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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1998

Cassazione n. 33462/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa - difetta di specificità poiché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame evidenziando come nel caso di specie la sussistenza dell'aggravante derivasse non soltanto dalla commissione del fatto in orario notturno ma anche dalla circostanza che le persone offese stessero dormendo, profilo quest'ultimo non oggetto di compiuta critica da parte dell'atto di impugnazione; fermo restando, comunque, che «la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimastein concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] I L AS1TFN'1 Ti 7inzIARio .5...L•2 L 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa - difetta di specificità poiché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame evidenziando come nel caso di specie la sussistenza dell'aggravante derivasse non soltanto dalla commissione del fatto in orario notturno ma anche dalla circostanza che le persone offese stessero dormendo, profilo quest'ultimo non oggetto di compiuta critica da parte dell'atto di impugnazione; fermo restando, comunque, che «la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimastein concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] I L AS1TFN'1 Ti 7inzIARio .5...L•2 L 2
Sentenza Cassazione n. 33462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris