CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 30000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/11/2021- dep. 18/01/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame rigettava l'appello contro il provvedimento col quale il 9/03/2021 il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO aveva respinto la richiesta di FRAONE Domenico di revoca del sequestro preventivo originariamente disposto con decreto del 31/07/2020. Le ragioni alla base del provvedimento consistevano, con riferimento al fumus commissi delicti, nell'essere stata la richiesta già valutata dal TRIBUNALE del riesame, che aveva confermato a carico dell'istante gli indizi di colpevolezza per il delitto di intestazione fittizia e li aveva esclusi per il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, mentre la lamentata insussistenza della sperequazione avrebbe dovuto comportare il ricorso contro la decisione del riesame davanti al Giudice di legittimità, che invece era mancato.2. FRAONE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - quale primo, la violazione degli art. 322 bis, 648 e 649 cod. proc. pen. Censura la decisione del TRIBUNALE, che non ha considerato quale elemento nuovo rispetto all'iniziale procedimento di riesame l'esclusione dei gravi indizi quanto al delitto associativo, pur avendo, contraddittoriamente ad avviso della difesa, mantenuto il delitto di interposizione fittizia, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggiunge che, dopo la decisione del Collegio di Catanzaro, con sentenza n. 64/2022 questa S.C. (sentenza 2^ Sezione del 18/11/2021) aveva annullato con rinvio anche quanto al delitto di interposizione fittizia; - quale secondo, la violazione degli art. 322 bis, 648 e 649 cod proc. pen, per erronea applicazione del principio del giudicato cautelare sulla sperequazione, per non avere sollevato l'eccezione fin dall'inizio. Anche qui sarebbe sopraggiunto un elemento di novità, costituito dalla divergenza fra la relazione del GICO della GdF e la consulenza della difesa, affiancato dalla considerazione che il giudicato cautelare non si estende a tutte le eccezioni deducibili, bensì solo a quelle in concreto dedotte. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato poiché per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." E ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." A maggior ragione, tale limite di ricorribilità sussiste per l'appello contro il rigetto di revoca del provvedimento cautelare, poiché rilevano non soltanto le norme che regolano le impugnazioni dei sequestri preventivi - art. 322 e 322-bis cod. proc. pen. -, bensì pure le disposizioni generali in materia di impugnazione, non derogabili dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali. In tal senso, per costante orientamento di questa S.C., la ragione dell'effetto preclusivo nel sistema delle impugnazioni cautelari va ravvisata nell'esigenza di impedire che, qualora non siano mutate le condizioni che abbiano legittimato l'applicabilità di una misura cautelare, vi sia la mera rivalutazione degli stessi elementi: si deve invero evitare, in carenza di quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata, o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata. Difettando elementi di novità, non è pertanto consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro, e al tempo stesso non è consentito all'indagato ottenere, nelle medesime condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 51199 del 01/10/2019 dep. 19/12/2019 Rv. 278228 imputata [OSCURATO:PERSONA]). 2. Alla stregua di tali criteri, nella vicenda in esame non sussiste alcuna violazione di legge né emerge alcun elemento di novità, tale da consentire il superamento del c.d. giudicato cautelare. Il quid novi enunciato dal ricorso consisterebbe in dati che non sono stati sottoposti al GIP, e di cui pertanto neanche il TRIBUNALE del riesame avrebbe potuto tenere conto, quali la richiamata decisione del Giudice di legittimità, che attende comunque il vaglio del Giudice del rinvio, e la denunciata divergenza degli accertamenti tecnici in ordine alla sproporzione. Con motivazione del tutto coerente col quadro delle impugnazioni, il TRIBUNALE ha ritenuto l'appello inammissibile perché tali presunti elementi di novità non sono stati prospettati nel procedimento cautelare iniziale, mentre potranno essere compiutamene apprezzati se nuovamente sottoposti all'esame del GIP. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro