CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla non disapplicabilità del provvedimento in esame per mancanza di comunicazione di avvio (Sez. 1, Sentenza n. 13002 del 04/03/2009, P.G. in proc. Masarin, Rv. 243139; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 21916 del 01/06/2006, Guidotti, Rv. 234621; Sez. 1, Sentenza n. 29970 del 17/01/2002, Spadafora, Rv. 222084), mentre le sentenze citate in ricorso risalgono agli anni '90, ed il secondo motivo è inconferente con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto nel caso in esame il provvedimento amministrativo era motivato non con il "senso di insicurezza" della popolazione residente nel Comune da cui il destinatario è stato allontanato, nè con illazioni e congetture, ma con il riferimento ad alcuni specifici reati di furto commessi dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob