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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 35787/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10382/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 18, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA]- sare 21-23 -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI -intimati - avverso la sentenza n. 2954/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. promuoveva un’espropriazione presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], azionando il decreto ingiuntivo n. 11179 del 14/5/2014, emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà exart. 642 cod. proc. civ., dal Tribunale di Roma, e oggetto di opposizione, già dichiarata inammissibile dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 2231/2018; in pendenza della procedura esecutiva, quest’ultima decisione veniva appellata dal Venditti e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 7/12/2018, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; −anche se l’esecutato aveva segnalato il provvedimento di sospensione emesso ex art. 283 cod. proc. civ., il giudice dell ’ esecuzione procedeva all’assegnazione del credito pignorato con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; −a vverso quest ’ ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., rappresentando nuovamente l’intervenuta sospensione del titolo esecutivo e, dunque, l’illegittimità del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ., essendo impedita la prosecuzione della procedura; −i l giudice dell ’ esecuzione sospendeva l ’ esecutività dell ’ ordinanza di assegnazione del credito; −i l giudizio di merito dell ’ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. si concludeva con la sentenza n. 2954 del 23/2/2022 con cui il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione, in quanto la sospensione disposta dalla Corte d’appello ex art. 283 cod. proc. civ. riguardava soltanto la sentenza di primo grado (di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo) e non il provvedimento monitorio azionato, già munito exart. 642 cod. proc. civ. di clausola di provvisoria esecutorietà e mai sospeso ai sensi dell’art. 3 649 cod. proc. civ., sicché sulla procedura esecutiva la menzionata ordinanza del giudice d’appello non aveva spiegato effetto sospensivo; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, già parti del processo di merito; −all’esito della camera di consiglio del 10/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; C [OSCURATO:PERSONA] : −l ’ unico motivo del ricorso pone le seguenti preliminari questioni: se – in caso di decisione di primo grado di integrale rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo –la sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., disposta dal giudice d ’ appello , debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell’opponente o possa riferirsi anche alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio; in caso di risposta affermativa a quest ’ ultimo quesito , se il giudice d’appello abbia il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato esecutivoex art. 642 o ex art. 648 cod. proc. civ. – e, cioè, con provvedimento inoppugnabile (poi confermato dalla decisione di primo grado) – o soltanto nell ’ ipotesi di conferimento dell’esecutività con provvedimento exart. 653, comma 2, cod. proc. civ. (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena); in caso di risposta negativa al primo quesito, se sia ammissibile un’istanza di sospensione dell’esecutorietà ex art. 283 cod. proc. civ. della pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; −le suesposte questioni giuridiche assumono, per importanza, indubbia valenza nomofilattica –involgendo la disciplina dell’individuazione dei titoli esecutivi che si succedono nel corso di un giudizio iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo, riguardante la materia tabellarmente devoluta a questa Terza Sezione civile –e suggeriscono pertanto l’estrema opportunità del la trattazione della causa in pubblica udienza; −si ravvisa pertanto l ’ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10382/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 18, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA]- sare 21-23 -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI -intimati - avverso la sentenza n. 2954/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. promuoveva un’espropriazione presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], azionando il decreto ingiuntivo n. 11179 del 14/5/2014, emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà exart. 642 cod. proc. civ., dal Tribunale di Roma, e oggetto di opposizione, già dichiarata inammissibile dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 2231/2018; in pendenza della procedura esecutiva, quest’ultima decisione veniva appellata dal Venditti e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 7/12/2018, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; −anche se l’esecutato aveva segnalato il provvedimento di sospensione emesso ex art. 283 cod. proc. civ., il giudice dell ’ esecuzione procedeva all’assegnazione del credito pignorato con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; −a vverso quest ’ ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., rappresentando nuovamente l’intervenuta sospensione del titolo esecutivo e, dunque, l’illegittimità del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ., essendo impedita la prosecuzione della procedura; −i l giudice dell ’ esecuzione sospendeva l ’ esecutività dell ’ ordinanza di assegnazione del credito; −i l giudizio di merito dell ’ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. si concludeva con la sentenza n. 2954 del 23/2/2022 con cui il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione, in quanto la sospensione disposta dalla Corte d’appello ex art. 283 cod. proc. civ. riguardava soltanto la sentenza di primo grado (di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo) e non il provvedimento monitorio azionato, già munito exart. 642 cod. proc. civ. di clausola di provvisoria esecutorietà e mai sospeso ai sensi dell’art. 3 649 cod. proc. civ., sicché sulla procedura esecutiva la menzionata ordinanza del giudice d’appello non aveva spiegato effetto sospensivo; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, già parti del processo di merito; −all’esito della camera di consiglio del 10/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; C [OSCURATO:PERSONA] : −l ’ unico motivo del ricorso pone le seguenti preliminari questioni: se – in caso di decisione di primo grado di integrale rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo –la sospensione ex art. 283 cod. proc. civ., disposta dal giudice d ’ appello , debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell’opponente o possa riferirsi anche alla condanna contenuta nel provvedimento monitorio; in caso di risposta affermativa a quest ’ ultimo quesito , se il giudice d’appello abbia il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato esecutivoex art. 642 o ex art. 648 cod. proc. civ. – e, cioè, con provvedimento inoppugnabile (poi confermato dalla decisione di primo grado) – o soltanto nell ’ ipotesi di conferimento dell’esecutività con provvedimento exart. 653, comma 2, cod. proc. civ. (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena); in caso di risposta negativa al primo quesito, se sia ammissibile un’istanza di sospensione dell’esecutorietà ex art. 283 cod. proc. civ. della pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; −le suesposte questioni giuridiche assumono, per importanza, indubbia valenza nomofilattica –involgendo la disciplina dell’individuazione dei titoli esecutivi che si succedono nel corso di un giudizio iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo, riguardante la materia tabellarmente devoluta a questa Terza Sezione civile –e suggeriscono pertanto l’estrema opportunità del la trattazione della causa in pubblica udienza; −si ravvisa pertanto l ’ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza. Cos
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