione delle partite giocate in trasferta. In particolare, il giudice ha affermato che il provvedimento del questore è stato correttamente adottato, considerando che il Gentili è recidivo Daspo di un provvedimento emesso il 21/02/2020, e ha giustificato l'obbligo di firma in ragione del verificarsi degli episodi di violenza descritti che hanno visto il ricorrente,' come emerge dalle immagini di videosorveglianza (in particolare nel frame n. 29), protagonista dei disordini - essendo egli a capo del gruppo di facinorosi che, impugnando strumenti atti ad offendere, si trascinava verso lo sbarramento dalla tifoseria opposta - in occasione dei quali è stato colpito con una cinghia un militare. Il giudice ha quindi in modo congro e specifico indicato le ragioni di necessità e di urgenza sottese all'imposizione di un plurimo obbligo di presentazione, formulando una concreta valutazione in termini di pericolosità della condotta ascritta al Gentili. Va evidenziato altresì che il giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità circa la gravosità dell'obbligo di presentazione nel caso di distanza del luogo di presentazione da quello in cui si svolgono le competizioni sportive, in accoglimento parziale delle deduzioni difensive rappresentate nella memoria, ha ridotto la misura della prescrizione ad una sola volta per le partite giocate in trasferta. 1.2.Allo stesso modo, con riferimento alla posizione del Vottari, il giudice ha dato atto della presentazione della memoria difensiva, con la quale si contestava l'identificazione del ricorrente come l'aggressore del poliziotto Bimbatti, esaminato le doglianze, evidenziando che il Vottari era stato riconosciuto dal sovrintendere come colui che, munito di strumento atto ad offendere e a viso scoperto, lo aveva colpito, continuando a sfidare il militare anche dopo avergli infetto il colpo. Il giudice ha, quindi, in modo congro e specifico, indicato le ragioni di necessità e di urgenza sottese all'imposizione di un plurimo obbligo di presentazione, formulando una concreta valutazione in termini di pericolosità della condotta ascritta e ha ridotto ad una sola volta gsziwgb l'obbligo di presentazione per le partite giocate in trasferta. 2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di scostarsi dall'indirizzo più recente secondo il quale "in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia (art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) è applicabile anche alle gare amichevoli, purchè le stesse siano conosciute o conoscibili dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed adeguata pubblicità" (Sez. 3, n. 47451 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 40177 del 06/10/2010; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011). Da ultimo, si è precisato che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 02). Nel caso in disamina, il giudice ha espresso in termini congrui la valutazione di pericolosità concreta ed attuale dei ricorrenti e ritenuto proporzionato ed adeguato, in relazione all'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla FIGC, dalla [OSCURATO:PERSONA] A, dalla UEFA, dalla FIFA, dalla [OSCURATO:PERSONA] B, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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