CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 06129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2, 56 e 494, 640 e 494 cod. pen. Il ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. I giudici di merito, a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, hanno infatti concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., circostanze ritenute equivalenti alla contestata aggravante (vedi pag. 3 della sentenza appello) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis