CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 1947
Cassazione n. 41604/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/5/1947 definito con sentenza di questa Corte pronunciata in data 29/9/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29/9/2022, questa Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 7/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per remissione di querela, disponendo la compensazione delle spese. 2. Il Tribunale di Macerata chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza di legittimità, rilevando che l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. non prevede tale compensazione; chiede, pertanto, che le spese processuali siano poste a carico del querelato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi sia luogo a provvedere. 4. L'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in tema di remissione di querela, stabilisce che le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Ebbene, proprio questa ipotesi, di fatto, è stata riscontrata nel caso di specie, nel quale le parti - con scrittura privata del 10/5/2022, presupposto della remissione di querela del 23/5/2022, e dunque in essa implicitamente richiamata - avevano convenuto proprio la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023 Il