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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 33228/2023

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 5463/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 3, difesicome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che in data 14.11.2023 il difensore dei ricorrenti, munito di mandato speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta con contestuale atto di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alla parte controricorrente,a cura della cancelleria, in data 20.11.2023 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che la parte controricorrente non ha fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto,a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 5463/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 3, difesicome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che in data 14.11.2023 il difensore dei ricorrenti, munito di mandato speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta con contestuale atto di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alla parte controricorrente,a cura della cancelleria, in data 20.11.2023 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che la parte controricorrente non ha fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto,a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 2
Sentenza Cassazione n. 33228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris