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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 16044/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 19/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 13/5/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 44, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sebbene maturata quantomeno nel 2018, come da deposizioni riportate ed allegate; la sentenza, al riguardo, si fonderebbe su congetture.

Ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di molti indici positivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, quanto all'epoca di realizzazione degli abusi, che la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria, maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che le opere erano state appena eseguite, quindi ad inizio del 2021, così dovendosi ricavare dal materiale utilizzato (legno interno, pannelli), che era nuovo.

Questo giudizio, peraltro, è stato interamente recepito dal Collegio di merito, che lo ha condiviso già solo con la visione delle immagini in atti, di tale evidenza da non rendere necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.

Ancora, la sentenza ha sostenuto che la deposizione del teste Piccolo (il quale aveva invece riferito la realizzazione del manufatto al 2017) non poteva, in sé, ritenersi sufficiente a superare le chiare emergenze istruttorie di segno contrario sopra richiamate; la stessa deposizione Piccolo, peraltro, è ampiamente riportata in ricorso, con integrale allegazione (insieme a quella di [OSCURATO:PERSONA]), così richiedendosi a questa Corte una rivalutazione in merito delle stesse dichiarazioni, in senso più favorevole, evidentemente non consentita al [OSCURATO:PERSONA] di legittimità.

5. Rilevato, di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che la motivazione del provvedimento impugnato risulta ancora pienamente congrua e priva di vizi. [OSCURATO:PERSONA] di appello - richiamata giurisprudenza di legittimità - ha infatti sottolineato, in primo luogo, l'ubicazione dell'abuso, eseguito in zona agricola ad elevatissimo rischio sismico, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale assenza di titoli urbanistici; già di per sé, dunque, un'opera che non consentiva di ritenere l'offesa al bene protetto come di minima entità.

Ancora, la sentenza ha evidenziato che il manufatto appariva nel complesso realizzato con destinazione abitativa, in contrasto con le disposizioniurbanistiche e con palese assenza di ogni carattere precario; il bene, infatti, risultava finalizzato a soddisfare esigenze permanenti e durature nel tempo. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MCi\;.1A-0, 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 19/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 13/5/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 44, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sebbene maturata quantomeno nel 2018, come da deposizioni riportate ed allegate; la sentenza, al riguardo, si fonderebbe su congetture. Ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di molti indici positivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, quanto all'epoca di realizzazione degli abusi, che la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria, maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che le opere erano state appena eseguite, quindi ad inizio del 2021, così dovendosi ricavare dal materiale utilizzato (legno interno, pannelli), che era nuovo. Questo giudizio, peraltro, è stato interamente recepito dal Collegio di merito, che lo ha condiviso già solo con la visione delle immagini in atti, di tale evidenza da non rendere necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio sul punto. Ancora, la sentenza ha sostenuto che la deposizione del teste Piccolo (il quale aveva invece riferito la realizzazione del manufatto al 2017) non poteva, in sé, ritenersi sufficiente a superare le chiare emergenze istruttorie di segno contrario sopra richiamate; la stessa deposizione Piccolo, peraltro, è ampiamente riportata in ricorso, con integrale allegazione (insieme a quella di [OSCURATO:PERSONA]), così richiedendosi a questa Corte una rivalutazione in merito delle stesse dichiarazioni, in senso più favorevole, evidentemente non consentita al [OSCURATO:PERSONA] di legittimità. 5. Rilevato, di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che la motivazione del provvedimento impugnato risulta ancora pienamente congrua e priva di vizi. [OSCURATO:PERSONA] di appello - richiamata giurisprudenza di legittimità - ha infatti sottolineato, in primo luogo, l'ubicazione dell'abuso, eseguito in zona agricola ad elevatissimo rischio sismico, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale assenza di titoli urbanistici; già di per sé, dunque, un'opera che non consentiva di ritenere l'offesa al bene protetto come di minima entità. Ancora, la sentenza ha evidenziato che il manufatto appariva nel complesso realizzato con destinazione abitativa, in contrasto con le disposizioniurbanistiche e con palese assenza di ogni carattere precario; il bene, infatti, risultava finalizzato a soddisfare esigenze permanenti e durature nel tempo. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MCi\;.1A-0, 2026 2